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Legge

L.R. Basilicata 3/2020

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE BASILICATA E DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE BASILICATA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Normativa regionaleL.R. Basilicata 3/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Basilicata e alcuni organismi/enti strumentali all’esercizio provvisorio del bilancio 2020 fino al 31 marzo 2020, nei limiti degli stanziamenti approvati con la legge regionale 13 marzo 2019, n. 3 e successive modifiche. La gestione deve avvenire secondo le regole del D.Lgs. 118/2011. Entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio regionale Basilicata 2020 e degli enti strumentali

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2020

La legge disciplina, per la Regione Basilicata, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e, in parallelo, per una serie di organismi ed enti strumentali regionali. Si tratta di una misura temporanea, limitata al primo trimestre del 2020.

Ambito di applicazione e durata

L’autorizzazione riguarda la Giunta regionale e opera fino al 31 marzo 2020. La gestione provvisoria è consentita nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il 2020 già approvati con la legge regionale 13 marzo 2019, n. 3, come successivamente modificata e integrata.

Regole di gestione durante l’esercizio provvisorio

Nel periodo di esercizio provvisorio, la gestione del bilancio deve avvenire secondo la disciplina dell’articolo 43 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 8 dell’allegato 4/2 al medesimo decreto. La legge richiama espressamente tali disposizioni come base per le operazioni contabili consentite in questa fase.

Organismi ed enti strumentali interessati

La stessa disciplina di esercizio provvisorio è estesa, fino al 31 marzo 2020, ai seguenti soggetti:

  • Consiglio regionale di Basilicata
  • Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.)
  • Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)
  • Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.)
  • Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata (A.R.P.A.B.)
  • Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
  • Ente Parco Regionale Chiese Rupestri del Materano
  • Ente Parco Naturale Regionale del Vulture
  • Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)
  • Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (LAB)

Anche per tali enti la gestione del bilancio durante l’esercizio provvisorio è disciplinata dal punto 8 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Carattere temporaneo e attualità della disciplina

La norma ha natura strettamente contingente, riferita esclusivamente all’esercizio finanziario 2020 e al periodo fino al 31 marzo 2020. Per tale ragione, pur essendo stata utile per la gestione provvisoria del bilancio regionale in quel momento, oggi ha valore essenzialmente storico e non risulta normalmente applicabile a situazioni attuali.

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