Circolare numero 137 del 10-7-2001
I figli inabili che svolgono attività lavorativa presso i laboratori protetti hanno diritto o conservano il diritto alla pensione ai superstiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per le persone svantaggiate che lavorano presso cooperative sociali o laboratori protetti ai sensi dell’art. 4 della legge n. 381/1991, l’attività svolta ha natura occupazionale/terapeutica e di socializzazione. Di conseguenza, se tali soggetti sono riconosciuti inabili dall’Istituto, lo svolgimento di questa attività non impedisce il riconoscimento né l’erogazione della pensione ai superstiti, inclusa la pensione di reversibilità.
Compatibilità tra pensione ai superstiti e attività svolta nei laboratori protetti ex art. 4 L. 381/1991
Pensione ai superstiti e attività nei laboratori protetti
La circolare chiarisce il rapporto tra il diritto alla pensione ai superstiti e lo svolgimento di attività lavorativa presso laboratori protetti o cooperative sociali ex art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il punto centrale è stabilire se tale attività, quando svolta da soggetti riconosciuti inabili, possa incidere sul riconoscimento o sulla erogazione della pensione di reversibilità.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama anzitutto l’art. 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903, secondo cui, in caso di morte del pensionato o dell’assicurato, spetta una pensione ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, purché per l’assicurato sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e contribuzione previste dalla norma.
Viene inoltre richiamato l’art. 4 della legge n. 381/1991, che consente alle persone svantaggiate di prestare attività lavorativa retribuita presso i cosiddetti laboratori protetti, ossia cooperative sociali finalizzate all’inserimento lavorativo di tali soggetti. La disposizione individua tra le persone svantaggiate gli invalidi, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare e i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Natura dell’attività nei laboratori protetti
La circolare precisa che l’attività svolta ai sensi dell’art. 4 della legge n. 381/1991 deve essere intesa come attività con funzione occupazionale e terapeutica. Essa è finalizzata soprattutto alla socializzazione degli interessati e allo sgravio della famiglia dagli obblighi di sorveglianza.
Effetti sulla pensione ai superstiti
Sulla base di tale qualificazione, l’Istituto afferma che, nei casi in cui le persone svantaggiate siano state riconosciute inabili, l’attività svolta nei laboratori protetti non costituisce causa ostativa né al riconoscimento né all’erogazione della pensione ai superstiti. La ragione è che l’attività ha una finalità essenzialmente terapeutica e non viene quindi considerata incompatibile con il trattamento pensionistico in questione.
Conclusione operativa
Il chiarimento ha rilievo operativo per la gestione delle prestazioni ai superstiti nei confronti di soggetti inabili inseriti in cooperative sociali o laboratori protetti: la semplice prestazione di tale attività non fa venir meno il diritto alla pensione di reversibilità, se restano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Punti principali
Norma sulla pensione ai superstiti per figli inabili
L’art. 22, comma 1, della legge n. 903/1965 prevede che, in caso di morte del pensionato o dell’assicurato, spetti una pensione ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte, purché per l’assicurato siano presenti, al momento del decesso, le condizioni di assicurazione e contribuzione richieste dalla legge.
Laboratori protetti e persone svantaggiate
L’art. 4 della legge n. 381/1991 consente alle persone svantaggiate di svolgere attività lavorativa retribuita presso cooperative sociali che operano come laboratori protetti e perseguono finalità di inserimento lavorativo. Sono considerate persone svantaggiate, tra gli altri, invalidi, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in difficoltà familiare e condannati ammessi a misure alternative alla detenzione.
Questione interpretativa sulla compatibilità con la pensione di reversibilità
La circolare affronta il dubbio circa la compatibilità tra il trattamento pensionistico ai superstiti e lo svolgimento dell’attività lavorativa prevista dall’art. 4 della legge n. 381/1991 da parte di soggetti riconosciuti inabili dall’Istituto.
Natura dell’attività svolta nei laboratori protetti
L’attività prestata in base all’art. 4 non viene considerata, ai fini della pensione ai superstiti, come attività lavorativa in senso ostativo, ma come attività con funzione occupazionale e terapeutica, finalizzata alla socializzazione degli interessati e allo sgravio della famiglia dagli obblighi di sorveglianza.
Conclusione della circolare
In tali casi, l’attività svolta non costituisce causa ostativa al riconoscimento o all’erogazione della pensione ai superstiti, proprio perché ha funzione essenzialmente terapeutica.
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