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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10805/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una polizza fideiussoria emessa da una compagnia assicurativa a garanzia degli obblighi assunti da una società nei confronti di un’altra impresa. A seguito dell’escussione della garanzia, la compagnia ha pagato la somma garantita e ha poi agito in regresso ottenendo decreto ingiuntivo nei confronti della società garantita per oltre 40 mila euro. La società debitrice ha proposto opposizione, sostenendo che, poiché era stata sottoposta a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale per reati richiamati dalla disciplina della confisca in casi particolari, i crediti anteriori al sequestro avrebbero dovuto essere accertati esclusivamente secondo la procedura del Codice antimafia davanti al giudice delegato, con improponibilità del giudizio ordinario. In appello la società ha inoltre dedotto la nullità per omessa pronuncia sulla mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e sulla richiesta di rimessione in termini per produrre il decreto di sequestro, sostenendo che tale documento avrebbe dimostrato la propria legittimazione e la necessità della procedura speciale antimafia. Con il ricorso per cassazione ha riproposto tali censure e ha denunciato, con un terzo motivo, la violazione della disciplina antimafia e del principio di par condicio creditorum, affermando che il credito avrebbe dovuto essere verificato solo nella procedura speciale, non nel giudizio civile ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché la censura sulla mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. era priva di interesse: la Corte d’appello aveva comunque riconosciuto la legittimazione attiva della parte che aveva agito, rendendo irrilevante la doglianza relativa alla mancata produzione del decreto di sequestro. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la procedura di accertamento dei crediti prevista dal Codice antimafia richiede, da un lato, che il credito sia anteriore al sequestro e risulti da atto con data certa, e, dall’altro, che sia intervenuta la confisca; nel caso concreto, né era provata la anteriorità del credito rispetto al sequestro, né risultava allegata o dimostrata la successiva confisca. In mancanza di tali presupposti, il sequestro produce solo effetti sospensivi delle procedure esecutive e non esclude il ricorso alle ordinarie forme di tutela giudiziale. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    termine richiesto dalle parti; rimessione in termini

    La doglianza sulla mancata concessione dei termini è stata ritenuta priva di interesse nel caso concreto, perché la questione decisiva di legittimazione era stata comunque risolta in appello.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    produzione documentale in appello

    La parte ricorrente invocava la possibilità di produrre in appello il decreto di sequestro per causa non imputabile; la Corte ha però escluso che ciò fosse decisivo, mancando i presupposti sostanziali per applicare la disciplina antimafia.

  • artt. 52, 55, 57, 58, 59 e 61 D.Lgs. 159/2011

    La Corte ha interpretato la disciplina nel senso che l’accertamento concorsuale dei crediti riguarda i crediti anteriori al sequestro e presuppone la confisca; il sequestro, da solo, comporta soltanto la sospensione delle procedure esecutive.

  • art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità della disciplina antimafia ai sequestri preventivi, ma non ritenuto sufficiente a fondare l’esclusione del giudizio ordinario in assenza degli ulteriori presupposti.

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro preventivo è stato considerato idoneo a sospendere le azioni esecutive, ma non a sostituire automaticamente il rito ordinario con la verifica creditoria antimafia.

  • artt. 648-bis e 648-ter c.p.

    riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita

    Menziati per descrivere il procedimento penale all’origine del sequestro; la Corte li richiama solo come dato fattuale del provvedimento cautelare.

  • art. 240-bis c.p.

    confisca in casi particolari

    Richiamato per collegare il sequestro alla disciplina della confisca in casi particolari, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto risultasse intervenuta la confisca.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la censura è stata reputata inammissibile o comunque non decisiva.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Richiamato nel motivo di omessa pronuncia; la Corte ha escluso la rilevanza della doglianza per difetto di interesse.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della nullità denunciata, senza accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Applicato consequenzialmente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La censura per omessa pronuncia o per vizi del contraddittorio è inammissibile se la parte non ha un concreto interesse, ossia se la questione dedotta è stata comunque superata dalla decisione impugnata su un profilo logicamente assorbente o favorevole.
  • La disciplina del Codice antimafia sull’accertamento dei crediti non opera in modo automatico per il solo fatto del sequestro: occorre che il credito sia anteriore al sequestro, risulti da atto con data certa e che sia intervenuta la confisca, secondo la sequenza prevista dalla legge.
  • In assenza di confisca, il sequestro preventivo produce principalmente un effetto sospensivo delle procedure esecutive, ma non determina di per sé l’improponibilità del giudizio ordinario di cognizione volto all’accertamento del credito.
  • Chi invochi l’applicazione della procedura speciale antimafia deve allegare e provare i presupposti normativi che la rendono operativa; se manca la prova della data certa anteriore del credito o dell’intervenuta confisca, resta applicabile il regime ordinario.
  • La mancata concessione dei termini istruttori o la mancata rimessione in termini può rilevare solo se la produzione documentale omessa è effettivamente decisiva e se la questione non sia stata altrimenti definita dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAccertamento del passivoFideiussione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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