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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9485 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate impugnava per cassazione la sentenza della C.T.R. della Lombardia che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001. L'accertamento rettificava il reddito ai fini IRPEF e IRAP, recuperando costi ritenuti indeducibili e somme presuntivamente imponibili derivanti da prelevamenti bancari complessivi pari a Lire 59.021.520, per i quali il contribuente non aveva indicato la causale. L'Agenzia contestava, tra l'altro, l'inapplicabilità dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 ai compensi dell'attività libero-professionale, la possibilità di procedere ad accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare e la sufficienza delle presunzioni derivanti dai movimenti bancari. Il contribuente eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare del contribuente e ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate, senza esaminare i quattro motivi di merito. Il ricorso era stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 7 febbraio 2012, mentre il termine ultimo per proporlo scadeva il 6 febbraio 2012, considerando la pubblicazione della sentenza il 20 dicembre 2010. L'Agenzia è stata condannata a pagare al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    La disposizione disciplina l'utilizzabilità dei dati risultanti da rapporti e movimentazioni bancarie nell'accertamento fiscale. La Corte non ha esaminato nel merito la questione relativa all'estensione della norma ai compensi dell'attività libero-professionale, poiché il ricorso è stato dichiarato tardivo.

  • Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1

    La norma aveva modificato l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 introducendo anche il riferimento ai compensi propri dell'attività libero-professionale. La relativa questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Riguarda i poteri e i presupposti dell'accertamento, anche induttivo, del reddito. La Corte non ha verificato se tali presupposti fossero effettivamente sussistenti nel caso concreto.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 51

    Richiamato in relazione ai poteri di controllo fiscale e all'utilizzo degli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria. La questione non è stata decisa nel merito.

  • Codice civile, art. 2697

    Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. Il motivo che ne denunciava la violazione non è stato esaminato, perché il ricorso dell'Agenzia era tardivo.

  • Codice civile, art. 2729

    Disciplina le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. Anche la questione sulla sufficienza probatoria dei movimenti bancari è rimasta senza decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e al vizio di motivazione. I motivi dedotti non sono stati esaminati per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il rispetto dei termini per proporre un'impugnazione è una condizione preliminare e inderogabile: un ricorso tardivo viene dichiarato inammissibile, con conseguente impossibilità di esaminare le questioni di merito.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per tardività, la decisione favorevole ottenuta nel precedente grado resta ferma, indipendentemente dalla fondatezza astratta dei motivi proposti.
  • In materia tributaria, i movimenti bancari possono costituire elementi presuntivi per l'accertamento, ma la loro concreta efficacia e l'eventuale prova contraria devono essere valutate dal giudice solo se il ricorso è ammissibile e la questione viene esaminata nel merito.
  • La regolarità formale della contabilità non esclude necessariamente ogni forma di accertamento induttivo, ma la legittimità dell'accertamento dipende dai presupposti normativi e dalla valutazione degli elementi probatori del caso concreto.
  • La parte che intende contestare un accertamento basato su movimentazioni bancarie deve documentare tempestivamente la natura delle operazioni e fornire spiegazioni specifiche e verificabili, mentre l'Amministrazione deve rispettare le regole processuali e i termini di impugnazione.

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