Circolare numero 138 del 10-7-2001
Secondo l’art. 42 del D. lgs. N. 151/2001, i riposi ai sensi dell’art. 33 della legge 104/1992 e il congedo straordinario dell’art.80, comma 2, della legge n.338/2000 possono spettare ai genitori di handicappati gravi maggiorenni conviventi anche se l’altro genitore non lavora Per i non conviventi va dimostrata la continuità e di esclusività dell’assistenza. I riposi e i congedi previsti per i genitori sono riconosciuti anche agli affidatari di handicappati gravi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 in materia di permessi, riposi e congedi per l’assistenza a figli con handicap grave, coordinando le regole già dettate dalla legge 104/92 e dalla legge 388/2000. Vengono chiariti i criteri di spettanza quando l’altro genitore non lavora, le condizioni per i figli maggiorenni conviventi o non conviventi, la cumulabilità con altri istituti, l’estensione ai genitori adottivi e affidatari, nonché le regole per i lavoratori a tempo determinato e alcuni chiarimenti interpretativi su congedo straordinario e permessi.
Permessi legge 104/92 e congedo straordinario per genitori di figli disabili, adottivi e affidatari
Permessi legge 104/92 e congedo straordinario per figli disabili
La circolare esamina l’impatto del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 sul sistema dei permessi e congedi per l’assistenza ai figli con handicap grave. Il testo unico coordina la disciplina precedente e chiarisce, in particolare, chi possa fruire delle agevolazioni, in quali condizioni, con quali limiti di cumulabilità e con quali effetti per i genitori adottivi, affidatari e per i lavoratori a tempo determinato.
Quadro normativo e decorrenza
Il decreto legislativo n. 151/2001, entrato in vigore il 27 aprile 2001, interviene sulla materia della maternità e paternità e, per quanto qui interessa, sull’art. 42 relativo a permessi, riposi e congedo straordinario in presenza di figli con handicap grave. La circolare segnala che le nuove disposizioni modificano le istruzioni precedenti, in particolare quelle contenute nella circ. n. 133/2000 e nella circ. n. 64/2001.
Spettanza dei benefici ai genitori
L’art. 42 del T.U. precisa che i riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non abbia diritto ai benefici, ad esempio perché non lavora. Il diritto opera indipendentemente dall’età del figlio, con la sola distinzione introdotta per i figli maggiorenni non conviventi, per i quali valgono requisiti più rigorosi.
Per i figli maggiorenni conviventi con il genitore richiedente:
- i permessi ex legge 104/92 e i benefici dell’art. 80, comma 2, legge 388/2000 sono riconoscibili anche se l’altro genitore non lavora;
- il beneficio resta ammissibile anche se nella famiglia sono presenti altri soggetti non lavoratori in grado di assistere il disabile.
Per i figli maggiorenni non conviventi con il richiedente:
- è necessario che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva;
- se nel nucleo familiare del disabile vi sono altri soggetti non lavoratori, compreso l’altro genitore, in grado di prestare assistenza, non spettano né i permessi ex legge 104/92 né il congedo ex legge 388/2000.
La circolare conferma che i permessi e il congedo non possono essere fruiti contemporaneamente secondo i criteri già richiamati dalla circ. n. 64/2001.
Cumulabilità con altri istituti
L’art. 42, comma 4, prevede che i riposi e i permessi ai sensi dell’art. 33, comma 4, legge 104/92 possano cumularsi con:
- il congedo parentale ordinario;
- il congedo per la malattia del figlio.
Restano fermi i criteri della circ. n. 80/1995 sulla compatibilità tra permessi legge 104/92 e congedo per la malattia del medesimo figlio, nonché il principio per cui lo stesso genitore non può usufruire, nella stessa giornata, dell’astensione facoltativa e dei permessi 104/92.
È invece ammesso che:
- un genitore fruisca del congedo parentale;
- l’altro genitore fruisca, contemporaneamente, dei permessi di cui alla legge 104/92.
Diversamente, la circolare precisa che il comma 4 dell’art. 42 fa riferimento solo ai permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92. Non è quindi consentita la fruizione contemporanea del congedo parentale con il congedo straordinario retribuito di due anni previsto dall’art. 80 della legge 388/2000, ora art. 42, comma 5, del T.U.
Genitori adottivi e affidatari
L’art. 45, comma 2, estende il diritto ai riposi, permessi e congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari. La circolare chiarisce che tale previsione realizza un coordinamento con la legge 104/92 e comporta che agli affidatari spettino sia i giorni di permesso ex legge 104/92 sia il congedo retribuito di due anni ex legge 388/2000.
