Circolare numero 135 del 10-7-2001
Si forniscono le istruzioni operative all'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la CUB per la riscossione dei contributi associativi su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’approvazione della convenzione tra INPS e CUB Pensionati per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, richiamando i soggetti ammessi, le modalità di delega e revoca, i tempi di efficacia, la misura del contributo e gli adempimenti contabili e finanziari. Vengono inoltre precisati i rapporti operativi a livello locale e centrale, le responsabilità delle parti e l’istituzione di specifici conti per la rilevazione contabile delle trattenute.
Convenzione INPS-CUB Pensionati per la riscossione delle quote sindacali su pensione
Convenzione INPS-CUB Pensionati per la riscossione delle quote sindacali su pensione
La circolare dà conto dell’approvazione della convenzione tra INPS e CUB Pensionati, destinata a consentire la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle pensioni. Il documento chiarisce il perimetro soggettivo di applicazione, le regole per il rilascio e la revoca della delega, la decorrenza delle trattenute, la misura del contributo e gli aspetti finanziari, contabili e organizzativi collegati all’attuazione dell’accordo.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono utilizzare il servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS. La circolare ribadisce che l’art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, perché il riferimento normativo riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere resa sul modulo predisposto dall’INPS, nel quale devono comparire la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996. Il modulo deve essere sottoscritto dal pensionato e controfirmato dal responsabile locale della CUB Pensionati, con apposizione del timbro dell’organizzazione. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati autorizzati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle sedi periferiche INPS competenti.
Decorrenza della delega e gestione delle presentazioni
Per i soggetti già pensionati, la delega acquista efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di arrivo alla sede INPS che gestisce la pensione. Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico. La convenzione prevede inoltre che la delega si intenda tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca.
Le deleghe presentate da pensionati già in pagamento devono essere inoltrate dalla CUB Pensionati alla sede INPS competente con un elenco in duplice copia; una copia viene restituita con timbro e firma per ricevuta e costituisce prova dell’avvenuta presentazione insieme alla delega stessa. Entro la fine di aprile, luglio, ottobre e gennaio, ciascuna sede periferica deve trasmettere alla struttura locale della CUB Pensionati:
- l’elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate del trimestre precedente, con l’indicazione del motivo della mancata attivazione;
- l’elenco delle deleghe presentate contestualmente alla domanda di pensione;
- l’elenco delle revoche presentate.
Revoca della delega e gestione delle deleghe multiple
La revoca produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui perviene alla sede INPS competente. Nel caso di comunicazione di revoca inviata direttamente dal pensionato all’Istituto, la sede procede all’acquisizione senza dover più avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale interessata, in base alla modifica richiamata dalla circolare rispetto alle convenzioni precedenti.
Se il pensionato ha sottoscritto più deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, ai fini della trattenuta vale la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente: in tal caso prevale la delega più recente. La stipula di una nuova delega non comporta revoca implicita della precedente.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote indicate dalla convenzione sono:
- 0,50% per gli importi fino al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% per la parte eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% per la parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con un unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta segue le medesime modalità. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega. La trattenuta viene effettuata al momento del pagamento delle singole rate di pensione.
Rapporti finanziari, acconti e conguagli
Gli articoli della convenzione dedicati ai rapporti finanziari disciplinano acconti, rimessi e conguagli tra INPS e CUB Pensionati. L’INPS versa acconti mensili commisurati al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Fino alla disponibilità dei dati necessari per la determinazione puntuale degli acconti, e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono calcolati in via provvisoria come un tredicesimo degli acconti corrisposti nell’anno precedente, maggiorato dell’incremento del monte pensioni derivante dalla perequazione automatica. I conguagli tra gli acconti provvisori e quelli definitivi sono effettuati con il primo pagamento utile.
Gli acconti mensili sono corrisposti con valuta il giorno 7 dello stesso mese oppure il primo giorno bancabile successivo. Per le pensioni di nuova liquidazione è previsto un acconto quadrimestrale sulle trattenute relative al primo pagamento e alle rate successive dell’anno di liquidazione; tale acconto è determinato riducendo dell’3% l’importo delle trattenute calcolate dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. Le modalità operative dei mesi di corresponsione sono rinviate ad apposito atto tra Direzione Generale INPS e CUB Pensionati.
I conguagli tra acconti e trattenute effettive devono essere eseguiti, senza interessi o altri oneri, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale data risultano disponibili rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento pari ad almeno il 97% del totale, i conguagli possono essere effettuati sulla base di tali rilevazioni, con riserva di successiva rideterminazione degli importi.
Oneri, spese e responsabilità
I costi della convenzione sono stati determinati dall’Istituto secondo criteri di contabilità industriale, tenendo conto del costo medio per minuto della risorsa umana impiegata e dei costi generali di amministrazione. La circolare richiama i principali importi associati ad alcune attività: acquisizione delega contestuale, gestione delega, cancellazione delega e variazione delega. Ogni ulteriore onere, anche fiscale, resta a carico della CUB Pensionati, che accetta senza riserva le determinazioni assunte.
Sul piano della responsabilità, la CUB Pensionati esonera l’INPS da qualsiasi conseguenza derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’organizzazione si obbliga a ristorare l’Istituto per eventuali effetti negativi derivanti dalle contestazioni.
