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Sentenza

Sentenza n. 2646/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Comune di Carini nell'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Palermo n. 2345/2020 e della Corte d'Appello di Palermo n. 699/2025, divenute inoppugnabili

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Palermo del 22 luglio 2020 e della Corte d'Appello di Palermo del 6 maggio 2025, quest'ultima notificata al Comune il 6 maggio 2025 e attestata come inoppugnabile il 21 aprile 2026. Deducevano il mancato adempimento del Comune e chiedevano un termine non superiore a sette giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e una penalità di mora non inferiore a 100 euro per ogni giorno di ritardo. Il Comune si è costituito sostenendo di non avere ancora approvato i documenti contabili previsti per gli enti locali e di avere accantonato le somme nei fondi per debiti fuori bilancio e contenzioso, da liquidare dopo il riconoscimento della legittimità del debito da parte del nuovo Consiglio comunale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto provati il passaggio in giudicato dei titoli e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Comune di eseguire le sentenze entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale inottemperanza ha nominato fin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Palermo, o un funzionario delegato con adeguata professionalità, che dovrà intervenire su istanza dei ricorrenti entro i successivi 60 giorni. Ha accolto la domanda di penalità di mora, determinandola non nella somma giornaliera richiesta, ma negli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfo; la penalità decorre anche in ragione della persistente possibilità per il Comune di adempiere fino all'intervento sostitutivo del commissario. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Preliminarmente il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato delle sentenze di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996.

    L'azione di ottemperanza è ammissibile quando risulta provato il passaggio in giudicato dei titoli di cui si chiede l'esecuzione e sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Preliminarmente il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato delle sentenze di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996.

    L'esecuzione in ottemperanza delle sentenze contro l'amministrazione presuppone, nel caso esaminato, l'inutile decorso del termine stabilito dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Va accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti alla ricorrente, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino all’effettivo soddisfo, e ciò in considerazione della persistenza del potere dell’Amministrazione a provvedere anche successivamente all’insediamento del Commissario ad acta e sino a quando questi non abbia provveduto.

    La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dall'ordine di pagamento fino al soddisfo; l'amministrazione conserva la possibilità di adempiere anche dopo l'insediamento del commissario ad acta e fino a quando questi non abbia provveduto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ottemperanza, il giudice verifica che il titolo sia passato in giudicato e che sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In caso di mancata esecuzione di un titolo giudiziale da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e all'istanza della parte.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dall'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfo; la possibilità dell'amministrazione di adempiere permane anche dopo l'insediamento del commissario, fino al suo intervento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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