Cassazione Penale, Sentenza n. 19334/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in un unico motivo: violazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione per omesso riconoscimento dell'attenuante della collaborazione. Il ricorrente sostiene di aver fornito il nome del soggetto che lo riforniva di stupefacente (come il coimputato che invece ottenne l'attenuante) e che pertanto avrebbe dovuto beneficiare della riduzione di pena prevista dall'art. 73, comma 7.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: la censura sull'omessa concessione dell'attenuante è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità e non era devoluta alla cognizione del giudice d'appello (quindi non è deducibile in cassazione). Inoltre, anche se il motivo fosse considerato proposto in appello, sarebbe aspecifico perché in sede di appello il ricorrente non aveva indicato le ragioni precise che avrebbero imposto l'applicazione dell'attenuante. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. (Fatti di merito: GUP di Reggio Emilia aveva condannato Bordes per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990 per il trasporto di 213 g di cocaina, pena di 4 anni e 14.000 euro di multa; la Corte d'appello di Bologna aveva rideterminato la pena in 3 anni e 12.000 euro di multa.)
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; nella sentenza è richiamata per contestare il reato (trasporto di 213 g di cocaina).
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990
Prevede un'attenuante per chi fornisce elementi utili sulle attività di spaccio ovvero indica i rifornitori. Il ricorrente ha invocato questa attenuante, ma la Cassazione ha ritenuto la questione non dedotta in sede di appello e quindi inammissibile in cassazione.
art. 581, cod. proc. pen., comma 1, lett. c
Stabilisce il requisito di specificità dei motivi di impugnazione in appello (indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto). La Corte ha richiamato questa norma per affermare che l'appello aspecifico non investe correttamente il giudice d'appello.
art. 597, comma 2, lett. b, cod. proc. pen.
Indica i poteri decisori del giudice d'appello; la Cassazione ha rilevato che tali poteri non si attivano pienamente se il motivo d'appello è aspecifico.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 (Rv. 269632 - 01)
Precedente che conferma il principio secondo cui questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; citata dalla Corte come dogma di ammissibilità.
Massime di principio
- In sede di cassazione è inammissibile proporre per la prima volta questioni che non sono state dedotte e devolute al giudice d'appello; le censure nuove devono essere sollevate e sviluppate in appello per essere esaminate in cassazione.
- L'appello deve contenere motivi specifici: occorre indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che giustificano la richiesta (incluso il richiamo a eventuali attenuanti); una doglianza aspecifica può rendere improcedibile la questione in Cassazione.
- Se si contesta la mancata concessione di un'attenuante (es. la collaborazione di cui all'art. 73, comma 7), bisogna dimostrare in appello i presupposti fattuali dell'attenuante (quali dichiarazioni rese e loro utilità) e chiedere espressamente l'applicazione della norma; la semplice comparazione con quanto riconosciuto a un coimputato è insufficiente senza argomentazione puntuale.
- La Corte di Cassazione valuta anche la forma dell'impugnazione: il merito può essere precluso per ragioni processuali (mancata devoluzione, aspecificità) indipendentemente dal valore probatorio delle nuove censure.
- Prassi consigliata: per preservare la possibilità di ricorso in Cassazione, sollevare e sviluppare tempestivamente tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti in appello, con riferimenti puntuali agli elementi probatori e alla normativa invocata.
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