L.R. Basilicata 7/2020
MODIFICHE ALLA L.R. N. 30 DEL 27 OTTOBRE 2014 RECANTE: MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (G.A.P.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Basilicata n. 30/2014 su marchio regionale, fasce orarie di stop del gioco, distanze minime da luoghi sensibili, formazione obbligatoria degli operatori, divieti pubblicitari e sanzioni. Introduce inoltre una norma transitoria per le autorizzazioni già rilasciate prima del 18 febbraio 2020.
Modifiche alla disciplina regionale lucana sul contrasto al gioco d’azzardo patologico
Modifiche alla disciplina lucana sul contrasto al gioco d’azzardo patologico
La legge regionale Basilicata 17 febbraio 2020, n. 7 interviene sulla L.R. n. 30/2014 per rafforzare le misure di prevenzione e contenimento del gioco d’azzardo patologico, aggiornando la disciplina del marchio regionale, delle distanze dai luoghi sensibili, della formazione degli addetti, delle fasce orarie di interruzione del gioco e del sistema sanzionatorio.
Marchio regionale e linguaggio ufficiale
Viene sostituita l’espressione “Esercizio deslottizzato” con “Esercizio senza gioco d’azzardo”. Il marchio regionale “Esercizio senza gioco d’azzardo – Regione Basilicata” è rilasciato dalla Regione agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi di intrattenimento che scelgono di non proporre nel proprio esercizio alcun gioco con vincita in denaro.
Fasce orarie di interruzione del gioco
La Giunta regionale deve adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, un provvedimento volto a rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie quotidiane di interruzione del gioco, previo parere della Commissione consiliare competente, in coerenza con l’intesa prevista dall’art. 1, comma 936, della legge n. 208/2015. Nelle more, i titolari delle sale da gioco e dei punti gioco devono comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana secondo l’intesa richiamata.
Distanze minime e apertura di nuove attività
Per le nuove autorizzazioni all’esercizio, fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7, del R.D. n. 773/1931, è vietata l’ubicazione entro:
- 250 metri nei Comuni fino a 20.000 abitanti;
- 350 metri nei Comuni con più di 20.000 abitanti. La distanza va misurata come distanza pedonale più breve su suolo pubblico da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori. È inoltre soppressa la precedente disposizione del comma 3 dell’art. 6.
Formazione obbligatoria degli operatori
Il personale delle sale da gioco e gli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi con vincita in denaro devono frequentare un corso di formazione obbligatorio dedicato alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo patologico e alla conoscenza generale della normativa sul gioco lecito. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve disciplinare modalità di attivazione dei corsi, tempi, soggetti attuatori e costi a carico dei partecipanti.
Divieti ulteriori sugli esercizi e sui comportamenti degli operatori
Sono inseriti specifici divieti e obblighi, tra cui:
- divieto di oscurare le vetrine dei locali con apparecchi da gioco con pellicole, tende, manifesti o altri mezzi idonei a limitarne la visibilità dall’esterno;
- divieto per gli operatori dei punti gioco di fare credito ai giocatori;
- divieto di qualsiasi forma di agevolazione, promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d’azzardo.
Sanzioni e misure accessorie
Il mancato rispetto delle distanze minime è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro. Le violazioni dei commi relativi a formazione, obblighi di visibilità e divieti operativi sono punite con sanzione da 500 a 3.000 euro. In caso di reiterazione, si applica la sospensione temporanea dell’attività da 20 a 60 giorni; se la reiterazione avviene tre volte nel corso di un biennio, è prevista la chiusura definitiva dell’attività.
Norma transitoria
Restano valide le autorizzazioni già concesse prima dell’entrata in vigore della legge. Per gli esercizi già esistenti a tale data non costituiscono nuova autorizzazione la variazione della titolarità, la variazione del concessionario, la nomina di un nuovo rappresentante legale e la sostituzione per guasto o vetustà di apparecchi esistenti.
Ambito temporale di efficacia
La legge è del 2020 e disciplina una materia ancora formalmente vigente nella L.R. n. 30/2014; tuttavia introduce obblighi con termini specifici per la Giunta regionale a 60 giorni e a 6 mesi dall’entrata in vigore. Non emerge un’espressa abrogazione o un limite finale di applicabilità generale.
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