Cassazione Penale, Sentenza n. 21809/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il riesame della custodia cautelare in carcere applicata per reati in materia di stupefacenti (tra cui associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e reati di cessione di cocaina) commessi fino al 2 luglio 2019. Il ricorrente deduce mancata valutazione del "tempo silente" (oltre cinque anni dal fatto), del percorso rieducativo intrapreso (licenze, semilibertà, comportamento positivo in esecuzione, revoca della misura di sicurezza di espulsione) e dell'assenza di condotte successive sintomatiche di perdurante pericolosità, nonché l'omessa considerazione dell'adeguatezza di misure cautelari meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale per un nuovo giudizio. La Corte rileva che il Tribunale aveva fondato prevalentemente le esigenze cautelari sulla gravità dei fatti e sulla presunzione relativa connessa all'art. 74 d.P.R. 309/1990, senza considerare adeguatamente il rilevante arco temporale trascorso ("tempo silente") e i successivi elementi positivi di comportamento e di affrancamento dal contesto criminale. La Corte richiama la giurisprudenza che impone l'esame espresso del tempo trascorso e degli elementi che possano far ritenere assenti esigenze cautelari attuali; dispone il riesame della sussistenza delle esigenze preventive e della possibilità di misure alternative.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 74
Articolo relativo all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; nella motivazione la Corte riconosce che il reato associativo comporta una presunzione relativa di necessità della cautela, ma ne limita la portata quando è intervenuto un lungo "tempo silente" privo di condotte successive.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sui delitti e le sanzioni in materia di stupefacenti; richiamata come reato connesso alle vicende contestate.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi; la Corte precisa che tale presunzione non esime il giudice dall'espressa valutazione del tempo trascorso e degli elementi che possano escludere esigenze cautelari attuali.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86
Norma richiamata in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione; nella vicenda è rilevata la revoca della misura quale elemento di valutazione del comportamento successivo.
Codice penale, art. 648-bis
Reato di riciclaggio; menzionato come procedimento connesso per il quale risultava revocata una misura, fatto valutato nella motivazione di merito.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma citata come elemento che ha influito sull'interpretazione della presunzione relativa e sull'esigenza di considerare il tempo trascorso nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Norma sulla competenza per il giudizio di rinvio; richiamata per disporre il rinvio al Tribunale competente per nuovo esame.
Massime di principio
- La presunzione relativa di necessità della custodia per i reati associativi (art. 74 d.P.R. 309/1990 e art. 275 c.p.p., comma 3) non è assoluta: il giudice deve valutare espressamente il "tempo silente" trascorso dai fatti e le condotte intervenute successivamente.
- Se è trascorso un arco temporale rilevante senza ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità, gli elementi successivi (semilibertà, licenze, percorso rieducativo, revoca di misure di sicurezza) possono far venir meno le esigenze cautelari o rendere adeguate misure alternative.
- Il giudice del riesame deve motivare specificamente in che modo la gravità dei fatti storici e gli elementi connessi giustifichino ancora un pericolo concreto e attuale di reiterazione, evitando argomentazioni apodittiche fondate solo sulla gravità passata.
- Occorre sempre considerare la giurisprudenza consolidata che richiede un bilanciamento tra la presunzione relativa e le prove positive di affrancamento dal contesto criminoso; in mancanza di tale bilanciamento l'ordinanza cautelare può essere annullata.
- In presenza di fatti datati, il giudice deve valutare e motivare l'eventuale insufficienza di misure meno afflittive prima di confermare o disporre la custodia cautelare in carcere.
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