Rapporti locali, banca dati e organizzazione amministrativa
A livello locale i rapporti con le strutture periferiche della CUB Pensionati sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza, al quale i rappresentanti dell’organizzazione devono rivolgersi per le problematiche operative. Le questioni non risolte localmente sono demandate alla Direzione Generale e alle strutture nazionali della CUB Pensionati.
Il codice INPS relativo alla CUB Pensionati viene assegnato dalla Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. L’Istituto mette inoltre a disposizione delle organizzazioni convenzionate una banca dati delle deleghe sindacali, consultabile per la sola parte di competenza, contenente le nuove deleghe, le revoche e le deleghe eliminate. La consultazione avviene secondo le modalità autorizzate dall’INPS e nel rispetto delle regole di sicurezza interne e delle prescrizioni del Garante per la privacy.
Contabilità e durata della convenzione
Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA 25/00 e GPA 29/95, rispettivamente per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno precedente e nell’anno in corso. I rapporti finanziari con la CUB Pensionati sono definiti dalla Direzione Generale, che cura anche i conseguenti adempimenti contabili.
La convenzione decorre dalla data di stipula e ha validità fino al 31 dicembre 2003. Si rinnova tacitamente di biennio in biennio, salvo disdetta da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.
Punti principali
Soggetti abilitati alla delega
Possono aderire al servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. La disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’art. 23-octies della legge n. 485/1972 si riferisce solo a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Rilascio della delega e tutela dei dati personali
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’INPS, con indicazione della misura del contributo e con le autorizzazioni previste dalla legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della CUB Pensionati. I nominativi dei soggetti abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle sedi periferiche INPS dalle strutture locali o centrali dell’organizzazione.
Decorrenza delle deleghe e degli effetti
Per le persone già titolari di pensione, la delega e la revoca acquistano efficacia entro tre mesi dalla presentazione: in concreto, la delega produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione alla sede INPS competente. Le deleghe presentate contestualmente alla domanda di pensione decorrono dalla data di inizio della pensione. Le deleghe si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo revoca. La presentazione deve essere accompagnata da un elenco in duplice copia, con restituzione di una copia timbrata e firmata dalla sede INPS, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Verifiche e comunicazioni periodiche alle strutture sindacali
Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio ciascuna sede periferica INPS deve consegnare alla struttura locale della CUB Pensionati: l’elenco delle deleghe attivate e non attivate del trimestre precedente, con indicazione del motivo della mancata attivazione; l’elenco delle deleghe presentate in concomitanza con la domanda di pensione; l’elenco delle revoche pervenute.
Revoca e deleghe plurime
Se il pensionato rilascia deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, è valida ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente, nel qual caso prevale la delega successiva. Il rilascio di una nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente. Per le revoche comunicate direttamente dal pensionato all’INPS, la sede periferica le acquisisce con efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione; rispetto alle convenzioni precedenti, non è più richiesto l’avviso preventivo all’organizzazione sindacale.
Misura del contributo sindacale
La trattenuta è calcolata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima inclusa, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali sono: 0,50% per gli importi fino al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% per la parte eccedente tale soglia e non superiore al doppio del trattamento minimo; 0,35% per la parte eccedente il doppio del trattamento minimo. Per le pensioni indirette o di reversibilità con unico ordine di pagamento a più contitolari, il calcolo segue le stesse regole.
Rapporti finanziari, spese e rimessa dei contributi
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 disciplinano i rapporti finanziari, le spese e le rimesse. L’INPS versa alla CUB Pensionati acconti mensili pari al 97% delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento; fino a quando non siano disponibili i dati definitivi e comunque non oltre aprile, gli acconti sono determinati provvisoriamente sulla base di un dodicesimo degli acconti dell’anno precedente maggiorati della variazione del monte pensioni per perequazione automatica. Gli acconti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 o il primo giorno bancabile successivo. Per le nuove liquidazioni è previsto un acconto quadrimestrale, ridotto del 3% sull’importo delle trattenute da effettuare dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I conguagli tra acconti e trattenute effettive sono effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o oneri, con una possibile rideterminazione sulla base delle rilevazioni contabili se almeno il 97% del totale risulta già disponibile.
Costi e addebiti a carico dell’organizzazione
I costi sono determinati secondo criteri di contabilità industriale, con riferimento al costo medio minuto della risorsa umana dedicata incrementato dei costi generali di amministrazione. Sono indicati i valori per le principali operazioni: acquisizione delega contestuale, gestione delega, cancellazione delega e variazione delega. Restano a carico della CUB Pensionati, oltre alle spese, ogni eventuale altro onere anche fiscale connesso alla convenzione.
Responsabilità delle parti e rapporti locali
La CUB Pensionati esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale, impegnandosi a ristorare l’Istituto di eventuali effetti negativi in caso di controversie sulla validità o regolarità della delega. A livello locale i rapporti con le strutture periferiche della CUB Pensionati sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza; le questioni non risolte in sede locale devono essere rimesse alla Direzione Generale e alle strutture nazionali dell’organizzazione.
Aspetti organizzativi, banca dati e contabilità
Il codice INPS della CUB Pensionati è assegnato dalla Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. L’INPS mette a disposizione una banca dati delle deleghe sindacali consultabile dall’organizzazione per la sola parte di competenza, nel rispetto delle autorizzazioni e delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA 25/00 e GPA 29/95, rispettivamente per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno precedente e in quello in corso.
Durata della convenzione
La convenzione decorre dalla data della stipula e ha validità fino al 31 dicembre 2003. Si intende tacitamente prorogata di biennio in biennio, salvo disdetta da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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