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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21488/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna per estorsione, fondato su tre motivi centrati su violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b ed e c.p.p.): 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. per omissione dell'esame dell'elemento soggettivo (mancanza del dolo specifico e dedotta buona fede dell'imputata); 2) carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni del teste Vaccaro e della correa Cangiano (presunte contraddizioni non risolte e mancata verifica delle divergenze con precedenti dichiarazioni); 3) omessa o inadeguata motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono in larga parte generici, valutativi o non consentiti in questa sede (riguardano il merito dei fatti più che profili di legittimità), o manifestamente infondati. La Corte ha richiamato il divieto di riesame dei fatti in sede di legittimità, le stringenti condizioni per dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. e la nozione restrittiva di 'travisamento della prova'. Per i motivi esposti, ha dichiarato l'inammissibilità, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000 quale sanzione per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi tassativi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di norme di diritto e i vizi della motivazione: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). La Corte ha indicato che i motivi devono essere formulati secondo le categorie concettuali previste per superare il divieto di riesame del merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sui criteri di valutazione delle prove. La Corte ha precisato che non è possibile invocare tale articolo per ottenere una nuova valutazione dei fatti in Cassazione: la deduzione deve riguardare vizi di motivazione per come disciplinati dall'art. 606 e non un generico contraddittorio di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della cassa delle ammende (Euro 3.000) per colpa nella determinazione della inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede di riesame del merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle prove sono in genere inammissibili se non ricondotti alle categorie tassative di vizio di motivazione dell'art. 606 c.p.p.
  • Per censurare la motivazione in Cassazione è necessario dimostrare la presenza di vizi specifici (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e non una semplice alternativa interpretativa o una versione diversa dei fatti.
  • Il richiamo all'art. 192 c.p.p. non autorizza a trasformare il ricorso in un nuovo esame delle prove: va dimostrato un difetto formale o una palese omissione di prova decisiva (travisamento per omissione, invenzione o errata trasposizione), non una diversa valutazione della attendibilità.
  • Le contestazioni sulla mancata concessione di circostanze attenuanti generiche richiedono un esame puntuale e specifico della motivazione del giudice di merito; la semplice divergenza di valutazione non è sufficiente in sede di legittimità.
  • Chi impugna deve evitare formulazioni generiche e deve inquadrare le censure nei parametri concettuali adottati dalla giurisprudenza di legittimità, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e sanzionato con condanna alle spese e, se vi è colpa, con ammenda.

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