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Sentenza

Sentenza del 25/07/2016 n. 4902 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Dichiarazione - Detrazione - Box auto - Pertinenza dell'abitazione principale - Assenza di un contratto preliminare per la pertinenza - Bonifico bancario - Legittimità dell'agevolazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La detrazione è stata ritenuta legittima. Il pagamento mediante bonifico bancario, effettuato poco prima della compravendita, è stato considerato sufficiente a documentare la spesa e il suo collegamento con l'acquisto del box auto pertinenziale, anche in assenza di un autonomo contratto preliminare.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la spettanza della detrazione IRPEF per le spese sostenute per l'acquisto di un box auto destinato a pertinenza dell'abitazione principale. L'Amministrazione aveva contestato l'agevolazione perché, prima della compravendita, non era stato stipulato un contratto preliminare relativo alla pertinenza. Il contribuente sosteneva invece che il bonifico bancario effettuato poco prima dell'atto di compravendita dimostrasse il pagamento e il collegamento dell'esborso all'acquisto del box.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter

    La norma disciplina il controllo formale delle dichiarazioni; nel caso esaminato, tale controllo non può condurre al disconoscimento della detrazione quando la documentazione disponibile, in particolare il bonifico e l'atto di compravendita, dimostra la reale sostenibilità della spesa agevolata.

Massime di principio

  • Per la detrazione relativa all'acquisto di un box auto pertinenziale, l'assenza di un contratto preliminare non determina automaticamente la perdita dell'agevolazione se il pagamento è adeguatamente documentato.
  • Un bonifico bancario effettuato in prossimità della compravendita può costituire prova sufficiente del sostenimento della spesa, purché sia collegabile all'acquisto del box e risulti coerente con l'atto notarile.
  • La verifica deve concentrarsi sulla sostanza dell'operazione: effettività del pagamento, identificazione del beneficiario, riferibilità della spesa alla pertinenza e collegamento con l'abitazione principale.
  • È comunque opportuno conservare il bonifico, l'atto di compravendita e ogni documento che dimostri il vincolo pertinenziale, per consentire il controllo formale previsto dall'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973.

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