Presupposti dell’affidamento
Ai fini dell’applicazione del beneficio, la circolare precisa che:
- l’affidamento può riguardare solo soggetti minorenni;
- l’affidamento dura al massimo due anni ed è rinnovabile non oltre la maggiore età dell’affidato;
- gli affidatari coincidono esclusivamente con i soggetti indicati nel provvedimento di affidamento, che deve essere prodotto alla sede INPS competente.
Non è considerato affidamento il caso del minore disabile inserito in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza pubblici o privati; in tal caso si parla di inserimento, e non spettano i benefici previsti per gli affidatari.
Congedo straordinario per affidatari
Dal 27 aprile 2001 gli affidatari possono fruire del congedo straordinario retribuito di due anni, nei limiti della durata dell’affidamento. Se l’affidamento è disposto a favore di due persone della stessa famiglia, il congedo è fruibile alternativamente e nel complesso non può superare la durata dell’affidamento, comunque entro il limite massimo di due anni.
Se il congedo è stato fruito solo in parte, il periodo residuo può essere utilizzato da un eventuale altro affidatario subentrante, sempre nei limiti della durata dell’affidamento e del tetto massimo biennale. Se invece il congedo è già stato fruito integralmente per due anni da uno o più affidatari, non può essere riconosciuto a eventuali successivi affidatari.
Modulistica e domande
La circolare segnala l’allegazione di nuovi moduli di domanda in fac-simile:
- il mod. hand 4, aggiornato per recepire i nuovi criteri sui figli maggiorenni e sulla fruibilità in caso di affidamento;
- il mod. hand 5, aggiornato nei richiami legislativi al nuovo testo unico.
In caso di modifica dei periodi richiesti o di altri dati della domanda, la nuova istanza deve riportare una formula del tipo: "La presente domanda annulla la precedente presentata il…", o altra equivalente.
Lavoratori a tempo determinato
La circolare affronta anche la posizione dei lavoratori a tempo determinato, precisando che, salvo le categorie già escluse dai permessi ex legge 104/92 (lavoratori a domicilio, addetti ai servizi domestici familiari e lavoratori agricoli giornalieri), essi possono accedere ai benefici previsti, applicando i criteri della circ. n. 64/2001 e quelli ulteriori della circolare in esame.
Le sedi competenti sono invitate a verificare attentamente, anche mediante controlli ispettivi, la reale costituzione del rapporto di lavoro. Il congedo resta comunque limitato alla durata del rapporto.
Chiarimenti interpretativi sul congedo e sui requisiti sanitari
Per il congedo straordinario di due anni, la circolare ribadisce che la gravità dell’handicap deve essere accertata da almeno cinque anni, decorrenti dalla data di rilascio dell’attestato della Commissione medica ASL, salvo che nel certificato sia indicata una diversa decorrenza. Tale diversa decorrenza può coincidere solo con la data della domanda di riconoscimento della gravità dell’handicap; non sono invece ammissibili dichiarazioni di preesistenza della situazione di gravità.
L’accertamento della gravità deve provenire esclusivamente dalla Commissione di cui all’art. 4, comma 1, legge 104/92; non sono sufficienti successive dichiarazioni delle ASL che attestino un precedente accertamento, neppure se riferite a procedimenti di invalidità civile con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Precisazioni sui permessi e sulla patente di guida
La circolare chiarisce infine alcuni criteri applicativi già presenti nella circ. n. 133/2000. Il possesso della patente da parte di un familiare convivente non lavoratore non basta, da solo, a escludere o a riconoscere i permessi a favore di un altro familiare lavoratore non convivente, se il familiare non lavoratore è comunque impossibilitato ad assistere per una delle ragioni indicate nella citata circolare.
Parimenti, la mancanza di patente del familiare non lavoratore convivente non è sufficiente, da sola, a giustificare in modo stabile i permessi a favore di altro familiare lavoratore, convivente o meno. In tale ipotesi, la concessione dipende anche:
- dall’assenza di servizi pubblici di trasporto per disabili messi a disposizione da strutture pubbliche;
- dalla dimostrazione documentata della necessità di accompagnare il disabile in determinati giorni per motivi di cura.
La necessità può anche essere ricorrente e fissata in date prestabilite, ma deve comunque risultare documentata.
Punti principali
Novità del Testo Unico e decorrenza
Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in vigore dal 27 aprile 2001, ha coordinato la disciplina della maternità e paternità, intervenendo anche sulle agevolazioni per i genitori di disabili gravi. L’art. 42, ultimo comma, disciplina i permessi e il congedo straordinario, chiarendo che le agevolazioni spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto.
Genitori di figli disabili maggiorenni
Per i figli maggiorenni conviventi con il richiedente, i permessi ex legge 104/92 e i benefici dell’art. 80, comma 2, legge 388/2000 spettano anche se l’altro genitore non lavora e anche in presenza di altri familiari non lavoratori in grado di assistere il disabile. Per i figli maggiorenni non conviventi, invece, è necessario che ricorrano i requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza; se nel nucleo vi sono altri soggetti non lavoratori, compreso l’altro genitore, in grado di assistere, non sono concedibili né i permessi né il congedo.
