Sentenza del 25/07/2016 n. 940 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Imposta diregistro - agevolazioni prima casa - non possidenza di altro fabbricato idoneoall'abitazione - sopravvenute esigenze della famiglia - requisiti di al DM5.7.1975 - sussiste - conseguenze - illegittimità del provvedimento. Ai finidella fruizione delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa,il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo all'abitazionesussiste quando l'acquirente possieda un alloggio che non sia concretamenteidoneo a sopperire alle esigenze abitative del suo nucleo familiare. La provain ordine all'inidoneità dell'alloggio precedentemente acquistato a far frontealle nuove e sopravvenute esigenze della famiglia va valutata avuto riguardo,oltre al parametro d'esperienza, anche ai parametri di legge contenuti nelDecreto ministeriale 5 luglio del 1975 del Ministero della Sanità, che precisai requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero deglioccupanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo all'abitazione, necessario per beneficiare delle agevolazioni prima casa. Il contribuente possedeva già un alloggio, ma sosteneva che questo non fosse concretamente adeguato alle nuove e sopravvenute esigenze del proprio nucleo familiare. L'idoneità dell'immobile non deve essere valutata soltanto in astratto o sulla base della mera disponibilità giuridica, ma considerando la concreta capacità dell'alloggio di soddisfare le esigenze abitative della famiglia. A tal fine rilevano sia i dati dell'esperienza sia i requisiti minimi di superficie previsti dal Decreto ministeriale 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, rapportati al numero degli occupanti.
La decisione
È stato affermato che il possesso di un precedente alloggio non esclude automaticamente il requisito per l'agevolazione prima casa. Quando l'immobile già posseduto è concretamente inidoneo a soddisfare le esigenze abitative sopravvenute della famiglia, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo deve ritenersi sussistente. Un provvedimento dell'Amministrazione fondato sul solo dato formale della proprietà, senza valutare l'effettiva inidoneità dell'alloggio secondo i parametri indicati, è illegittimo e deve essere annullato.
Norme richiamate
Decreto ministeriale 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità
Requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione
I requisiti minimi di superficie degli alloggi, determinati in relazione al numero degli occupanti, costituiscono un parametro utile per valutare concretamente se l'immobile già posseduto sia idoneo a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare.
Disciplina tributaria delle agevolazioni prima casa
Requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo all'abitazione
Il requisito non va inteso in senso meramente formale: il possesso di un altro immobile è ostativo solo se tale immobile è concretamente idoneo a rispondere alle esigenze abitative dell'acquirente e della sua famiglia.
Massime di principio
- Per valutare il requisito prima casa occorre verificare l'idoneità concreta dell'immobile già posseduto, non soltanto la sua esistenza o la titolarità giuridica.
- Le sopravvenute esigenze del nucleo familiare, come l'aumento del numero degli occupanti, possono rendere non adeguato un alloggio precedentemente sufficiente.
- La superficie minima prevista dal DM 5 luglio 1975 può costituire un parametro oggettivo per dimostrare l'inidoneità abitativa dell'immobile.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare la decisione valutando le caratteristiche dell'alloggio, il numero dei componenti della famiglia e le esigenze abitative concrete; un diniego basato esclusivamente sul possesso formale di un altro immobile può essere illegittimo.
- La situazione deve essere provata con elementi documentali e fattuali, quali planimetrie, superficie utile, numero degli occupanti, composizione del nucleo familiare e data delle sopravvenute esigenze.
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