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Legge

L.R. Basilicata 29/2019

RIORDINO DEGLI UFFICI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Normativa regionaleL.R. Basilicata 29/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina gli uffici di diretta collaborazione del Presidente e l’organizzazione amministrativa della Giunta regionale Basilicata, disciplina i controlli interni e aggiorna alcune norme su valutazione della dirigenza e qualità della legislazione. Prevede atti regolamentari e decreti attuativi, abrogazioni graduali di precedenti disposizioni e invarianza finanziaria. Alcune parti sono già superate da modifiche del 2024.

Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni

Riordino degli uffici della Presidenza, della Giunta regionale e dei controlli interni

La legge regionale della Basilicata ridisegna l’assetto organizzativo della Presidenza e della Giunta, disciplina il sistema dei controlli interni e interviene su valutazione della dirigenza, qualità della legislazione e norme di coordinamento. Il testo consolidato comprende anche le modifiche apportate nel 2024, ma resta in larga parte vigente come cornice ordinamentale generale.

Uffici di diretta collaborazione del Presidente

L’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale è demandata a un decreto del Presidente della Giunta, nel rispetto dei principi del d.lgs. 165/2001. Il decreto deve regolare anche il raccordo funzionale tra tali uffici e le strutture dell’amministrazione regionale operanti nelle aree istituzionali della Presidenza e della Giunta.

Ordinamento amministrativo della Giunta regionale

La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare competente. La disciplina deve rispettare i principi statutari e, in particolare, quelli di imparzialità, buon andamento, trasparenza, semplificazione, razionalizzazione organizzativa, contenimento della spesa, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità organizzativa e coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi.

Sono poste alla diretta dipendenza del Presidente, nel rispetto della loro autonomia di giudizio e valutazione, le strutture amministrative dotate di indipendenza funzionale per:

  • attività di audit dei fondi strutturali dell’Unione europea;
  • trattazione degli affari legali della Regione.

Il regolamento sull’organizzazione amministrativa della Giunta può essere modificato, derogato o abrogato solo espressamente da successivi regolamenti adottati con le medesime modalità e nel rispetto degli stessi principi.

Norme generali di organizzazione regionale

Il Presidente della Giunta sovrintende agli uffici e servizi della Giunta, anche tramite i membri della Giunta, e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato. Assicura inoltre l’unità di indirizzo degli uffici regionali mediante direttive sull’esercizio delle funzioni amministrative, organizzative e di gestione delle risorse umane e strumentali.

L’apparato amministrativo regionale deve essere organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità, imparzialità, integrità e trasparenza. Gli atti organizzativi devono promuovere pari opportunità e valorizzazione del merito. Per quanto non disciplinato dalla legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. 165/2001 in quanto compatibili.

Sistema dei controlli interni

La legge disciplina, ai sensi dello Statuto regionale, il sistema dei controlli interni, finalizzato a garantire:

  • legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
  • efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
  • valutazione delle prestazioni dei dirigenti;
  • verifica della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Il controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti fanno capo direttamente alla Presidenza della Giunta, salvo la competenza dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio per i dirigenti del Consiglio.

Il sistema dei controlli interni comprende:

  • controllo di regolarità amministrativa;
  • controllo di regolarità contabile degli atti;
  • controllo di gestione;
  • valutazione delle prestazioni dei dirigenti, anche ai fini della quota variabile della retribuzione;
  • controllo strategico;
  • controllo sugli enti e organismi del sistema regionale, controllo analogo sulle società in house e verifiche sulle società partecipate.

Giunta regionale e Ufficio di Presidenza del Consiglio possono disporre verifiche ispettive in presenza di fatti potenzialmente lesivi degli interessi dell’amministrazione, nel rispetto del contraddittorio. Il collegio dei revisori dei conti è organismo indipendente di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale.

La Giunta può adottare ulteriori regolamenti per rendere coerente, razionalizzare e potenziare il sistema dei controlli interni.

Autorità regionale per la valutazione e il merito

La legge, come modificata, disciplina l’Autorità regionale per la valutazione e il merito della dirigenza e del personale della Giunta, del Consiglio, degli enti e organismi subregionali e degli enti strumentali della Regione. L’Autorità opera presso la Presidenza della Giunta come organo terzo e imparziale, in piena autonomia, e riferisce direttamente al Presidente.

