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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1628/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I resistenti avevano chiesto e ottenuto in via giudiziale il rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in ragione della residenza del contribuente in comune colpito dal sisma del 1990. Dopo accoglimento in primo grado e conferma in appello, con successivo giudizio di ottemperanza la C.T.R. ha ordinato all'Agenzia di ottemperare per la somma residua di € 4.741,29 e ha nominato commissario ad acta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (come modificato dall'art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. L. 3 agosto 2017, n. 123), deducendo che la novella normativa avrebbe dovuto limitare la condanna in ottemperanza e contestando l'onere della prova attribuito all'amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della notifica ai resistenti: la sentenza della C.T.R. era stata notificata all'Agenzia mediante PEC il 15 maggio 2020 e pertanto il termine di 60 giorni per proporre ricorso è scaduto il 14 luglio 2020; la notifica del ricorso dell'Agenzia è invece avvenuta il 15 luglio 2020, oltre il termine. Per tale motivo la Corte non si è pronunciata sul merito delle questioni sostanziali sollevate dall'amministrazione. Ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, esborsi € 200,00 e accessori di legge. Inoltre la Corte ha rilevato che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002 non si applica nella fattispecie (amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale).

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190

    La norma è stata richiamata dall'Agenzia come limite alla eseguibilità delle pronunce giudiziali (sistema di ristoro/limiti ai rimborsi). La Corte non si è pronunciata sul suo contenuto sostanziale perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva notifica.

  • D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies (convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123)

    art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123

    Riferimento alla modifica normativa citata dall'Agenzia. Anche su questa modifica la Corte non si è pronunciata nel merito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70

    art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma sulla procedura di ottemperanza invocata dai resistenti per ottenere l'esecuzione della sentenza e che ha portato la C.T.R. a ordinare il pagamento e nominare commissario ad acta.

  • Legge 21 gennaio 1993, n. 54, art. 3-bis

    art. 3-bis legge 21 gennaio 1993, n. 54

    Norma relativa alla validità della notifica via PEC: la sentenza della C.T.R. è stata notificata all'Agenzia via PEC e tale notifica ha fatto decorrere il termine di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma richiamata nella rubrica del motivo di cassazione (violazione e falsa applicazione di legge). La Corte ha valutato la domanda ma ha deciso l'inammissibilità per ragione processuale (tardività della notifica).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma concernente agevolazioni/contributo unificato per amministrazioni pubbliche. La Corte ha ritenuto che non si applicasse nel caso concreto perché la parte (Agenzia) era soccombente ma difesa dall'Avvocatura Generale e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • I termini processuali per la notifica del ricorso in Cassazione vanno osservati con rigore: la notifica oltre il termine comporta l'inammissibilità del ricorso, anche se la questione sostanziale è rilevante.
  • La notifica via PEC è efficace e fa decorrere il termine per proporre impugnazioni; la data di ricezione/avvenuta notificazione con PEC è determinante per il computo del termine.
  • In presenza di un giudizio di ottemperanza, le questioni relative all'applicabilità di norme sopravvenute (ius superveniens) possono essere rilevanti, ma affinché la Corte di legittimità le esamini è necessario che il ricorso sia ammissibile sotto il profilo formale.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve curare non solo il contenuto del motivo ma anche la corretta e tempestiva notificazione ai controinteressati, conservando prova documentale della data di notifica.
  • La mancata pronuncia nel merito implica che non esiste un precedente di Cassazione sulla questione sostanziale (applicazione dell'art.1, comma 665 L.190/2014 nel giudizio di ottemperanza) nel presente caso; la materia resta quindi non deciso a livello di legittimità in questo procedimento.
  • La rappresentanza da parte dell'Avvocatura dello Stato e le regole sul contributo unificato possono influire sull'applicabilità di alcune agevolazioni processuali per le amministrazioni pubbliche.

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