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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07735/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare i motivi di impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia originaria riguardava l'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare: alcuni acquirenti avevano convenuto in giudizio gli eredi dei promittenti venditori deducendo che, in relazione a un terreno sito in Roma, fosse stato stipulato un preliminare nel 1988 e che il prezzo fosse stato pagato; in subordine chiedevano la restituzione del prezzo versato. In primo grado la domanda ex art. 2932 c.c. era stata rigettata, mentre era stata accolta la domanda subordinata di restituzione del prezzo. In appello la Corte territoriale aveva accolto l'appello principale di alcuni eredi dei convenuti e aveva rigettato le domande degli attori, con spese. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi, ma la Corte non li esamina perché rileva d'ufficio un vizio processuale: il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, ma non aveva depositato, entro il termine di legge, la copia autentica della sentenza corredata della relata di notifica; inoltre la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, anche considerando la sospensione feriale. La mancanza non era sanabile con produzione tardiva ex art. 372 c.p.c., né ricorreva una delle ipotesi in cui la prova della notificazione può desumersi da altri atti già disponibili.

Norme richiamate

  • art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c.

    il ricorrente che dichiara la notificazione della sentenza impugnata deve depositare, nel termine di legge, la copia della sentenza munita della relata di notifica; in mancanza il ricorso è improcedibile, salvo diverse acquisizioni già presenti nel fascicolo o prodotte dal controricorrente nei termini.

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di sanare tardivamente l'omissione del deposito della sentenza notificata quando l'onere ex art. 369 c.p.c. non sia stato assolto nei termini.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 370, terzo comma, c.p.c.

    la produzione della sentenza notificata da parte del controricorrente nel suo termine può supplire all'omissione del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di declaratoria di improcedibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 6 § 1 CEDU

    citato solo per ribadire che l'onere di deposito della relata di notificazione non costituisce un ostacolo sproporzionato all'accesso al giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione del ricorrente circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata fa sorgere un onere di deposito della copia autentica della sentenza munita della relata di notifica entro il termine dell'art. 369 c.p.c.; il mancato assolvimento determina l'improcedibilità del ricorso.
  • L'omissione del deposito della sentenza notificata non è sanabile mediante successiva produzione tardiva ex art. 372 c.p.c., salvo che la prova risulti già dagli atti acquisiti al giudizio o sia stata tempestivamente prodotta dal controricorrente.
  • Ai fini della verifica preliminare di procedibilità, la Corte può considerare il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e la data di notificazione del ricorso per verificare se quest'ultimo sia stato proposto nel termine breve; se la notifica del ricorso è comunque tardiva, la procedibilità non può essere salvata.
  • La sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza è ritenuta compatibile con il diritto di accesso al giudice, poiché funzionale a consentire una decisione tempestiva sulla tempestività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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