Sentenza del 14/02/2017 n. 558 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Detrazione - Autovetture - Utilizzo - Distinzione - Uso promiscuo e non
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto di autovetture e il trattamento IVA della successiva rivendita, distinguendo tra autovetture acquistate da un rivenditore nell'esercizio dell'attività di commercio e autovetture utilizzate dal soggetto passivo in modo promiscuo, cioè sia per l'attività economica sia per esigenze estranee all'impresa o professione.
La decisione
La sentenza afferma che il rivenditore di autovetture può detrarre integralmente l'IVA indicata nella fattura di acquisto e applicare successivamente l'IVA sull'intero corrispettivo della rivendita. