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Circolare

Circolare numero 134 del 9-7-2001

Dal 1° maggio 2000 in poi hanno titolo a percepire l’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili a carico del Fondo per l’occupazione (assegno ASU) anche i lavoratori ai quali è stato prorogato il trattamento di mobilità o di disoccupazione speciale edile fino al termine dei progetti di LSU (30 aprile 2000) in applicazione di quanto previsto dall’articolo 45, comma 10, della legge n. 144/1999.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i lavoratori impegnati in attività socialmente utili che abbiano fruito, anche solo per un giorno entro il 30.4.2000, della proroga dei trattamenti di mobilità o di disoccupazione speciale edile ex art. 45, comma 10, L. 144/1999, hanno diritto dal 1° maggio 2000 all’assegno ASU a carico del Fondo per l’occupazione, con le stesse modalità degli altri LSU. Vengono precisati i limiti soggettivi, la ripartizione degli oneri tra Fondo ed enti utilizzatori, le istruzioni contabili, le modalità di recupero delle eventuali somme già corrisposte in modo non corretto e gli adempimenti di segnalazione verso la Sede Centrale e il Ministero del Lavoro.

Assegno ASU per lavoratori LSU/LPU beneficiari della proroga dei trattamenti previdenziali al 30.4.2000

Assegno ASU per lavoratori LSU/LPU beneficiari della proroga dei trattamenti previdenziali

La circolare interviene per chiarire il trattamento economico spettante, dal 1° maggio 2000, ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili che abbiano già beneficiato della proroga dei trattamenti previdenziali prevista dall’art. 45, comma 10, della legge n. 144 del 17 maggio 1999. Il documento scioglie la riserva già annunciata in precedenza e precisa i criteri soggettivi di accesso, la decorrenza del beneficio, la ripartizione degli oneri e gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle strutture periferiche.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina riguarda i lavoratori che, dopo il 1° maggio 2000, abbiano proseguito le attività socialmente utili ai sensi del decreto legislativo n. 81/2000 e che siano stati inclusi nelle delibere di prosecuzione adottate dagli enti utilizzatori. Il presupposto essenziale è che tali soggetti abbiano potuto usufruire, anche solo per un giorno ed entro il 30 aprile 2000, della proroga del trattamento di mobilità o di disoccupazione speciale edile concessa ai sensi dell’art. 45, comma 10, della legge n. 144/1999.

La circolare precisa che l’assegno ASU può essere corrisposto soltanto ai lavoratori il cui trattamento previdenziale sia venuto a scadere, al più tardi, entro il 29 aprile 2000. Restano quindi esclusi coloro che non abbiano beneficiato neppure di un giorno di proroga entro il 30 aprile 2000.

Decorrenza del beneficio e modalità di corresponsione

A partire dal 1° maggio 2000 i lavoratori aventi titolo percepiscono l’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, a carico del Fondo per l’occupazione, con le stesse modalità già applicate agli altri lavoratori socialmente utili. Il riconoscimento è limitato ai periodi di effettivo impegno nelle attività.

Ripartizione degli oneri finanziari

Per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000 l’assegno ASU è integralmente a carico del Fondo per l’occupazione. Per l’eventuale successivo periodo di rinnovo delle attività, l’onere si ripartisce per metà a carico del Fondo per l’occupazione e per l’altra metà a carico degli enti utilizzatori, salvo il caso in cui gli oneri siano posti a carico della Regione.

Prima di procedere ai pagamenti relativi al rinnovo decorrente dall’1 novembre 2000, le Sedi devono verificare che sia stata effettivamente versata la quota del 50% spettante agli enti utilizzatori.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Gli assegni ASU e i connessi assegni per il nucleo familiare a carico del Fondo per l’occupazione devono essere imputati ai nuovi conti GAU 30/27 e GAT 30/25, in quanto oggetto di separata rendicontazione allo Stato. La quota parte dell’assegno di utilizzo a carico degli enti utilizzatori continua invece a essere imputata al conto GPZ 35/12, secondo le istruzioni già previste per le attività socialmente utili finanziate parzialmente dagli altri enti.

L’allegato alla circolare riporta le variazioni al piano dei conti, con l’istituzione dei conti:

  • GAU 30/27, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000 a favore dei lavoratori beneficiari della proroga dei trattamenti previdenziali ex art. 45, comma 10, della L. n. 144/1999;
  • GAT 30/25, denominato assegni per il nucleo familiare connessi al medesimo assegno ASU.

Recupero delle somme eventualmente erogate in modo non corretto

Le somme eventualmente corrisposte nel 2000, a partire dal 1° maggio, ai beneficiari della proroga dei trattamenti previdenziali fino al 30 aprile 2000 devono essere reintrodotte con apposito biglietto contabile mod. SC 3, con imputazione in DARE ai conti GAU 30/27 e GAT 30/25 e in AVERE al conto GAU 24/46.

