Cassazione Penale, Sentenza n. 20161/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la condanna del Tribunale di Agrigento per il reato previsto dall'art. 10, comma 2-ter, del d.lgs. 286/98 (rientro in Italia in violazione del divieto di reingresso dopo respingimento/rimpatrio). Il ricorrente denunciava in particolare: 1) la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) per assenza di accertamento corretto sull'abitualità; 2) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena nonostante sussistessero i presupposti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha rettificato la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 619 c.p.p., chiarendo che l'appello non era inammissibile ma meramente infondato. Sul merito ha confermato che non poteva riconoscersi la causa di non punibilità ex art. 131-bis perché dall'esame degli atti risultano almeno due precedenti condanne irrevocabili per reati della stessa indole (violazioni della normativa sull'immigrazione), configurando dunque l'abitualità. Ha altresì ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale nel negare la sospensione condizionale della pena, avendo la Corte fatto riferimento ai precedenti penali e all'utilizzo di un alias, elementi che impediscono una prognosi favorevole di non recidiva. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 10, comma 2-ter, d.lgs. 286/98
Tipicizza il reato di rientro nel territorio nazionale in violazione del divieto imposto con provvedimento di respingimento/rimpatrio; nel caso si è ritenuto provato il rientro senza autorizzazione dopo il decreto di respingimento.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere riconosciuta se sussiste l'abitualità: la Corte ha interpretato l'abitualità come la commissione, anche successivamente al reato in esame, di almeno due altri illeciti della stessa indole (anche conteggiando precedenti condanne irrevocabili e taluni illeciti già valutati ai sensi della giurisprudenza).
artt. 581 e 591 c.p.p.
Norme sul contenuto e sui requisiti dell'atto di impugnazione: il ricorrente deduceva specificità dei motivi ai sensi di tali articoli; la Corte ha però ritenuto che, pur eventualmente censurabile la declaratoria di inammissibilità, le questioni erano state comunque esaminate e risultavano infondate.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Richiamato come fondamento delle doglianze in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme procedurali e di diritto); la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate.
art. 619 c.p.p.
Usato dalla Corte di Cassazione per rettificare la motivazione della sentenza impugnata (correzione dell'affermazione di inammissibilità trasformandola in decisione di infondatezza) senza annullamento.
art. 611, comma 1 c.p.p.
Citato in relazione alla deposizione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; non incide sul merito ma figura nel processo.
Massime di principio
- Per ottenere la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. occorre dimostrare l'assenza di 'abitualità': la giurisprudenza richiede che il giudice verifichi l'eventuale esistenza di almeno due altri illeciti della stessa natura; precedenti condanne irrevocabili pesano fortemente contro il riconoscimento della particolare tenuità.
- Nel ricorso per cassazione è fondamentale contestare in modo specifico e confrontarsi con la motivazione svolta dal giudice di merito: censure generiche sulla mancanza di 'puntualità' o 'insussistenza' dell'abitualità sono spesso inefficaci se il giudice ha motivato con riferimento a precedenti concreti.
- La sospensione condizionale della pena richiede una prognosi favorevole di non recidiva; precedenti penali e comportamenti come l'uso di alias possono compromettere tale prognosi e giustificare il diniego.
- La Corte di Cassazione può rettificare errori formali o enunciati palesemente errati nella motivazione della sentenza impugnata (art. 619 c.p.p.) quando la rettifica è chiara e non necessita di annullamento.
- Nel reato di rientro illegale dopo respingimento/rimpatrio (art. 10, comma 2-ter) la prova del provvedimento di allontanamento e del successivo rientro senza autorizzazione è centrale; la presenza di precedenti per reati analoghi rende più difficile ottenere benefici attenuanti o cause di non punibilità.
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