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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11612/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n.1157/21. Lamenta l'inesistenza della notifica: primo tentativo presso la residenza anagrafica (Via Giordani 5) non riuscito; secondo tentativo presso il domicilio fiscale (Via Pomponazzi 13) ugualmente infruttuoso; si procedette poi a compiuta giacenza con deposito in Casa comunale e invio di raccomandata, della quale non risulta il regolare recapito. Il Tribunale aveva ritenuto la notifica eseguita e la richiesta tardiva perché il decreto era iscritto nel casellario dal 8.9.2023; la Suprema Corte ha invece ritenuto che la mera iscrizione non prova la conoscenza e che la notifica per "compiuta giacenza" presso il domicilio fiscale non vale se non è accertato che il domicilio fiscale coincida con la dimora effettiva o il luogo di lavoro abituale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Bologna e ha disposto la restituzione in termini di Buioni Gian Mario per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso il 19/09/2025 dal GIP del Tribunale di Bologna. In motivazione: la notifica mediante compiuta giacenza presso il domicilio fiscale non è valida in assenza di accertamento della coincidenza con la residenza o il luogo di lavoro effettivo; la registrazione nel casellario non è di per sé efficace a far decorrere il termine se non è dimostrata la conoscenza da parte dell'imputato; ove il ricorrente abbia fornito allegazioni credibili sulla mancata conoscenza e non esista prova positiva della tempestiva conoscenza, il giudice deve disporre la restituzione in termini.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la procedura della "compiuta giacenza" presuppone la certezza del luogo di abituale dimora o del luogo di lavoro; la notificazione presso il "domicilio fiscale" non è sufficiente se non si accerta la coincidenza con la residenza effettiva o il luogo di lavoro.

  • art. 58, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (TUIR)

    Il domicilio fiscale è finalizzato a scopi fiscali e può non coincidere con la residenza o la dimora effettiva; la sua indicazione non comporta un obbligo dell'Amministrazione di verificarne l'aggiornamento, perciò non può automaticamente valere quale luogo certo per notifica ai fini penali.

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte richiama l'obbligo di verificare l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato ai fini della rimessione in termini: la mera prova formale di notifica non vale se manca prova della conoscenza.

  • art. 461, comma 2, cod. proc. pen.

    Poiché l'opposizione al decreto penale richiede l'indicazione, a pena d'inammissibilità, degli estremi del decreto, la conoscenza di atti precedenti o di dati amministrativi non può essere equiparata alla conoscenza del decreto stesso.

  • art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte esclude l'automatica applicazione dei criteri presuntivi di conoscenza previsti per l'assenza in altre discipline processuali, dato il carattere speciale del procedimento per decreto.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    La decisione richiama la garanzia del diritto a un processo equo e interpreta la necessità di accertare se l'imputato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento quando vi sia una contestazione credibile sulla mancata conoscenza.

Massime di principio

  • La mera iscrizione del decreto penale negli archivi (casellario o carichi pendenti) non fa decorrere automaticamente i termini di impugnazione: è necessario che sia dimostrata la conoscenza effettiva da parte dell'imputato.
  • La notifica per "compiuta giacenza" ai sensi dell'art.157 c.p.p. richiede che il luogo in cui è stata effettuata (residenza o luogo di lavoro abituale) sia certo; l'utilizzo del domicilio fiscale come luogo per la giacenza non è valido se non è provata la coincidenza con la dimora effettiva o il luogo di lavoro.
  • Se il ricorrente allega in modo plausibile la mancata conoscenza del decreto e non esiste prova positiva (anche indiziaria) della tempestiva conoscenza, il giudice deve disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione.
  • Nei procedimenti per decreto penale di condanna occorre un controllo più rigoroso della effettiva conoscibilità dell'atto, data la natura sommaria della procedura; non si possono applicare automaticamente presunzioni di conoscenza valide in altri contesti processuali.
  • In presenza di contestazioni credibili sulla notifica, il giudice è tenuto a verificare concretamente se l'imputato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento, alla luce anche della tutela prevista dall'art.6 CEDU.

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