Circolare numero 136 del 10-7-2001
Estensione alle assunzioni in sostituzione della disciplina delle assunzioni con contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196. Modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 4 del T.U. in favore delle aziende che assumono lavoratori in sostituzione con contratto di lavoro temporaneo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dall’articolo 4 del Testo unico sulla maternità e paternità in materia di assunzioni in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo e di sgravio contributivo. Viene confermata la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato o con lavoro temporaneo anche in anticipo rispetto all’inizio del congedo, entro un mese o oltre se previsto dalla contrattazione collettiva. Sono riepilogati i soggetti beneficiari, le condizioni di accesso allo sgravio del 50%, le modalità di autocertificazione, i criteri di computo dei dipendenti, i codici contributivi da utilizzare e le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi.
Assunzioni in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo e sgravio contributivo ex art. 4 D.Lgs. 151/2001
Assunzioni in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo e sgravio contributivo ex art. 4 D.Lgs. 151/2001
La circolare illustra l’articolo 4 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, entrato in vigore il 27 aprile 2001, che disciplina le assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per congedo. Il testo chiarisce inoltre la disciplina dello sgravio contributivo già previsto dalla legge n. 53/2000, adattandola alle nuove regole del Testo unico e alle ipotesi di utilizzo di personale temporaneo.
Ambito della norma e tipologie contrattuali ammesse
La disposizione consente al datore di lavoro di assumere, in sostituzione dei lavoratori assenti, personale con contratto a tempo determinato oppure con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, nel rispetto delle rispettive discipline di legge. La circolare evidenzia che il legislatore ha esteso espressamente alle assunzioni in sostituzione anche la disciplina del lavoro temporaneo.
Assunzione anticipata rispetto all’inizio del congedo
Il secondo comma dell’articolo 4 consente l’assunzione del sostituto anche con anticipo fino a un mese rispetto alla decorrenza del congedo. Un anticipo superiore è possibile solo se previsto dalla contrattazione collettiva. Tale regola vale sia per il contratto a tempo determinato sia per il lavoro temporaneo.
Sgravio contributivo: misura, condizioni e soggetti beneficiari
Il comma 3 conferma uno sgravio contributivo del 50% per le aziende con meno di venti dipendenti che assumano personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. La circolare precisa che il beneficio continua ad applicarsi anche nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546.
Il beneficio è riconosciuto alla generalità dei datori di lavoro, anche se non imprenditori, coerentemente con la finalità della disciplina di favorire il ricorso al congedo. Nel caso di somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società fornitrice le somme corrispondenti allo sgravio ottenuto da quest’ultima.
Computo dei dipendenti e verifica della soglia occupazionale
Ai fini del requisito delle meno di venti unità, il numero dei dipendenti comprende i lavoratori di qualunque qualifica, inclusi lavoranti a domicilio e dirigenti. Restano esclusi dal conteggio:
- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
- gli apprendisti;
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento;
- i prestatori di lavoro temporaneo, con riguardo all’organico dell’impresa utilizzatrice.
Il lavoratore assente è escluso dal computo solo quando sia stato sostituito da altro lavoratore; in tal caso, è il sostituto a essere conteggiato.
Autocertificazione e condizioni di accesso al beneficio
Per ottenere lo sgravio, le aziende fornitrici devono presentare alla competente sede dell’Istituto un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, attestando:
- che l’assunzione del dipendente è effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi del Testo unico, presso l’azienda utilizzatrice;
- che la forza occupazionale dell’azienda utilizzatrice, al momento dell’assunzione, è inferiore a 20 unità;
- che l’assunzione è effettuata in sostituzione di lavoratrici autonome di cui alla legge n. 546/1987 in maternità, nelle ipotesi previste.
Durata temporale del beneficio
Le agevolazioni contributive si applicano fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo. In caso di adozione o affidamento, il beneficio spetta per un anno dall’accoglienza del minore. Per le lavoratrici autonome, la circolare richiama il periodo massimo di dodici mesi nelle ipotesi di maternità considerate dall’articolo 4.
Adempimenti contributivi, codici e compilazione DM10/2
Le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo devono calcolare i contributi previdenziali e assistenziali senza applicare la riduzione e indicare i dati nel mod. DM10/2 con il codice tipo contribuzione "68", che assume il significato di lavoratori interinali ex D.Lgs. 151/2001 per i quali spetta la riduzione del 50%.
