Ordinanza n. 1673/2026 - Salerno, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione 1) del provvedimento di diniego della Soprintendenza di Salerno, notificato il 02.02.26, dell’istanza formulata ai sensi del DL. 42/04, art 146 per “opere di manutenzione straordinaria e restauro conservativo dell’immobile e delle aree ad esso pertinenziali” in Via G. Marconi n. 200 – FCS p.ll. 224,225,226 e 227, di proprietà della Sig.ra Melania Bella (Doc n. 1 provv. diniego); 2) di ogni atto preparatorio, conseguente e comunque connesso, con particolare riferimento ad atti, relazioni, dichiarazioni e pareri acquisiti al procedimento di cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Soprintendenza, notificato il 2 febbraio 2026, sull’istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004 per opere di manutenzione straordinaria e restauro conservativo dell’immobile e delle aree pertinenziali; impugnati anche gli atti connessi
Esito
La controversia
La proprietaria ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del diniego della Soprintendenza relativo all’istanza presentata ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 per opere di manutenzione straordinaria e restauro conservativo in un immobile e nelle relative aree pertinenziali, nonché degli atti preparatori e connessi. L’ordinanza non riporta né esamina i motivi di merito del ricorso: rileva invece che la notificazione del ricorso al Ministero è stata eseguita direttamente presso gli uffici dell’amministrazione anziché presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La decisione
Il TAR non decide la domanda cautelare né i motivi di merito. Rileva che, ai sensi dell’art. 11 r.d. 1611/1933, la notificazione degli atti introduttivi alle amministrazioni statali deve essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente; la notificazione eseguita presso gli uffici dell’amministrazione è nulla, ma rinnovabile, e non inesistente. Ordina quindi alla ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso e degli atti processuali presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, e di depositare la prova dell’adempimento nei successivi 15 giorni. Avverte che, in caso di mancato tempestivo adempimento, il ricorso sarà dichiarato inammissibile. La prosecuzione è rinviata alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio nei confronti delle Amministrazioni dello Stato devono essere effettuate presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente;
La notificazione degli atti introduttivi del giudizio nei confronti delle amministrazioni statali va effettuata presso l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente; se effettuata direttamente presso gli uffici dell’amministrazione, è nulla e deve essere rinnovata.
Massime di principio
- La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio a un’amministrazione statale deve essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente; la notificazione eseguita direttamente presso gli uffici dell’amministrazione è nulla, ma non inesistente, ed è quindi suscettibile di rinnovazione.
- Quando ordina la rinnovazione della notificazione, il giudice può fissare un termine perentorio per provvedervi e un termine successivo per depositare la prova dell’adempimento, avvertendo che l’omissione comporterà l’inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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