Cassazione Penale, Sentenza n. 16691/2025 del 06/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo. Il ricorrente contestava (1) il presunto superamento dei limiti del potere di integrazione motivazionale da parte del tribunale del riesame rispetto alla motivazione del Gip, sostenendo che sussistevano plurimi titoli abilitativi (tra cui uno del 1968) e una CILA per lavori manutentivi, quindi l'opera sarebbe legittima e non abusiva; (2) vizi di motivazione e travisamento della relazione tecnica di parte, con riferimento all'art. 321 c.p.p., all'art. 9-bis del DPR 380/01 e all'art. 157 c.p., deducendo che opere quali lo sbancamento in roccia, il locale ripostiglio/lavanderia e i servizi igienici del piano terra sarebbero assentiti e/o risultanti da accatastamento del 2010 e, perciò, prescritti o legittimi, mancando fumus e periculum in mora nonostante la CILA del 21/6/2023.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame potesse legittimamente integrare la motivazione del Gip e che le censure del ricorrente costituissero, in larga parte, una rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di Cassazione avverso misure cautelari reali. La Corte ha confermato la fondatezza delle argomentazioni del riesame circa plurime difformità rispetto ai titoli originari, l'esistenza di un manufatto abusivo soggetto a vincolo paesaggistico e ad ipotesi di violazioni antisismiche, e ha richiamato il principio secondo cui ulteriori lavori su un'opera già abusiva (anche se presentati tramite CILA o di aspetto 'lieve') possono integrare la prosecuzione dell'abuso. Ha quindi ritenuto sussistente il periculum in mora e la validità del sequestro. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), art. 44 comma 1 lett. c), artt. 65, 72, 93, 95
Usato per qualificare le ipotesi di illiceità edilizia e paesaggistica contestate; la Corte ha ritenuto sussistere difformità rispetto ai titoli edilizi e vincoli paesaggistici tali da giustificare il sequestro.
DPR 380/2001, art. 9-bis
Richiamato dalla difesa come elemento probatorio (accatastamento e corrispondenza dello stato di fatto); la Corte ha comunque ritenuto che la corrispondenza catastale non escluda la persistenza di abusività né la rilevanza di interventi ulteriori sull'opera abusiva.
Codice Penale, artt. 110, 157, 734, 518 duodecies
Articoli citati come riferimento alle fattispecie penali ipotizzate (concorso, reati contro la fede pubblica e reati ambientali/paesaggistici); la Corte ha ritenuto che vi fossero profili di illiceità anche oltre il solo ambito edilizio.
D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), artt. 146 e 181
Richiamati in relazione al vincolo paesaggistico; la presenza di vincolo ha inciso sulla valutazione della illegittimità degli interventi e sulla legittimità del sequestro.
Codice di Procedura Penale, artt. 292 e 309 (modifiche legge 47/2015)
Attribute al potere/dovere del tribunale del riesame di integrare la motivazione del Gip quando questa esprime le ragioni della cautela, consentendo al collegio di svolgere valutazioni aggiuntive purché vi sia un minimo sostrato motivazionale.
Codice di Procedura Penale, art. 321
Citato dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha però ritenuto le censure, in larga parte, inammissibili per essere critiche di merito o valutazioni fattuali non sindacabili in cassazione.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Applicato per la liquidazione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in ordine alla determinazione della somma alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto assente una colpa tale da esentare il contributo equitativo.
Massime di principio
- Il tribunale del riesame può integrare la motivazione del Gip quando quest'ultima fornisce almeno un sostrato argomentativo: l'integrazione è legittima e non costituisce eccesso del potere motivazionale.
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge o per assenza/meramente apparente della motivazione; non è possibile in cassazione una semplice rivalutazione dei fatti o delle prove (critiche di merito).
- La presentazione di titoli successivi o di una CILA non legittima automaticamente opere realizzate su un manufatto già abusivo: ulteriori lavori su un'opera abusiva possono costituire prosecuzione dell'abuso (principio di 'immanenza' dell'abusività).
- La corrispondenza catastale o l'accatastamento non escludono di per sé l'abusività o la rilevanza penale degli interventi; è necessario valutare unitariamente titoli, stato di fatto, vincoli e caratteristiche delle opere.
- In presenza di opere abusive e di lavori in corso non legittimabili, il periculum in mora può essere adeguatamente motivato per giustificare misure cautelari reali (sequestro).
- La mancata deduzione specifica in cassazione rispetto ad alcune fattispecie per cui è stato disposto il sequestro rende inammissibile la censura su quelle fattispecie, e il sequestro può rimanere valido per le restanti ragioni.
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