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Sentenza

Sentenza del 14/02/2017 n. 558 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Detrazione - Autovetture - Utilizzo - Distinzione - Uso promiscuo e non

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto di autovetture e il trattamento IVA della successiva rivendita, distinguendo tra autovetture acquistate da un rivenditore nell'esercizio dell'attività di commercio e autovetture utilizzate dal soggetto passivo in modo promiscuo, cioè sia per l'attività economica sia per esigenze estranee all'impresa o professione.

La decisione

La sentenza afferma che il rivenditore di autovetture può detrarre integralmente l'IVA indicata nella fattura di acquisto e applicare successivamente l'IVA sull'intero corrispettivo della rivendita. Diversamente, chi utilizza l'autovettura in modo promiscuo può detrarre soltanto il 40% dell'IVA. In caso di successiva cessione, l'IVA deve essere applicata sul corrispettivo ridotto nella stessa proporzione in cui è stata limitata la detrazione. Il testo non indica gli estremi processuali né un dispositivo con l'individuazione formale della parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sulla detrazione delle autovetture

    Detrazione limitata al 40% per i veicoli utilizzati in modo promiscuo.

    La limitazione della detrazione riflette l'utilizzo non esclusivamente professionale o imprenditoriale del veicolo.

  • Disciplina IVA sulla successiva cessione di beni con detrazione parziale

    L'IVA è applicata sul corrispettivo della cessione ridotto nella medesima misura in cui è stata operata la detrazione.

    Quando l'IVA sull'acquisto è stata detratta solo parzialmente per effetto dell'uso promiscuo, la successiva vendita non viene assoggettata a IVA sull'intero prezzo, ma solo sulla quota corrispondente alla detrazione effettuata.

Massime di principio

  • La detraibilità integrale dell'IVA sulle autovetture presuppone che il veicolo sia oggetto dell'attività di commercio del soggetto, come nel caso del rivenditore, e non semplicemente utilizzato nell'attività.
  • Per un'autovettura utilizzata promiscuamente, la detrazione dell'IVA è limitata alla percentuale normativamente riconosciuta, indicata nella massima nel 40%.
  • La percentuale di IVA detratta all'acquisto incide anche sul trattamento della successiva vendita: in caso di detrazione parziale, l'IVA sulla cessione deve essere applicata in misura corrispondente.
  • È necessario distinguere tra beni acquistati per essere rivenduti nell'esercizio dell'attività e beni strumentali utilizzati dal soggetto: il solo fatto che l'autovettura sia impiegata nell'attività non comporta automaticamente la detrazione integrale.
  • La massima non fornisce dati sufficienti per identificare con certezza le parti processuali o stabilire formalmente il vincitore; l'indicazione del resistente come vincitore è quindi ricavata soltanto dal principio enunciato e deve essere verificata sul testo integrale della sentenza.

Testo integrale

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