Cumulabilità tra permessi, congedo parentale e congedo per malattia del figlio
L’art. 42, comma 4, consente la cumulabilità dei riposi e permessi ex art. 33, comma 4, legge 104/92 con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio. Restano fermi i criteri già indicati dalla circ. 80/95 sulla non fruibilità nella stessa giornata, da parte dello stesso genitore, dell’astensione facoltativa e dei permessi legge 104/92. È invece possibile che un genitore sia in astensione facoltativa mentre l’altro fruisce dei permessi 104/92.
Limiti rispetto al congedo straordinario retribuito di due anni
La circolare precisa che la cumulabilità prevista dal comma 4 riguarda solo i benefici dell’art. 33 della legge 104/92 e non il congedo straordinario retribuito di due anni di cui all’art. 80 della legge 388/2000, ora art. 42, comma 5, del T.U. Non è quindi possibile fruire contemporaneamente del congedo parentale e del congedo straordinario retribuito; continuano ad applicarsi le istruzioni della circ. 64/2001.
Estensione a genitori adottivi e affidatari
L’art. 45, comma 2, riconosce il diritto a riposi, permessi e congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari. Per gli affidatari, la circolare afferma che spettano sia i permessi ex legge 104/92 sia il congedo retribuito di due anni, con applicazione delle regole già previste per i disabili minorenni.
Affidamento e casi esclusi
L’affidamento riguarda solo soggetti minorenni, può durare al massimo due anni ed è rinnovabile non oltre la maggiore età dell’affidato. Gli affidatari sono solo i soggetti indicati nel provvedimento di affidamento, da produrre alla sede INPS. Non rientra nell’affidamento l’inserimento del minore in comunità familiare o in istituti di assistenza pubblici o privati, fattispecie che non consente l’estensione dei benefici agli affidatari.
Congedo straordinario per affidatari
Dal 27 aprile 2001 anche gli affidatari possono fruire del congedo straordinario retribuito di due anni ex art. 80, comma 2, legge 388/2000, nei limiti della durata dell’affidamento. Se l’affidamento è a due persone della stessa famiglia, il congedo è fruibile alternativamente e complessivamente non oltre la durata dell’affidamento e comunque entro il limite massimo di due anni. Se il congedo è stato fruito solo in parte, il residuo può essere utilizzato da un eventuale subentrante, sempre nei limiti detti.
Nuovi moduli di domanda
Sono allegati i nuovi moduli di domanda in fac-simile. Il mod. hand 4 recepisce i nuovi criteri su figli maggiorenni e affidamento, mentre il mod. hand 5 aggiorna i riferimenti legislativi al nuovo T.U. In caso di modifica dei dati o dei periodi richiesti, la nuova domanda deve riportare una formula che annulli la precedente, o altra equivalente.
Lavoratori a tempo determinato
Ai lavoratori a tempo determinato, salvo le categorie escluse dai permessi ex legge 104/92 (lavoratori a domicilio, addetti ai servizi domestici familiari, lavoratori agricoli giornalieri), possono essere riconosciuti i benefici previsti, applicando i criteri della circ. 64/2001 e quelli della circolare in esame. Le sedi INPS devono verificare con attenzione, anche mediante controlli ispettivi, la reale costituzione del rapporto di lavoro; il congedo è comunque limitato alla durata del rapporto.
Chiarimenti sul requisito dei cinque anni di accertamento
Per il congedo retribuito di due anni, la gravità dell’handicap deve risultare accertata da almeno cinque anni dalla data del rilascio dell’attestato della Commissione medica ASL, salvo diversa decorrenza indicata nel certificato. La diversa decorrenza può essere solo la data della domanda di riconoscimento della gravità; non sono ammessi attestati di preesistenza delle condizioni di gravità. L’accertamento deve provenire esclusivamente dalla Commissione prevista dall’art. 4, comma 1, legge 104/92.
Chiarimenti sui permessi e sulla patente di guida
Il possesso o meno della patente da parte di un familiare convivente non lavoratore non è, da solo, decisivo per escludere o riconoscere i permessi a favore di un altro familiare lavoratore. Se il convivente non lavoratore è impossibilitato ad assistere per le ragioni già indicate nella circ. 133/2000, ciò può rilevare a favore del lavoratore. Viceversa, la mancanza di patente del convivente non lavoratore non basta di per sé a giustificare in modo stabile i permessi per altro familiare: occorre anche che non siano disponibili servizi pubblici di trasporto per disabili e che vi sia la documentata necessità di accompagnamento in giorni determinati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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