Sentenza del 01/02/2019 n. 3052 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell'accisa sul gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica, ritenendo l'imposizione incompatibile con la direttiva 2003/96/CE, che prevede l'esenzione per i prodotti energetici e l'elettricità impiegati nella produzione di elettricità. Contestava che l'istanza dovesse essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per la dichiarazione dei redditi, sostenendo inoltre che tale obbligo fosse incompatibile con la disciplina successiva e con il principio di proporzionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che l'obbligo previsto dall'art. 29, comma 4, della legge n. 428 del 1990 non è stato abrogato dall'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 e si aggiunge al termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso. L'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate opera quando l'imposta rimborsabile ha costituito un costo rilevante nella formazione del reddito d'impresa. Nel caso concreto l'accisa aveva costituito un costo di produzione, anche se successivamente il relativo onere era stato trasferito al cliente: tale traslazione può neutralizzare la perdita, ma non elimina la rilevanza del costo ai fini reddituali. La mancata comunicazione rendeva quindi inammissibile l'istanza. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; è stato disposto anche il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 4
La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.
L'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate è una condizione di ammissibilità dell'istanza, quando l'imposta richiesta a rimborso ha concorso alla formazione del reddito d'impresa.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14
Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.
Il termine biennale per presentare la domanda non sostituisce l'obbligo, distinto e ulteriore, di comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.
Direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE, art. 14, n. 1, lett. a)
Esenzione dalla tassazione per i prodotti energetici e per l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e per l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa.
La direttiva costituiva il fondamento della richiesta di rimborso, poiché la società sosteneva l'incompatibilità dell'accisa nazionale con l'esenzione unionale.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4
La società l'ha invocata per contestare l'interpretazione e gli oneri procedurali posti a suo carico, ma la Corte non ha accolto la censura.
Trattato sull'Unione europea, art. 5, paragrafi 1 e 4
Il principio di proporzionalità non è stato ritenuto violato dalla sanzione dell'inammissibilità, poiché l'obbligo di comunicazione non impedisce né rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 9 febbraio 1999, Dilexport
La Corte unionale ha ritenuto che l'obbligo di comunicazione non privi gli interessati della possibilità di beneficiare effettivamente del diritto dell'Unione e non li ponga in una situazione meno favorevole rispetto alle domande fondate sul diritto interno.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di imposte, accise o diritti che hanno inciso sulla contabilità dell'impresa e concorso alla formazione del reddito, occorre verificare se la legge richieda una comunicazione separata anche all'Agenzia delle Entrate.
- Il rispetto del termine per presentare la domanda di rimborso non è necessariamente sufficiente: possono esistere ulteriori adempimenti, la cui omissione determina l'inammissibilità della domanda.
- La traslazione del costo sul cliente non esclude automaticamente che l'imposta abbia costituito un componente rilevante del reddito d'impresa; neutralizzare economicamente il costo non significa renderlo fiscalmente irrilevante.
- Le disposizioni che prevedono termini di decadenza e quelle che impongono comunicazioni a pena di inammissibilità possono operare cumulativamente, salvo incompatibilità espressa.
- Un onere procedurale nazionale è compatibile con il diritto dell'Unione se non rende impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso di un tributo contrario al diritto unionale.
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