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Sentenza

Sentenza del 07/03/2024 n. 6858 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2006 relativo a recupero di maggiore imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) ex D.Lgs. n. 398/1990 art. 17 e art. 3 LR Campania n. 28/03 (con sanzioni). La società deduceva, tra l'altro, la prescrizione quinquennale ex D.Lgs. n. 504/1992 art. 15 (sostenendo che i presunti "comportamenti omissivi" non erano tali da far decorrere il termine), nonché la nullità/illegittimità delle sanzioni per mancata motivazione dell'elemento soggettivo e per violazione dei termini decadenziali (D.Lgs. n. 472/97, artt. 5,16,17,20).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per ragione fondamentale: l'imposta regionale sulla benzina (IRBA) è risultata incompatibile con il diritto UE in base all'interpretazione della direttiva 2008/118/CE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (soprattutto nella causa C-255/20 e richiamo a C-553/13). Inoltre la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, commi 628-630) ha abrogato le norme nazionali istitutive del tributo; la Corte ha ritenuto che, per la radice di incompatibilità con il diritto UE e per l'effetto interpretativo retroattivo della giurisprudenza comunitaria, la clausola di salvezza degli obblighi pregressi non possa mantenere efficacia impositiva. Ne è conseguito che la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario di Tamoil; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17

    Norma nazionale che qualificava/disciplinava l'imposta regionale sulla benzina (IRBA); ritenuta abrogata dalla legge di bilancio 2021 e, per incompatibilità con diritto UE, disapplicata dal giudice nazionale rispetto alle obbligazioni pregresse.

  • Legge Regionale Campania n. 28/2003, art. 3

    Normativa regionale che recepiva/attuava l'IRBA in Campania; la Corte ha disapplicato l'efficacia impositiva retroattiva della norma regionale alla luce dell'incompatibilità del tributo con il diritto UE.

  • Decreto Legislativo 30 settembre 1992, n. 504, art. 15

    Disciplina il termine quinquennale di prescrizione per accertamenti; il giudice ha osservato che, anche se la questione della decorrenza poteva essere rilevante, la sopravvenuta soppressione e l'incompatibilità del tributo con il diritto UE rendono irrilevante il tema della prescrizione nel caso concreto.

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 16, 17, 20

    Norme sulle sanzioni tributarie (esigenza di motivazione circa l'elemento soggettivo; termini decadenziali per irrogazione). La Corte rileva le doglianze della ricorrente su motivazione e termini ma ritiene la questione assorbita dalla dichiarata insussistenza dell'imposta.

  • Direttiva 2008/118/CE, art. 1, paragrafo 2

    "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni."

    La Corte ha richiamato la disposizione per affermare il principio che un'imposta sui prodotti soggetti ad accisa è ammissibile solo se ha una "finalità specifica" (non meramente di bilancio) e rispetta le regole comunitarie sulle accise/IVA; IRBA è stata ritenuta priva di tale finalità specifica e quindi incompatibile.

  • Direttiva 92/12, art. 3, paragrafo 2

    Norma richiamata a conferma del principio che imposte aggiuntive su prodotti soggetti ad accisa devono rispettare condizioni comunitarie; usata nel quadro dell'interpretazione comunitaria che ha portato a dichiarare incompatibile l'IRBA.

  • Sentenza/ordinanza Corte di Giustizia UE, causa C-255/20 (ordinanza 9 novembre 2021)

    Pronuncia che ha dichiarato che un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione non può essere considerata dotata di "finalità specifica" ai sensi della direttiva 2008/118, con conseguente incombatibilità dell'imposta rispetto al diritto UE; decisiva per la disapplicazione del tributo.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, Statoil Fuel & Retail, C-553/13 (5 marzo 2015)

    Giurisprudenza richiamata sul requisito della "finalità specifica": un'imposta deve, nella sua struttura (base imponibile, aliquote), mirare effettivamente a incidere sui comportamenti dei contribuenti (ad es. scoraggiare il consumo) per non essere considerata mera imposta di bilancio.

  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), commi 628-630

    Ha abrogato le norme nazionali istitutive dell'IRBA (elencate) e ha previsto una clausola di salvezza per gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte; la Corte ha ritenuto però che, alla luce dell'incompatibilità con il diritto UE e dell'interpretazione comunitaria retroattiva, la clausola non possa conservare efficacia impositiva sulle obbligazioni pregresse.

  • Legge Regionale Campania 23 dicembre 2020, n. 31, art. 2

    Norma regionale che ha adeguato l'ordinamento regionale sopprimendo l'imposta a decorrere dal periodo d'imposta 2021; la Corte ha comunque disapplicato ogni rilevanza impositiva anche per annualità antecedenti, per incompatibilità con diritto UE.

Massime di principio

  • Se la Corte di Giustizia dell'Unione Europea dichiara che un'imposta sui prodotti soggetti ad accisa non possiede una "finalità specifica" (diversa dalla mera funzione di bilancio), tale imposta è incompatibile con il diritto UE e può essere disapplicata dal giudice nazionale anche con effetti retroattivi sui rapporti ancora contenziosi.
  • L'abrogazione nazionale di una imposta (anche con una clausola di salvezza per obbligazioni pregresse) non impedisce al giudice nazionale di disapplicare la norma rispetto a obbligazioni pregresse se la norma è incompatibile con diritto UE.
  • In contenziosi tributari, questioni di prescrizione o decadenza possono diventare irrilevanti quando sussiste una causa di disapplicazione dell'intero titolo impositivo per contrasto con il diritto comunitario.
  • Le sanzioni tributarie devono essere adeguatamente motivate, in particolare riguardo all'elemento soggettivo (colpevolezza/dolo), e rispettare i termini decadenziali; tuttavia tali questioni possono rimanere assorbite se il tributo è ritenuto non dovuto per motivi di incompatibilità con il diritto UE.
  • Per valutare se un'imposta ha una "finalità specifica" occorre esaminare la sua struttura (base imponibile, aliquote) e se è concepita per influenzare comportamenti (es. scoraggiare il consumo), non risultando sufficiente il solo obiettivo di entrata di bilancio.
  • Il principio di retroattività dell'interpretazione comunitaria: l'interpretazione della Corte di Giustizia si applica anche ai rapporti sorti prima della pronuncia se la questione è ancora pendente e permette la tutela giurisdizionale.

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