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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21470/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa al presunto omesso versamento del secondo acconto IRES per l'anno d'imposta 2010, con scadenza 30 novembre 2010. Con un unico motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 97 del 1977, dell'art. 39 del d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010 e dell'art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011. Sosteneva che, in ragione della disciplina emergenziale per il sisma 2009, la sospensione dei versamenti avrebbe dovuto impedire il recupero del secondo acconto o, comunque, imporre una ripresa dei pagamenti secondo le modalità e nei tempi della normativa sopravvenuta; quindi la cartella non avrebbe potuto essere emessa con il controllo automatizzato. L'Agenzia resisteva deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, affermando che per la società, pur rientrante nel cratere sismico, la sospensione era cessata il 30 giugno 2010 per il superamento della soglia di volume d'affari e che il secondo acconto era quindi pienamente dovuto e non versato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha affermato che, alla scadenza del 30 novembre 2010, la contribuente era già rientrata nel regime ordinario degli adempimenti tributari perché la sospensione per l'emergenza sisma era cessata al 30 giugno 2010 in ragione del volume d'affari superiore alla soglia rilevante. Di conseguenza, il secondo acconto IRES era dovuto e la sua omissione era correttamente rilevabile mediante controllo automatizzato; la disciplina emergenziale non poteva essere interpretata come esclusione della debenza dell'acconto, ma solo come modulazione temporale e quantitativa del pagamento entro i limiti previsti dalla legge. Il ricorso è stato dunque rigettato e la sentenza impugnata confermata, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    legittima il controllo automatizzato sui dati dichiarativi e il recupero dell'omesso versamento risultante dalla dichiarazione.

  • artt. 1 e 2 l. n. 97 del 1977

    invocati dalla ricorrente come parte della disciplina speciale sui versamenti sospesi per l'emergenza sismica.

  • art. 39 d.l. n. 78 del 2010

    richiamato come norma che disciplina la ripresa/rateizzazione dei versamenti sospesi per il sisma Abruzzo 2009.

  • art. 33, comma 28, l. n. 183 del 2011

    letta come norma che rimodula la ripresa dei versamenti e riduce al 40% l'importo dovuto, senza eliminare l'obbligazione tributaria.

  • art. 22 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per affermare che sono scomputabili solo le somme effettivamente versate, non quelle solo sospese o rateizzate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    norma richiamata per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Le disposizioni tributarie emergenziali emanate in occasione di eventi calamitosi vanno interpretate in coerenza con la loro ratio di sostegno e non possono essere estese fino a escludere la debenza del tributo o a creare vantaggi non espressamente previsti dal legislatore.
  • La sospensione dei versamenti e la successiva ripresa rateizzata modulano il tempo e, nei limiti di legge, la misura dell'adempimento, ma non estinguono l'obbligazione tributaria sottostante.
  • Quando il controllo automatizzato ex art. 36-bis si fonda su dati dichiarativi e sull'omesso versamento di un acconto ormai esigibile, la cartella è legittima se il contribuente non dimostra l'effettiva permanenza della sospensione alla data di scadenza.
  • In materia di agevolazioni fiscali connesse a calamità, non è consentita un'interpretazione che consenta lo scomputo integrale di somme mai effettivamente versate o un beneficio aggiuntivo privo di base normativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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