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Legge

L.R. Basilicata 8/2020

ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

Normativa regionaleL.R. Basilicata 8/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 8/2020 modifica la disciplina regionale sulle quote giornaliere per l’assistenza agli anziani non autosufficienti nelle strutture residenziali, estendendo in alcuni casi l’accesso alle provvidenze anche a strutture in attesa di autorizzazione. Proroga inoltre al 31 luglio 2022 il termine previsto per una disposizione della legge regionale n. 4/2007. Entrata in vigore: quindicesimo giorno dopo la pubblicazione.

Assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali

Assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali

La legge regionale Basilicata n. 8 del 17 febbraio 2020 interviene sulla disciplina dell’assistenza agli anziani non autosufficienti o allettati nelle strutture residenziali, modificando la legge regionale 31 maggio 2018, n. 8, e coordinando una disposizione della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata.

Estensione dell’accesso alle quote giornaliere e alle provvidenze regionali

La disciplina integrativa prevede che le quote giornaliere, nei valori e nei limiti già stabiliti dalla normativa richiamata, siano dovute su richiesta anche a tutte le strutture residenziali presenti sul territorio regionale munite di autorizzazione comunale che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già prestato assistenza a persone anziane non autosufficienti o allettate in base alla certificazione di non autosufficienza rilasciata dall’Azienda sanitaria competente.

Strutture semi-residenziali o residenziali in iter autorizzativo

La legge consente inoltre alle strutture che svolgono attività socio-assistenziali o socio-educative in regime semi-residenziale o residenziale, di cui al comma 4 dell’art. 31 della L.R. 4/2007, di assistere soggetti allettati o divenuti non autosufficienti dopo l’ingresso in struttura e di accedere conseguentemente alle provvidenze regionali previste dalla normativa, per il solo tempo necessario alla conclusione dell’iter autorizzativo e nel rispetto della normativa vigente.

Sono interessate solo le strutture che abbiano presentato istanza di autorizzazione amministrativa all’accoglienza di anziani non autosufficienti (RASS 1) entro il 30 giugno 2020.

Modifica del termine nella disciplina sui servizi di cittadinanza sociale

La legge sostituisce, nel comma 4-ter dell’art. 31 della L.R. 4/2007, il riferimento temporale originario di “tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” con il termine fisso del 31 luglio 2022.

Disposizioni finanziarie

È espressamente stabilito che dall’attuazione della legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Basilicata.

Entrata in vigore

La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Nota di rettifica

Il testo consolidato tiene conto di un errata corrige pubblicato il 1° marzo 2020, che ha rettificato il riferimento della rubrica dell’articolo 1 alla L.R. 31 maggio 2018, n. 8.

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