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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37461/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pulejo impugna per vizio di prova, denunciando la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria e sostenendo che non sussista responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Floriani propone più motivi: (1) nullità della sentenza per mancata sostituzione motu proprio della pena detentiva con quella pecuniaria; (2) mancata valutazione, ex art. 129 cod. proc. pen., di eventuali cause di non punibilità; (3) eccessività della pena e doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto. Entrambi avevano concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente rinuncia a contestazioni in materia di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, con il concordato in appello, i ricorrenti abbiano rinunciato ai motivi in punto di responsabilità e che ciò limiti la cognizione del giudice di appello e precluda la proposizione di quei mezzi in cassazione. Specificamente: per Floriani sono stati considerati motivi non consentiti la mancata sostituzione della pena motu proprio e la mancata valutazione di cause di non punibilità; anche le censure sulla misura della pena e sulla qualificazione giuridica sono state ritenute inammissibili stante la rinuncia collegata al concordato (salvo il caso di pena illegale). Per Pulejo il motivo è stato ritenuto non consentito e aspecifico poiché ripropone genericamente questioni già rinunciate. La Corte ha confermato che il giudice di appello non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con sanzioni sostitutive in assenza di esplicita richiesta delle parti. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Si ricorda che la Corte d'appello aveva applicato le pene concordate: a Cosmo Pulejo 1 anno e 4 mesi di reclusione e euro 309 di multa; a Soleima Floriani 1 anno e 4 mesi di reclusione e euro 400 di multa.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di definizione con accordo sulla pena in appello; il ricorso dimostra che il concordato limita la cognizione del giudice di appello e comporta la rinuncia a dedurre in seguito questioni sulla responsabilità, incidendo anche sull'ammissibilità del gravame in cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede cause di non punibilità; la Corte chiarisce che, se l'imputato ha accettato il concordato con rinuncia, il giudice di appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per tali cause.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Disciplina le cause di non punibilità sostitutive della detenzione; la sentenza afferma che il giudice non è obbligato a pronunciarsi sulla sostituzione della pena se non è stata espressamente richiesta dalle parti nell'accordo.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dai ricorrenti per illustrare i motivi del gravame; la Corte osserva che i motivi proposti in base a tale disposizione sono inammissibili se risultano oggetto di rinuncia nel concordato.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 7 giugno 2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; sulla base di tale principio la Corte ha disposto la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria per inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • La definizione del procedimento mediante concordato sulla pena in appello (art. 599-bis) comporta la rinuncia a dedurre in sede successiva questioni relative alla responsabilità; tali censure risultano normalmente inammissibili in Cassazione.
  • Se l'imputato accetta il concordato, il giudice di appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
  • Il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con sanzioni sostitutive (art. 20-bis) in assenza di esplicita richiesta delle parti nell'accordo.
  • Le doglianze generiche sulla qualificazione giuridica del fatto o sull'eccessività della pena sono inammissibili se rientravano nelle questioni oggetto di rinuncia con il concordato, salvo il profilo della pena illegale che resta sindacabile d'ufficio.
  • In caso di ricorso inammissibile non derivante da colpa nella determinazione dell'inammissibilità, è possibile la condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria (qui quantificata in euro 3.000), oltre alle spese processuali.
  • Per essere ammissibili in Cassazione questioni connesse al concordato è necessario proporre censure sulla formazione della volontà di adesione al patto, sul consenso del pubblico ministero o su eventuali divergenze tra l'accordo e la pronuncia del giudice.

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