Cassazione Penale, Sentenza n. 14888/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revoca del decreto di confisca di prevenzione emesso nel 2010 e divenuto definitivo nel 2014, ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423/1956 (revoca in funzione di revisione), fondando la richiesta su una scrittura privata rinvenuta nel 2021 comprovante una donazione del 1963 di 30 milioni di lire da parte del padre a Filippa Lo Re, che costituirebbe la lecita provvista iniziale giustificativa degli investimenti immobiliari poi confiscati. Il Tribunale e la Corte d'appello di Genova hanno ritenuto la prova documentale non decisiva per revocare la confisca, con la Corte d'appello che ha ammesso la novità del documento ma ha escluso rilievo perché il fatto della donazione sarebbe comunque noto agli interessati e non nuovo. I ricorrenti hanno impugnato sostenendo che la novità rilevante è della prova e non del fatto, richiamando la disciplina e la giurisprudenza sulla revocazione/revisione e lamentando anche carenze motivazionali della confisca originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi nei termini indicati: ha ritenuto applicabile, ratione temporis, la revoca in funzione di revisione prevista dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma ha richiamato l'indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui la revoca ex art. 7 è omogenea alla revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 e pertanto non può fondarsi su elementi preesistenti alla definizione del giudizio di prevenzione salvo che la mancata deduzione o produzione sia giustificata da causa di forza maggiore o impossibilità non imputabile ai ricorrenti. Ha inoltre chiarito che, ai fini del rimedio, la novità va riferita alla prova (il documento), non al fatto, e che la Corte d'appello ha errato nel dare rilievo alla presunta conoscenza del fatto anziché accertare la novità e le circostanze del rinvenimento del documento. Per questi motivi il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione affinché valuti, conformemente ai princìpi indicati, se il documento fosse effettivamente preesistente, quando sia stato rinvenuto e se la mancata scoperta o produzione sia da ascrivere a negligenza dei ricorrenti o a forza maggiore.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Disciplina la revoca in funzione di revisione applicabile ai procedimenti di prevenzione la cui proposta sia stata formulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011; la Corte interpreta la revoca ex art. 7 alla luce della nozione di 'prova nuova' ma con limiti: non sono rilevabili elementi preesistenti non dedotti senza causa di forza maggiore.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
Regola la revocazione della confisca per scoperta di prove nuove decisive sopravvenute; pur non applicabile ratione temporis al caso concreto, la definizione di 'prova nuova' data per l'art. 28 è stata richiamata e armonizzata con l'art. 7 per stabilire criteri omogenei di valutazione.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 117 (norma transitoria)
Stabilisce la continuazione dell'applicazione dell'art. 7 per le proposte di prevenzione formulate prima dell'entrata in vigore del codice antimafia; motivo per cui nel caso si applica la revoca in funzione di revisione.
codice di procedura penale
In tema di revisione penale il concetto di 'prove nuove' riguarda la novità della prova; la Corte richiama questo principio ma esclude l'automatica sovrapposizione di quella disciplina alla revoca di prevenzione, salvo le ragioni di omogeneizzazione indicate dalle Sezioni Unite.
Sezioni Unite - sentenza Lo Duca
Sez. U., n. 43668 del 26/05/2022
Ha concettualizzato la nozione di prova nuova in tema di revocazione; detta impostazione ha influenzato la successiva assimilazione tra revocazione e revoca in funzione di revisione.
Sezioni Unite - sentenza Scinardo
Sez. U., n. 2648 del 10/07/2025
Ha dichiarato la sostanziale omogeneità tra i rimedi di revocazione e revoca ex art. 7 e ha stabilito che per la revoca non possono essere utilizzati elementi preesistenti non dedotti senza giustificazione; ha sottolineato che la novità va valutata in relazione alla prova e non al mero fatto.
Massime di principio
- Per le revoche di misure di prevenzione riferite a procedimenti anteriori al codice antimafia (proposte prima del 13/10/2011) si applica l'art. 7 legge 1423/1956; tuttavia la valutazione della novità della prova deve essere armonizzata con i principi sviluppati per la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011.
- La 'novità' rilevante è la novità della prova documentale o fattuale e non necessariamente la novità del fatto: un documento preesistente può essere rilevante se effettivamente scoperto o prodotto dopo la definizione del giudizio e la sua mancata produzione precedente non è imputabile alla parte (forza maggiore o impossibilità).
- Il ricorrente ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza della nuova prova ma anche le circostanze del suo rinvenimento e le ragioni per cui non è stata prodotta o scoperta nel giudizio originario; la mancata allegazione di un fatto non può essere automaticamente valutata contro il ricorrente quando non vi erano mezzi probatori disponibili all'epoca.
- Il giudice di merito, se ritenuta la novità della prova, deve approfondire fatti materiali (se il documento era preesistente, quando è stato rinvenuto e se la mancata produzione sia da addebitare alla parte) prima di rigettare o accogliere la richiesta di revoca; in caso di errori di valutazione o applicazione del criterio di novità la Corte di cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame.
- Non è possibile traslare integralmente il più ampio concetto di 'prova nuova' proprio della revisione penale alla revoca di misure di prevenzione senza tener conto della natura ripristinatoria della confisca di prevenzione e della minor stabilità del relativo giudicato rispetto a quello penale.
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