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Sentenza

Sentenza n. 16258/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202512020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale e provvedimento di approvazione degli atti della procedura di abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel settore concorsuale 11/D1, nella parte in cui il candidato è stato dichiarato non abilitato, nonché i verbali della commissione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a abilitazione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già professore associato, ha impugnato il giudizio negativo ottenuto nella procedura di abilitazione scientifica nazionale per professore di prima fascia, tornata 2023-2025, quarto quadrimestre, settore 11/D1. Con il primo motivo ha dedotto difetto e incongruità della motivazione, illogicità, carenza di istruttoria e sviamento, nonché violazione delle disposizioni costituzionali, della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 95/2016, del bando e del d.m. n. 120/2016: i giudizi individuali e collegiale avrebbero utilizzato formule valutative senza confrontarle con le pubblicazioni e senza esporre critiche concrete ai loro contenuti. Con il secondo motivo ha lamentato contraddittorietà, irragionevolezza e violazione dei criteri normativi e di quelli fissati dalla commissione, anche in rapporto alla precedente abilitazione alla seconda fascia rilasciata dalla stessa commissione. Ha inoltre contestato che, salvo un commissario, i giudizi non svolgessero una valutazione sostanziale delle pubblicazioni, limitandosi a elencare temi o a esprimere giudizi generali privi di riferimenti a originalità, rigore metodologico, impatto, collocazione disciplinare o rilevanza scientifica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di motivazione e di adeguato supporto istruttorio. Il giudizio collegiale ha definito solo parzialmente coerente la produzione e non adeguata la qualità delle pubblicazioni, senza spiegare le ragioni di tali conclusioni né indicare in che modo i lavori non producessero avanzamenti scientifici. Anche almeno tre giudizi individuali su cinque erano generici o assertivi: alcuni si limitavano a formule di non coerenza o di insufficiente strutturazione scientifica senza indicare quali opere o contenuti le giustificassero; un altro svolgeva considerazioni specifiche soltanto su due pubblicazioni e una valutazione generale, formulata in termini occasionali, insufficiente rispetto alle quindici opere presentate. Il giudice ha precisato che non è necessario esaminare separatamente ogni pubblicazione, ma occorrono riferimenti puntuali ai contenuti dei lavori che rendano verificabile il percorso logico della valutazione. Il vizio motivazionale è stato ritenuto sufficiente ad annullare gli atti, senza necessità di esaminare autonomamente le ulteriori censure. Il Ministero deve rinnovare la valutazione tramite una diversa commissione entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Spese a carico del Ministero, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati.

    La commissione deve formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, fondato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati e sulle informazioni contenute nella domanda.

  • art. 4 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

    La valutazione deve applicare i criteri normativi alle pubblicazioni e rendere comprensibile, attraverso riferimenti concreti ai lavori, perché essi soddisfino o meno i parametri considerati.

  • art. 6 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    L’abilitazione è attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione; 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”.

    L'abilitazione richiede il positivo riscontro delle condizioni previste, tra cui la valutazione complessiva di qualità elevata delle pubblicazioni; tale valutazione deve essere sorretta da motivazione che consenta di verificare l'applicazione dei criteri.

  • art. 7 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri

    L'articolo individua le pubblicazioni sottoposte a valutazione secondo i criteri dell'art. 4; la decisione richiede che il giudizio dia conto, con riferimenti ai lavori, dell'applicazione di tali criteri.

Massime di principio

  • Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale il giudizio negativo deve essere motivato in modo sintetico ma chiaro e specifico, indicando le ragioni concrete che giustificano la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli; formule generiche, stereotipate o meramente ripetitive dei parametri normativi non assolvono l'obbligo motivazionale.
  • La commissione non è tenuta a svolgere un esame separato di ogni singola pubblicazione, ma deve corroborare le conclusioni valutative con riferimenti puntuali al contenuto dei lavori, così da rendere verificabile il percorso logico seguito e l'adeguatezza dell'istruttoria.
  • La discrezionalità tecnica della commissione nelle valutazioni scientifiche limita il sindacato del giudice amministrativo al controllo di illogicità, contraddittorietà e sconfinamento dall'ambito di opinabilità, ma non legittima giudizi generici e assertivi.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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