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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3779/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnativa dell'avviso di pagamento n. 44711RU per omesso versamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) relativa al 2018. La contribuente deduceva la non debenza dell'IRBA perché la legge regionale istitutiva (l.r. Campania n. 28/2003) e la disciplina nazionale risultavano incompatibili con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, che consente altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa solo se aventi "finalità specifiche" e conformi alle norme UE in materia di accise/IVA. La CTR di appello ha accolto il ricorso disapplicando le norme statali e regionali che volevano salvaguardare le obbligazioni sorte prima della soppressione dell'imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i procedimenti e ha rigettato i ricorsi proposti dall'Agenzia delle Dogane e dalla Regione Campania, confermando la disapplicazione della normativa nazionale e regionale nella parte in cui manteneva efficacia per le obbligazioni sorte prima della soppressione dell'IRBA. Motivo: la Corte di Giustizia UE (causa C-255/20) ha ritenuto che l'IRBA non persegua una "finalità specifica" ai sensi della direttiva 2008/118/CE (essendo finalità di bilancio generica), per cui l'imposta è incompatibile con il diritto UE e la clausola di salvaguardia nazionale/regionali non può valere a conservarne effetti per il passato. Per le ragioni esposte, i ricorsi in cassazione sono infondati; le spese di giudizio sono compensate fra le parti.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2

    Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che le imposte aggiuntive sui prodotti soggetti ad accisa sono ammesse solo se rispondono a finalità specifiche (non puramente di bilancio) e sono conformi alle norme UE; l'IRBA non soddisfa tale requisito.

  • D.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17

    Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.

    Fondamento normativo della facoltà regionale di istituire l'IRBA; la Corte ne riconosce la natura di tributo regionale proprio derivato ma valuta la compatibilità di tale imposta con il diritto UE.

  • D.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 18

    Prevedeva originariamente che l'imposta fosse dovuta dal consumatore e riscossa dall'erogatore; richiamata per la disciplina di riscossione e soggetti obbligati nella fase normativa storica dell'IRBA.

  • Legge regionale Campania n. 28/2003, art. 3

    Norma regionale che aveva istituito l'IRBA in Campania e disposto la destinazione del gettito; la Corte ha ritenuto che la previsione regionale non individuasse una "finalità specifica" ai sensi della direttiva, essendo destinazione di carattere generale di bilancio.

  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), art. 1, comma 628

    Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

    Norma di abrogazione dell'IRBA a livello nazionale con clausola di salvaguardia. La Corte ha stabilito che, dove l'imposta è incompatibile con il diritto UE, la clausola di salvaguardia non può mantenere effetti impositivi per il passato e va disapplicata.

  • Legge regionale Campania n. 5/2021, art. 54

    A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

    Atto regionale di recepimento della soppressione con analoga clausola di salvaguardia ritenuta inapplicabile quando la disciplina è incompatibile con il diritto UE.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13

    Ha modificato aspetti procedurali dell'IRBA (soggetto obbligato, modalità di accertamento e richiamo alla normativa sulle accise); utile per qualificare l'IRBA come tributo derivato e per la disciplina delle contestazioni e degli organi competenti.

  • Legge 9 novembre 1990, n. 428, art. 29, comma 2

    Richiamata in relazione alla legittimazione al rimborso: il fornitore è l'unico soggetto legittimato a chiedere rimborso per pagamento indebito dell'imposta, secondo l'impianto normativo richiamato.

  • Causa C-255/20, Corte di Giustizia UE (ordinanza 9 novembre 2021)

    La CGUE ha ritenuto che l'IRBA persegua solo finalità generiche di bilancio e quindi non costituisca "finalità specifica" ai sensi della direttiva 2008/118/CE; da ciò discende l'incompatibilità dell'imposta con il diritto UE e l'obbligo per i giudici nazionali di disapplicare le norme interne incompatibili, anche con effetto retroattivo sui rapporti aperti.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 100 del 4 giugno 2024

    Richiamata per confermare che il giudice nazionale deve dare attuazione al diritto UE e che, se la norma comunitaria ha efficacia diretta, le questioni di legittimità costituzionale sono subordinate alla verifica di compatibilità con il diritto UE; supporta la disapplicazione delle clausole interne che contrastano con norme dell'Unione.

Massime di principio

  • Un'imposta regionale sui prodotti soggetti ad accisa è compatibile con la direttiva 2008/118/CE solo se persegue una "finalità specifica" non meramente di bilancio; la destinazione generica del gettito a spese sanitarie o al bilancio non costituisce finalità specifica.
  • La pronuncia della Corte di Giustizia UE che interpreta una norma comunitaria ha efficacia retroattiva sugli affari ancora aperti e può portare il giudice nazionale a disapplicare norme interne, incluse clausole di salvaguardia temporale, quando sussiste incompatibilità con il diritto UE.
  • La clausola nazionale che dichiara "salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte" non può essere utilizzata per preservare l'efficacia di un tributo incompatibile con il diritto dell'Unione; in tali casi l'imposta non è dovuta anche per periodi anteriori alla sua soppressione.
  • Nelle controversie sull'applicabilità di un tributo derivato regionale è decisivo il controllo di compatibilità con il diritto UE: il giudice può disapplicare la norma interna senza che la parte debba necessariamente mettere in dubbio tutti i fatti storici dell'accertamento fiscale, quando la questione sia di incompatibilità normativa.
  • Per considerare un'imposta avente "finalità specifica" devono sussistere meccanismi di destinazione predeterminata del gettito per scopi ambientali o di salute direttamente connessi al consumo del prodotto tassato, ovvero una struttura impositiva volta a penalizzare prodotti più nocivi; la semplice destinazione al finanziamento generale della sanità non è sufficiente.
  • In presenza di norme statali e regionali in contrasto con il diritto UE, il ricorso amministrativo/giudiziario del contribuente basato sul diritto comunitario è strumento efficace per ottenere la disapplicazione della pretesa impositiva.

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