Regolamento (UE) 2022/1650
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1650 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le norme tecniche di attuazione che individuano gli indici azionari principali e le borse valori riconosciute ai fini dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013. Introduce nuovi criteri di liquidità per gli indici principali, modifica il perimetro delle borse riconosciute per includere i mercati di paesi terzi equivalenti e rimuove quelli del Regno Unito. Aggiorna inoltre gli elenchi degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 per riflettere i mutamenti intervenuti nella struttura di mercato.
Modifica l'elenco degli indici principali e delle borse valori riconosciute ai fini dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare per l'individuazione delle azioni e degli strumenti finanziari che possono essere considerati garanzie ammissibili ai fini dell'articolo 197. Incide sugli indici azionari qualificabili come "indici principali" e sull'elenco delle "borse valori riconosciute", incluse quelle situate in paesi terzi per le quali la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE. Restano escluse le borse valori del Regno Unito, in assenza di una decisione di equivalenza, e il regolamento sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646.
Modifica delle norme tecniche su indici principali e borse valori riconosciute
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1650 aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 in materia di indici principali e borse valori riconosciute ai fini dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'intervento mira a garantire che gli strumenti di capitale inclusi negli indici possano essere considerati garanzie ammissibili solo quando i relativi componenti presentano un livello adeguato di liquidità e quando la borsa di quotazione rientra nel perimetro delle borse riconosciute.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il presupposto alla base della disciplina originaria: gli indici azionari principali devono essere composti, in larga misura, da strumenti ragionevolmente realizzabili in caso di liquidazione da parte dell'ente. Richiama inoltre le difficoltà applicative emerse per gli indici basati su mercati di paesi terzi, rispetto ai quali la raccolta dei dati necessari risultava onerosa e poco efficace nel garantire una soglia minima di liquidità. Il regolamento tiene conto anche della modifica della definizione di borsa valori riconosciuta apportata dal regolamento (UE) 2019/2033 e del recesso del Regno Unito dall'Unione.
Indici principali: criteri di liquidità
Il regolamento conferma il criterio generale già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646: un indice può essere considerato principale se almeno il 90 % dei suoi componenti ha un flottante di almeno 500 000 000 EUR o, in mancanza di dati sul flottante, una capitalizzazione di mercato di almeno 1 000 000 000 EUR.
Per gli indici che non soddisfano tale parametro, vengono introdotti nuovi criteri alternativi, costruiti su indicatori standard di liquidità di mercato:
- almeno l'80 % dei componenti deve presentare un flottante pari ad almeno 25 000 000 EUR, oppure, in assenza di informazioni sul flottante, una capitalizzazione di mercato di almeno 50 000 000 EUR;
- tutti i componenti con capitalizzazione di mercato pari o inferiore a 10 000 000 000 EUR devono avere un volume medio giornaliero minimo di 500 000 EUR;
- tutti i componenti con capitalizzazione di mercato superiore a 10 000 000 000 EUR devono avere un volume medio giornaliero minimo di 1 000 000 EUR.
Il volume medio giornaliero va calcolato sui dodici mesi dell'anno civile precedente la valutazione oppure, se il titolo è stato negoziabile per un periodo più breve, sui dodici mesi dell'anno civile precedente durante il quale lo strumento era effettivamente disponibile per la negoziazione.
Borse valori riconosciute
Il regolamento aggiorna l'elenco delle borse valori riconosciute per riflettere la nuova formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 72), del regolamento (UE) n. 575/2013, che non si limita più ai soli mercati regolamentati dell'Unione ma comprende anche i mercati di paesi terzi considerati equivalenti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE.
Ne consegue che il regolamento di esecuzione 2016/1646 viene aggiornato per includere tali mercati equivalenti tra le borse riconosciute rilevanti ai fini prudenziali.
Esclusione del Regno Unito
A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, e poiché la Commissione non ha adottato nei suoi confronti una decisione di equivalenza ai sensi della direttiva 2014/65/UE, le borse valori stabilite nel Regno Unito sono escluse dall'elenco delle borse valori riconosciute.
Aggiornamento degli allegati
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 con i nuovi testi contenuti negli allegati del regolamento in esame. L'allegato I contiene l'elenco aggiornato degli indici azionari principali, tra cui, a titolo esemplificativo, FTSE MIB, S&P 500, NASDAQ-100, STOXX Europe 600 e altri indici globali o regionali. L'allegato II elenca le borse valori riconosciute, distinguendo tra quelle in cui non sono negoziati i contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e quelle in cui tali contratti sono negoziati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovi criteri per gli indici principali
Il regolamento conferma l'impostazione secondo cui un indice azionario può essere considerato principale se i suoi componenti sono sufficientemente liquidi per rendere plausibile la realizzabilità delle relative azioni in caso di liquidazione. Resta fermo il criterio già previsto per cui almeno il 90 % dei componenti deve avere un flottante pari ad almeno 500 000 000 EUR, oppure, in mancanza di dati sul flottante, una capitalizzazione di mercato di almeno 1 000 000 000 EUR. Per gli indici che non soddisfano tale criterio, sono introdotte condizioni alternative più mirate: almeno l'80 % dei componenti deve avere un flottante di almeno 25 000 000 EUR, oppure una capitalizzazione di mercato di almeno 50 000 000 EUR; inoltre, tutti i componenti con capitalizzazione pari o inferiore a 10 000 000 000 EUR devono avere un volume medio giornaliero minimo di 500 000 EUR, mentre quelli con capitalizzazione superiore a 10 000 000 000 EUR devono avere un volume medio giornaliero minimo di 1 000 000 EUR.
Calcolo del volume medio giornaliero
Il volume medio giornaliero deve essere calcolato sui dodici mesi dell'anno civile precedente la valutazione oppure, se del caso, sul periodo di dodici mesi dell'anno civile precedente durante il quale lo strumento finanziario è stato disponibile per la negoziazione.
Borse valori riconosciute e mercati equivalenti
La nozione di borsa valori riconosciuta viene adeguata alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 72), del regolamento (UE) n. 575/2013 operata dal regolamento (UE) 2019/2033, includendo anche i mercati di paesi terzi considerati equivalenti a un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE. L'elenco delle borse riconosciute viene pertanto aggiornato per ricomprendere tali mercati.
Esclusione delle borse valori del Regno Unito
A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e in assenza di una decisione di equivalenza adottata dalla Commissione nei suoi confronti, le borse valori stabilite nel Regno Unito sono escluse dall'elenco delle borse valori riconosciute.
Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento di esecuzione 2016/1646
L'allegato I, relativo agli indici principali di cui all'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013, è sostituito integralmente. L'allegato II, relativo alle borse valori riconosciute di cui all'articolo 197 del medesimo regolamento, è anch'esso sostituito integralmente, con le tabelle delle borse in cui non sono negoziati i contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e di quelle in cui tali contratti sono negoziati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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