All’Autorità, quale Nucleo di valutazione, sono attribuite funzioni su mandato del Presidente, anche per il controllo strategico. Tra esse rientrano azioni di audit, anche su proposta dei Direttori generali, relative a specifici processi amministrativi e basate su un piano annuale complessivo.

Le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a) del comma 2-bis sono svolte sulla base di specifici piani annuali concordati con il Presidente, nei quali sono definite competenze e risorse umane necessarie. L’Autorità sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati e si compone di tre membri nominati dal Presidente della Giunta, d’intesa con il Presidente del Consiglio, scelti per elevata professionalità ed esperienza in management, misurazione della performance e valutazione del personale pubblico.

Requisiti, selezione, durata dell’incarico e trattamento economico sono disciplinati con decreto del Presidente, nel rispetto dell’indipendenza e terzietà. Con decreto del Presidente sono altresì disciplinate le attività della struttura tecnica permanente e il relativo responsabile deve possedere specifica professionalità ed esperienza nella misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

Controllo sulla qualità della legislazione

In attuazione dello Statuto, le proposte di legge di iniziativa della Giunta e le proposte di regolamento devono essere corredate dell’analisi tecnico-normativa, oltre alla relazione illustrativa e, per gli atti legislativi, alla relazione tecnico-finanziaria. L’analisi tecnico-normativa serve a verificare l’incidenza della disciplina proposta sull’ordinamento vigente, la conformità alle fonti sovraordinate, il rispetto delle competenze delle autonomie locali e la coerenza con precedenti interventi di delegificazione.

La Giunta adotta con delibera lo schema di relazione per l’analisi tecnico-normativa e il modello di relazione tecnico-finanziaria. Il testo consolidato riporta che le parole relative alle proposte di regolamento nell’originaria formulazione risultano soppresse nel 2024, mentre è stato aggiunto uno specifico comma 1-bis per le proposte di regolamento.

Abrogazioni, norme transitorie e coordinamento normativo

La legge dispone un complesso riassetto di norme previgenti. In particolare:

  • dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari sull’ordinamento amministrativo della Giunta sono abrogati diversi articoli della l.r. 12/1996 e modificate alcune sue disposizioni residuali;
  • dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale sugli uffici di diretta collaborazione e del regolamento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio sulla comunicazione istituzionale, la l.r. 7/2001 cessa di essere efficace e applicabile per l’organizzazione e il funzionamento dei rispettivi uffici della Giunta e del Consiglio;
  • dalla data di entrata in vigore degli atti regolamentari concernenti le segreterie particolari degli organi di direzione politica, cessano di essere efficaci e applicabili specifiche disposizioni della l.r. 8/1998.

In via transitoria, fino all’entrata in vigore del decreto presidenziale sugli uffici di diretta collaborazione, l’ufficio di gabinetto continua a essere disciplinato dal decreto del Presidente della Giunta 10 maggio 2019, n. 79404/11A1.

La legge sostituisce il regime di conferimento dell’incarico di dirigente generale: l’incarico è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel rispetto del principio di rotazione e temporaneità, ed è rinnovabile una sola volta per la medesima struttura apicale.

Sono inoltre abrogati o resi privi di efficacia ulteriori commi della l.r. 12/1996, dell’art. 35 della l.r. 7/2003 e dei commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell’art. 2 della l.r. 31/2010.

Testo unico e aggiornamento della legislazione regionale

La legislazione regionale deve essere coordinata con il testo vigente del d.lgs. 165/2001: i riferimenti al d.lgs. 29/1993 si intendono come rinvii mobili alle corrispondenti disposizioni vigenti del d.lgs. 165/2001.

Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento di delegificazione previsto per l’ordinamento amministrativo della Giunta, la Giunta deve redigere un testo unico delle norme di legge in materia di organizzazione, funzionamento e procedimento amministrativo, aggiornato alle fonti statali richiamate. Per le norme di adeguamento non vincolate nel contenuto, la Giunta presenta al Consiglio un disegno di legge di integrazione e correzione del testo unico.

Le successive modifiche alla legislazione regionale generale in materia di organizzazione, funzionamento e procedimento amministrativo devono essere presentate come novella al testo unico di riordino.

Invarianza finanziaria e decorrenza

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e gli adempimenti sono coperti con le risorse già iscritte nel bilancio pluriennale 2019-2021.

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Molte disposizioni producono effetti solo dall’adozione dei regolamenti e decreti presidenziali previsti, con conseguenti regimi transitori per ufficio di gabinetto, uffici di diretta collaborazione, comunicazione istituzionale e segreterie politiche.

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