Sentenza del 07/03/2024 n. 6858 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2006 relativo a recupero di maggiore imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) ex D.Lgs. n. 398/1990 art. 17 e art. 3 LR Campania n. 28/03 (con sanzioni). La società deduceva, tra l'altro, la prescrizione quinquennale ex D.Lgs. n. 504/1992 art. 15 (sostenendo che i presunti "comportamenti omissivi" non erano tali da far decorrere il termine), nonché la nullità/illegittimità delle sanzioni per mancata motivazione dell'elemento soggettivo e per violazione dei termini decadenziali (D.Lgs. n. 472/97, artt. 5,16,17,20).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per ragione fondamentale: l'imposta regionale sulla benzina (IRBA) è risultata incompatibile con il diritto UE in base all'interpretazione della direttiva 2008/118/CE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (soprattutto nella causa C-255/20 e richiamo a C-553/13). Inoltre la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, commi 628-630) ha abrogato le norme nazionali istitutive del tributo; la Corte ha ritenuto che, per la radice di incompatibilità con il diritto UE e per l'effetto interpretativo retroattivo della giurisprudenza comunitaria, la clausola di salvezza degli obblighi pregressi non possa mantenere efficacia impositiva. Ne è conseguito che la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario di Tamoil; le spese sono compensate.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17
Norma nazionale che qualificava/disciplinava l'imposta regionale sulla benzina (IRBA); ritenuta abrogata dalla legge di bilancio 2021 e, per incompatibilità con diritto UE, disapplicata dal giudice nazionale rispetto alle obbligazioni pregresse.
Legge Regionale Campania n. 28/2003, art. 3
Normativa regionale che recepiva/attuava l'IRBA in Campania; la Corte ha disapplicato l'efficacia impositiva retroattiva della norma regionale alla luce dell'incompatibilità del tributo con il diritto UE.
Decreto Legislativo 30 settembre 1992, n. 504, art. 15
Disciplina il termine quinquennale di prescrizione per accertamenti; il giudice ha osservato che, anche se la questione della decorrenza poteva essere rilevante, la sopravvenuta soppressione e l'incompatibilità del tributo con il diritto UE rendono irrilevante il tema della prescrizione nel caso concreto.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 16, 17, 20
Norme sulle sanzioni tributarie (esigenza di motivazione circa l'elemento soggettivo; termini decadenziali per irrogazione). La Corte rileva le doglianze della ricorrente su motivazione e termini ma ritiene la questione assorbita dalla dichiarata insussistenza dell'imposta.
Direttiva 2008/118/CE, art. 1, paragrafo 2
"Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni."
La Corte ha richiamato la disposizione per affermare il principio che un'imposta sui prodotti soggetti ad accisa è ammissibile solo se ha una "finalità specifica" (non meramente di bilancio) e rispetta le regole comunitarie sulle accise/IVA; IRBA è stata ritenuta priva di tale finalità specifica e quindi incompatibile.
Direttiva 92/12, art. 3, paragrafo 2
Norma richiamata a conferma del principio che imposte aggiuntive su prodotti soggetti ad accisa devono rispettare condizioni comunitarie; usata nel quadro dell'interpretazione comunitaria che ha portato a dichiarare incompatibile l'IRBA.
Sentenza/ordinanza Corte di Giustizia UE, causa C-255/20 (ordinanza 9 novembre 2021)
Pronuncia che ha dichiarato che un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione non può essere considerata dotata di "finalità specifica" ai sensi della direttiva 2008/118, con conseguente incombatibilità dell'imposta rispetto al diritto UE; decisiva per la disapplicazione del tributo.
Sentenza Corte di Giustizia UE, Statoil Fuel & Retail, C-553/13 (5 marzo 2015)
Giurisprudenza richiamata sul requisito della "finalità specifica": un'imposta deve, nella sua struttura (base imponibile, aliquote), mirare effettivamente a incidere sui comportamenti dei contribuenti (ad es. scoraggiare il consumo) per non essere considerata mera imposta di bilancio.
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), commi 628-630
Ha abrogato le norme nazionali istitutive dell'IRBA (elencate) e ha previsto una clausola di salvezza per gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte; la Corte ha ritenuto però che, alla luce dell'incompatibilità con il diritto UE e dell'interpretazione comunitaria retroattiva, la clausola non possa conservare efficacia impositiva sulle obbligazioni pregresse.
Legge Regionale Campania 23 dicembre 2020, n. 31, art. 2
Norma regionale che ha adeguato l'ordinamento regionale sopprimendo l'imposta a decorrere dal periodo d'imposta 2021; la Corte ha comunque disapplicato ogni rilevanza impositiva anche per annualità antecedenti, per incompatibilità con diritto UE.
Massime di principio
- Se la Corte di Giustizia dell'Unione Europea dichiara che un'imposta sui prodotti soggetti ad accisa non possiede una "finalità specifica" (diversa dalla mera funzione di bilancio), tale imposta è incompatibile con il diritto UE e può essere disapplicata dal giudice nazionale anche con effetti retroattivi sui rapporti ancora contenziosi.
- L'abrogazione nazionale di una imposta (anche con una clausola di salvezza per obbligazioni pregresse) non impedisce al giudice nazionale di disapplicare la norma rispetto a obbligazioni pregresse se la norma è incompatibile con diritto UE.
- In contenziosi tributari, questioni di prescrizione o decadenza possono diventare irrilevanti quando sussiste una causa di disapplicazione dell'intero titolo impositivo per contrasto con il diritto comunitario.
- Le sanzioni tributarie devono essere adeguatamente motivate, in particolare riguardo all'elemento soggettivo (colpevolezza/dolo), e rispettare i termini decadenziali; tuttavia tali questioni possono rimanere assorbite se il tributo è ritenuto non dovuto per motivi di incompatibilità con il diritto UE.
- Per valutare se un'imposta ha una "finalità specifica" occorre esaminare la sua struttura (base imponibile, aliquote) e se è concepita per influenzare comportamenti (es. scoraggiare il consumo), non risultando sufficiente il solo obiettivo di entrata di bilancio.
- Il principio di retroattività dell'interpretazione comunitaria: l'interpretazione della Corte di Giustizia si applica anche ai rapporti sorti prima della pronuncia se la questione è ancora pendente e permette la tutela giurisdizionale.
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