Ordinanza n. 2112/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1.Del provvedimento del Comune di Bacoli prot. 21160 del 30.06.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, con la quale l’ente comunale, dopo avere richiamato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a <<…liberare le aree occupate entro 60 giorni dal ricevimento della presente, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione …. con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali…>>; 2. Del provvedimento del Comune di Bacoli prot. 21512/2026 del 2.7.2026 del 30.06.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali maritime - Integrazione”, con la quale l’ente comunale ha evidenziato che <<… facendo seguito alla nota di protocollo 21160 del 30.06.2026, si precisa che l’invito e diffida suddetto è relative alle concessioni n. 136/2008 e 137/2008 …>> (cfr. all. 21); 3. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 Aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1 quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 4. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 Maggio 2026, nella parte in cui possa essere interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 5. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con ordine di sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro il 29 agosto 2026, nonché atti comunali presupposti relativi al Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due atti del Comune di Bacoli qualificati come invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, riferiti alle concessioni demaniali n. 136/2008 e n. 137/2008. Sono state inoltre impugnate, nei limiti dell'interesse e della lesività, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1 aprile 2025, quale atto di indirizzo dell'Area VIII – Demanio, e la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2026, nella parte in cui potesse essere interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari prima dell'approvazione definitiva e dell'operatività del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto dell'eccezione comunale di inammissibilità per asserita mancanza di lesività della diffida e della complessità e tecnicità delle questioni controverse.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare senza definire l'eccezione preliminare di inammissibilità né esaminare nel merito i motivi di ricorso, ritenendo che la complessità e tecnicità delle questioni richiedessero la valutazione propria della fase di merito. Ha ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'obbligo di rilasciare l'area e ripristinare lo stato dei luoghi entro il 29 agosto 2026, durante la stagione balneare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, anche considerando che l'atto riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha sospeso temporaneamente l'efficacia del provvedimento impugnato fino al 30 settembre 2026. Ha rimesso al Presidente della sezione la fissazione dell'udienza di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale; l'ordinanza applica la tutela cautelare mediante sospensione temporanea dell'efficacia dell'atto.
Massime di principio
- Quando l'esecuzione di una diffida alla liberazione e al ripristino di un'area demaniale marittima debba avvenire durante la stagione balneare e possa arrecare un pregiudizio grave e irreparabile al concessionario, sussiste il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.
- Nel bilanciamento tra l'interesse pubblico al rilascio dell'area demaniale e l'interesse privato alla prosecuzione temporanea dell'attività, il giudice può disporre una sospensione cautelare a termine, limitata al periodo strettamente necessario a evitare il pregiudizio e fino alla conclusione della stagione balneare.
- La complessità e la tecnicità delle questioni controverse possono giustificare, nella fase cautelare, il differimento dell'esame pieno della legittimità dell'atto alla fase di merito, senza definire l'eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di lesività.
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