Cassazione Civile, Sentenza n. 1628/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I resistenti avevano chiesto e ottenuto in via giudiziale il rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in ragione della residenza del contribuente in comune colpito dal sisma del 1990. Dopo accoglimento in primo grado e conferma in appello, con successivo giudizio di ottemperanza la C.T.R. ha ordinato all'Agenzia di ottemperare per la somma residua di € 4.741,29 e ha nominato commissario ad acta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (come modificato dall'art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. L. 3 agosto 2017, n. 123), deducendo che la novella normativa avrebbe dovuto limitare la condanna in ottemperanza e contestando l'onere della prova attribuito all'amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della notifica ai resistenti: la sentenza della C.T.R. era stata notificata all'Agenzia mediante PEC il 15 maggio 2020 e pertanto il termine di 60 giorni per proporre ricorso è scaduto il 14 luglio 2020; la notifica del ricorso dell'Agenzia è invece avvenuta il 15 luglio 2020, oltre il termine. Per tale motivo la Corte non si è pronunciata sul merito delle questioni sostanziali sollevate dall'amministrazione. Ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, esborsi € 200,00 e accessori di legge. Inoltre la Corte ha rilevato che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002 non si applica nella fattispecie (amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale).
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
La norma è stata richiamata dall'Agenzia come limite alla eseguibilità delle pronunce giudiziali (sistema di ristoro/limiti ai rimborsi). La Corte non si è pronunciata sul suo contenuto sostanziale perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva notifica.
D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies (convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123)
art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123
Riferimento alla modifica normativa citata dall'Agenzia. Anche su questa modifica la Corte non si è pronunciata nel merito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sulla procedura di ottemperanza invocata dai resistenti per ottenere l'esecuzione della sentenza e che ha portato la C.T.R. a ordinare il pagamento e nominare commissario ad acta.
Legge 21 gennaio 1993, n. 54, art. 3-bis
art. 3-bis legge 21 gennaio 1993, n. 54
Norma relativa alla validità della notifica via PEC: la sentenza della C.T.R. è stata notificata all'Agenzia via PEC e tale notifica ha fatto decorrere il termine di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma richiamata nella rubrica del motivo di cassazione (violazione e falsa applicazione di legge). La Corte ha valutato la domanda ma ha deciso l'inammissibilità per ragione processuale (tardività della notifica).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma concernente agevolazioni/contributo unificato per amministrazioni pubbliche. La Corte ha ritenuto che non si applicasse nel caso concreto perché la parte (Agenzia) era soccombente ma difesa dall'Avvocatura Generale e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- I termini processuali per la notifica del ricorso in Cassazione vanno osservati con rigore: la notifica oltre il termine comporta l'inammissibilità del ricorso, anche se la questione sostanziale è rilevante.
- La notifica via PEC è efficace e fa decorrere il termine per proporre impugnazioni; la data di ricezione/avvenuta notificazione con PEC è determinante per il computo del termine.
- In presenza di un giudizio di ottemperanza, le questioni relative all'applicabilità di norme sopravvenute (ius superveniens) possono essere rilevanti, ma affinché la Corte di legittimità le esamini è necessario che il ricorso sia ammissibile sotto il profilo formale.
- Chi propone ricorso per cassazione deve curare non solo il contenuto del motivo ma anche la corretta e tempestiva notificazione ai controinteressati, conservando prova documentale della data di notifica.
- La mancata pronuncia nel merito implica che non esiste un precedente di Cassazione sulla questione sostanziale (applicazione dell'art.1, comma 665 L.190/2014 nel giudizio di ottemperanza) nel presente caso; la materia resta quindi non deciso a livello di legittimità in questo procedimento.
- La rappresentanza da parte dell'Avvocatura dello Stato e le regole sul contributo unificato possono influire sull'applicabilità di alcune agevolazioni processuali per le amministrazioni pubbliche.
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