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Ordinanza

Ordinanza n. 3378/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento 1. della informativa antimafia del -OMISSIS-, ai sensi dell'art 92, co. 2-bis del d.lgs. n. 159/2011; 2. del verbale di riunione del Gruppo Interforze; A) di tutti gli atti presupposti e tra questi: - della richiesta volta all'espletamento di verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., da disporsi nei confronti della società ricorrente; - della nota della Questura di Caserta, di cui si ignorano estremi e contenuto; - della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, di cui si ignorano estremi e contenuto; - della nota del Comando Regionale dei Carabinieri di Caserta, di cui si ignorano estremi e contenuto; - della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, di cui si ignorano estremi e contenuto; - della nota del Nucleo Polizia Tributaria G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caserta, di cui si ignorano estremi e contenuto; - della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Caserta, di cui si ignorano estremi e contenuto; - della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine, incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della società ricorrente; B) di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali, ivi comprese le circolari del Ministero dell'Interno n.-OMISSIS- Uff. II- Ord. Sic. Pub. dell'-OMISSIS- e -OMISSIS- del -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa interdittiva antimafia e verbale di riunione del Gruppo Interforze, con gli atti presupposti, connessi e consequenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato l'informativa antimafia adottata ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, nonché il verbale del Gruppo Interforze e gli atti istruttori e informativi presupposti, tra cui la richiesta di verifiche antimafia, le informative degli organi di polizia e la relazione delle forze dell'ordine. Dal testo non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In corso di giudizio è emerso che l'Amministrazione non aveva depositato l'informazione interdittiva impugnata né la documentazione posta a fondamento dell'atto.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia nel merito né sulle questioni di rito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, ordinandogli di depositare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti in base ai quali è stato emanato, quelli citati nel provvedimento e quelli ritenuti utili al giudizio, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. È stata mantenuta la facoltà della società ricorrente di depositare, nello stesso termine, la documentazione nella propria disponibilità. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026, con riserva di ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche e degli enti privati menzionati.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Indicato quale fondamento normativo dell'informativa antimafia impugnata; il testo dell'ordinanza non sviluppa un'interpretazione della disposizione.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale fondamento della richiesta di verifiche antimafia nei confronti della società ricorrente.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    “nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio”

    Impone all'amministrazione intimata di depositare il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante per il giudizio; il TAR ne ha disposto l'adempimento istruttorio poiché l'informazione interdittiva non era agli atti.

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza insieme all'art. 46, comma 2, c.p.a.; il testo non specifica un'autonoma applicazione della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche e degli enti privati menzionati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati e ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento amministrativo impugnato non è stato depositato in giudizio, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio nei confronti dell'amministrazione, ordinandole di produrre il provvedimento e gli atti e documenti posti a suo fondamento, in esso citati o ritenuti utili alla decisione, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a.
  • L'ordinanza che dispone il deposito della documentazione amministrativa e rinvia la causa riservando ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese non definisce la domanda di annullamento e non determina, allo stato, una parte prevalente.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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