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Sentenza

Sentenza del 20/07/2015 n. 4257 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposte sul reddito - Irpef - Ires - Prestazioni di capitale - Regime della tassazione separata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che, per gli importi corrisposti dal 1° gennaio 2001, le polizze devono essere tassate integralmente mediante il regime della tassazione separata, senza separare capitale e rendimento. Il testo fornito non specifica l'esito formale del ricorso né identifica le parti; pertanto non è possibile stabilire con certezza se il ricorrente abbia vinto o perso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini Irpef/Ires, delle somme derivanti da polizze o prestazioni di capitale corrisposte a partire dal 1° gennaio 2001. Il principio richiamato esclude che, dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 47/2000, si possa distinguere tra quota capitale e quota rendimento ai fini dell'imposizione. L'intero importo della prestazione deve quindi essere assoggettato al regime della tassazione separata previsto dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.p.r. n. 917/1986.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 47/2000

    Per gli importi corrisposti dall'1 gennaio 2001 non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento.

    La disciplina impedisce di scomporre fiscalmente la prestazione assicurativa in una componente di capitale e in una componente di rendimento; l'importo deve essere considerato unitariamente ai fini del trattamento previsto dalla legge.

  • D.p.r. n. 917/1986, art. 16, comma 1, lett. a)

    Regime della tassazione separata.

    L'intera prestazione derivante dalla polizza, per gli importi soggetti alla disciplina successiva al 1° gennaio 2001, è assoggettata alla tassazione separata prevista dalla norma.

  • Cass. n. 13642/2011

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui, per le somme corrisposte dal 1° gennaio 2001, non è più ammessa la distinzione tra capitale e rendimento e la prestazione è tassata nel suo complesso mediante tassazione separata.

Massime di principio

  • Per le prestazioni di polizze corrisposte dal 1° gennaio 2001, occorre verificare in via preliminare la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 47/2000.
  • In presenza della disciplina successiva a tale data, non si dovrebbe calcolare separatamente la quota capitale e la quota rendimento ai fini fiscali, poiché l'intera prestazione è trattata unitariamente.
  • Il regime applicabile è quello della tassazione separata previsto dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.p.r. n. 917/1986, salvo eventuali disposizioni speciali o modifiche normative applicabili al caso concreto.
  • Per determinare correttamente il trattamento fiscale occorre considerare soprattutto la data di corresponsione degli importi e la natura della prestazione, non soltanto la struttura economica della polizza.
  • Il testo fornito non indica le parti né l'esito processuale formale; pertanto l'individuazione del vincitore è necessariamente presunta e non può essere considerata certa.

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