Nelle apposite caselle devono essere indicati anche numero dei dipendenti, giornate retribuite e retribuzioni imponibili. Il beneficio, pari al 50% della contribuzione datoriale, va esposto nel quadro D con il codice "L610" e la dicitura "Rid. ex D.lgs 151/2001".
Per le agenzie di fornitura che abbiano titolo allo sgravio per sostituzioni di personale impegnato in attività istituzionali o in congedo secondo il Testo unico, restano ferme le istruzioni già dettate dalla circolare n. 117/2000, con i codici "82" e "L222".
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per i periodi successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2001, le agenzie di fornitura possono conguagliare il beneficio mediante le denunce DM10/2 in scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. Lo sgravio relativo ai periodi pregressi deve essere esposto nel quadro D con la dicitura "Sgr. Arr. D.lgs.151/2001" e con il codice "L611".
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il Testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, pubblicato in G.U. n. 96 del 26 aprile 2001, adottato in attuazione dell’articolo 15 della legge n. 53/2000. Lo stralcio allegato riporta l’articolo 4, che disciplina sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, sgravio contributivo, durata delle agevolazioni e specifica previsione per le lavoratrici autonome.
Punti principali
Oggetto della disciplina
L’articolo 4 del D.Lgs. n. 151/2001 disciplina le assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per congedo previsto dal Testo unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità. La norma estende espressamente anche ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo la possibilità di sostituzione, oltre al tradizionale contratto a tempo determinato.
Assunzioni anticipate rispetto al congedo
L’assunzione del sostituto può avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto all’inizio del congedo. È ammesso un anticipo superiore solo se espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Sgravio contributivo del 50%
Per le aziende con meno di 20 dipendenti è confermato uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo determinato effettuate in sostituzione di lavoratori in congedo. In caso di somministrazione di lavoro, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio riconosciuto a quest’ultima.
Ambito soggettivo del beneficio
Il beneficio continua ad applicarsi nelle aziende con meno di 20 dipendenti e nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge n. 546/1987. La circolare ribadisce che lo sgravio spetta alla generalità dei datori di lavoro, indipendentemente dalla qualifica di imprenditore, secondo la ratio di favorire il ricorso al congedo.
Computo della soglia occupazionale
Ai fini della verifica del requisito occupazionale si devono considerare tutti i lavoratori di qualunque qualifica, inclusi lavoranti a domicilio e dirigenti. Restano esclusi dal computo i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento e i prestatori di lavoro temporaneo con riferimento all’organico dell’impresa utilizzatrice. Il lavoratore assente è escluso dal computo solo se è stato sostituito; in tal caso si computa il sostituto.
Condizioni e autocertificazione
Le aziende fornitrici devono presentare alla sede competente un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, attestando che l’assunzione riguarda la sostituzione di lavoratori in astensione nell’azienda utilizzatrice e che la forza occupazionale di quest’ultima, al momento dell’assunzione, è inferiore a 20 unità. Deve essere attestata anche l’ipotesi di sostituzione di lavoratrici autonome in maternità.
Durata del beneficio
Lo sgravio continua ad applicarsi fino al compimento di un anno di età del figlio del lavoratore o della lavoratrice in congedo e, nelle ipotesi di adozione o affidamento, per un anno dall’accoglienza del minore. Per le lavoratrici autonome, le agevolazioni si applicano in caso di maternità e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o affidato, per un periodo massimo di dodici mesi.
Codici e modalità operative per le agenzie di lavoro temporaneo
Le posizioni contributive delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo aventi diritto allo sgravio devono essere identificate con il codice di autorizzazione "9R". Nel mod. DM10/2 i contributi vanno esposti senza riduzione con il codice tipo contribuzione "68", indicando numero dei dipendenti, giornate retribuite e retribuzioni imponibili. Il beneficio, pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, deve essere esposto nel quadro D con il codice "L610" e la dicitura "Rid. ex D.lgs 151/2001".
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per i periodi decorrenti dal 27 aprile 2001, le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo possono conguagliare il beneficio mediante le denunce DM10/2 in scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Lo sgravio pregresso va indicato nel quadro D con la dicitura "Sgr. Arr. D.lgs.151/2001" e il codice di nuova istituzione "L611".
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