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Legge

L.R. Basilicata 2/2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Normativa regionaleL.R. Basilicata 2/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 2/2020 modifica la disciplina delle strutture sociosanitarie e delle autorizzazioni sanitarie: slitta al 1° luglio 2020 un termine della L.R. 38/2018, estende la regola anche a talune strutture riclassificate e aggiorna procedimento, commissione tecnica e sanzioni della L.R. 28/2000. Le nuove regole sanzionatorie prevedono termini di adeguamento più lunghi e sospensione dell’attività in caso di inadempienza.

Disposizioni in materia sanitaria e aggiornamento della disciplina su autorizzazioni e sanzioni

Disposizioni in materia sanitaria della Regione Basilicata

La legge interviene su più testi regionali in materia sanitaria, aggiornando la disciplina delle strutture sociosanitarie, della procedura di autorizzazione e del regime sanzionatorio. Le modifiche operano nell’ordinamento della Regione Basilicata e si applicano ai profili disciplinati dalle leggi regionali richiamate.

Strutture sociosanitarie e decorrenza dei nuovi termini

Viene modificato l’art. 46 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38, con una proroga della decorrenza di un termine originariamente fissato al 1° gennaio 2020, spostato al 1° luglio 2020.

La disciplina viene inoltre estesa alle strutture sociosanitarie di cui alla L.R. 14 ottobre 2008, n. 25 e successive modificazioni, purché riclassificate in virtù della Deliberazione di Giunta regionale n. 1218/2017.

Per i presidi che erogano anche prestazioni riabilitative in regime ambulatoriale, viene chiarito che tali prestazioni hanno natura di funzione secondaria rispetto ai servizi residenziali e/o semiresidenziali, che restano la funzione principale caratterizzante la struttura sociosanitaria. Il chiarimento vale anche quando i servizi siano erogati in sedi decentrate, da considerarsi parte secondaria e integrante dell’unica struttura sociosanitaria.

Procedura di autorizzazione

La L.R. 5 aprile 2000, n. 28 viene modificata nel punto in cui disciplina il contenuto del provvedimento della Commissione/autorità competente nell’ambito della procedura di autorizzazione.

In particolare, la formulazione viene precisata sostituendo il riferimento generico a “parere o le prescrizioni” con la formula “parere sfavorevole o il parere con prescrizioni”, così da distinguere in modo più netto l’esito negativo della valutazione da quello favorevole ma condizionato.

Commissione regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie

Sempre nella L.R. n. 28/2000, viene coordinato il rinvio all’art. 7, specificando che i richiami contenuti nell’art. 8, commi 3 e 4, si riferiscono al comma 7 dell’art. 7.

Si tratta di un intervento di coordinamento normativo che precisa il perimetro delle competenze e delle valutazioni tecniche della Commissione regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie.

Regime sanzionatorio e termini di adeguamento

La disciplina delle sanzioni dell’art. 13 della L.R. n. 28/2000 viene riscritta in modo più dettagliato.

In caso di violazioni della legge, carenza dei requisiti, mancata effettuazione degli adeguamenti nei termini o inosservanza delle prescrizioni assegnate, anche se intervenute dopo il rilascio dell’autorizzazione, il Presidente della Giunta regionale ordina la rimozione delle inadempienze o irregolarità e assegna un termine per provvedere:

  • non inferiore a 12 mesi per la generalità delle strutture;
  • non inferiore a 24 mesi per le strutture con posti letto o che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime residenziale o semiresidenziale.

Se il trasgressore non adempie entro il termine assegnato, il Presidente della Giunta regionale dispone la sospensione dell’attività per un periodo da 1 a 12 mesi. La sospensione è limitata ai reparti e/o ai servizi e alla misura quantitativa/qualitativa in relazione ai quali non sono stati effettuati gli adeguamenti prescritti.

Ambito temporale e rilevanza pratica

La legge opera come intervento di aggiornamento della normativa sanitaria regionale già esistente. La disposizione più immediatamente rilevante sul piano temporale è la proroga al 1° luglio 2020 del termine previsto dalla L.R. 38/2018; per il resto, il testo consolida regole procedurali e sanzionatorie destinate a incidere sulle autorizzazioni sanitarie e sociosanitarie nella Regione Basilicata.

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