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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14945/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti di Perrone Maurizio per il reato di minaccia per remissione di querela. Il ricorso deduce vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 152 cod. pen. e all'art. 142 disp. att. cod. proc. pen., sostenendo che non poteva ritenersi integrata la remissione tacita prevista dall'art. 152, comma 3, n. 1, perché la persona offesa non era stata citata in qualità di testimone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la vittima fosse stata regolarmente citata con espresso avviso che la sua mancata comparizione sarebbe stata intesa come remissione tacita della querela; ciò è sufficiente anche in assenza di una citazione espressa in qualità di testimone. In ogni caso la fattispecie poteva essere ricondotta all'art. 152, comma 2 (remissione tacita per compimento di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela). La Corte ha inoltre escluso che il d.lgs. n. 150/2022 abbia limitato le ipotesi di remissione tacita alle sole previsioni del comma 3, sottolineando il valore testuale e sistematico dell'avverbio "altresì" nella norma e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Pastore). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    "Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela"

    La Corte ha applicato sia il comma 2 (remissione tacita per fatti incompatibili) sia ha interpretato il comma 3 nel senso che le ipotesi ivi indicate non esauriscono i casi di remissione tacita; la mancata comparizione del querelante, previo avviso che l'assenza sarebbe stata intesa come remissione, integra remissione tacita.

  • art. 152 cod. pen., comma 3

    "Vi è altresì remissione tacita ..."

    L'uso dell'avverbio "altresì" è stato ritenuto dalla Corte indice che le ipotesi elencate al comma 3 non sono tassative; pertanto l'elencazione non esclude l'applicazione della regola generale del comma 2.

  • art. 142 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente come riferimento formale riguardo alla citazione della persona offesa, ma la Corte non ha ritenuto decisivo il fatto che la citazione non fosse espressamente qualificata come citazione in qualità di testimone, essendo importante il contenuto dell'avvertimento sulla conseguenza della mancata comparizione.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    La Corte ha chiarito che il d.lgs. n. 150/2022 non ha modificato il comma 2 dell'art. 152 cod. pen. né inteso rendere tassative le ipotesi di remissione tacita previste dal comma 3; quindi il quadro normativo precedente resta applicabile.

  • Sez. U., n. 31668 del 23/06/2016 (Pastore)

    "integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela"

    Giurisprudenza di legittimità che la Corte richiama per confermare il principio secondo cui la mancata comparizione del querelante, previa espressa avvertenza, configura remissione tacita; principio ritenuto ancora valido e coerente con le modifiche legislative.

Massime di principio

  • La remissione tacita della querela può essere accertata quando il querelante, previamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione, non si presenta all'udienza: non è indispensabile che la citazione lo qualifichi espressamente come testimone.
  • Anche in presenza di riforme legislative, la norma generale (art. 152, comma 2) secondo cui la remissione tacita si verifica per fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela mantiene applicazione e può operare alternativamente alle ipotesi elencate al comma 3.
  • Per evitare il rischio di remissione tacita, il querelante dovrebbe sempre essere citato con avviso esplicito e documentato sull'importanza della comparizione; l'avviso deve essere chiaro e registrato negli atti.
  • Il giudice deve valutare il contenuto e la formalità dell'avvertimento e gli atti compiuti dal querelante: l'assenza ingiustificata dopo un avviso espresso è un fatto sintomatico di volontà di rinunciare alla querela.
  • Nel proporre impugnazioni, il Procuratore deve contestare specificamente la mancanza dell'avviso o irregolarità della notifica; il mero rilievo della mancata qualificazione della citazione come 'testimone' può essere insufficiente se l'avviso era chiaro.
  • Difesa e parti civili dovrebbero documentare giustificazioni di assenza o richiedere nuovi inviti/integrazioni processuali quando l'avviso non è chiaro, per evitare effetti pregiudizievoli derivanti dalla remissione tacita.

Testo integrale

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