Inoltre, le somme eventualmente corrisposte a titolo di assegno ASU a favore di lavoratori i cui trattamenti previdenziali siano scaduti dopo il 29 aprile 2000, e che quindi non hanno fruito neppure di un giorno di proroga ex art. 45, comma 10, L. 144/1999, devono essere integralmente recuperate con imputazione al conto GAU 24/46.

Adempimenti di comunicazione verso Sede Centrale e Ministero

Per consentire alla Sede Centrale l’invio al Ministero del Lavoro dell’elenco riepilogativo dei lavoratori interessati, ogni Agenzia deve segnalare alla Sede Regionale di riferimento i nominativi dei lavoratori per i quali siano stati disposti pagamenti dell’assegno ASU, indicando la data di nascita e i relativi periodi di pagamento. Le Sedi Regionali devono quindi trasmettere tali dati al Progetto interventi in favore dell’occupazione, al numero di fax 0659053814.

Sintesi operativa

In conclusione, la circolare definisce in modo puntuale i limiti soggettivi dell’accesso all’assegno ASU per i lavoratori già destinatari della proroga dei trattamenti previdenziali, stabilisce la decorrenza dal 1° maggio 2000, disciplina la copertura finanziaria tra Fondo per l’occupazione ed enti utilizzatori, introduce i nuovi conti per la rilevazione contabile e indica le procedure di recupero e di trasmissione dei dati richieste alle strutture periferiche.

Punti principali

Beneficiari dell’assegno ASU

Hanno diritto all’assegno ASU i lavoratori che, dal 1° maggio 2000, abbiano proseguito attività socialmente utili ai sensi del D.Lgs. n. 81/2000 e siano stati inclusi nelle delibere di prosecuzione adottate dagli enti utilizzatori, purché abbiano fruito almeno per un giorno e comunque non oltre il 30.4.2000 della proroga dei trattamenti di mobilità o di disoccupazione speciale edile prevista dall’art. 45, comma 10, della L. n. 144/1999. La circolare ribadisce che il diritto sussiste solo per i trattamenti previdenziali scaduti, al più tardi, entro il 29.4.2000.

Decorrenza e modalità di corresponsione

L’assegno ASU è riconosciuto dal 1° maggio 2000 in poi, limitatamente ai periodi di effettivo impegno nelle attività socialmente utili. Il trattamento deve essere corrisposto con le stesse modalità già applicate agli altri lavoratori socialmente utili.

Ripartizione degli oneri finanziari

Per il periodo 1.5.2000/31.10.2000 l’assegno ASU è integralmente a carico del Fondo per l’occupazione. Per l’eventuale successivo periodo di rinnovo delle attività, l’onere è ripartito per metà a carico del Fondo e per metà a carico degli enti utilizzatori, salvo che gli oneri siano posti a carico della Regione. Prima dei pagamenti relativi al rinnovo decorrente dall’1.11.2000, le Sedi devono verificare che sia stata versata la quota del 50% a carico degli enti utilizzatori.

Recupero delle somme indebitamente corrisposte

Gli assegni ASU e i connessi assegni per il nucleo familiare eventualmente già erogati nel 2000, a partire dal 1° maggio, ai beneficiari della proroga dei trattamenti previdenziali fino al 30.4.2000 devono essere reintroitati mediante biglietto contabile mod. SC 3, imputando in DARE i conti GAU 30/27 e GAT 30/25 e in AVERE il conto GAU 24/46. Le somme corrisposte a titolo di assegno ASU a favore di lavoratori i cui trattamenti previdenziali siano scaduti dopo il 29.4.2000 devono invece essere integralmente recuperate con imputazione al conto GAU 24/46.

Istruzioni contabili e nuovi conti

L’assegno di utilizzo e i relativi assegni per il nucleo familiare a carico del Fondo per l’occupazione vanno imputati ai nuovi conti GAU 30/27 e GAT 30/25, poiché tali oneri saranno oggetto di separata rendicontazione allo Stato. La quota a carico degli enti utilizzatori continua a essere imputata al conto GPZ 35/12, con le ulteriori operazioni contabili previste nelle istruzioni già richiamate.

Adempimenti di comunicazione

Per consentire l’invio al Ministero del Lavoro dell’elenco riepilogativo dei beneficiari, ciascuna Agenzia deve comunicare alla Sede Regionale di riferimento i nominativi dei lavoratori per i quali siano stati disposti pagamenti dell’assegno ASU, indicando data di nascita e periodi di pagamento. Le Sedi Regionali devono poi trasmettere tali dati al Progetto interventi in favore dell’occupazione, via fax al n. 0659053814.

Allegato: variazioni al piano dei conti

Vengono istituite le variazioni ai conti GAU 30/27, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili a favore dei lavoratori beneficiari della proroga dei trattamenti previdenziali ex art. 45, comma 10, L. 144/1999, e GAT 30/25, denominato assegni per il nucleo familiare connessi al medesimo assegno ASU. Sono riportate anche le denominazioni abbreviate dei due conti.

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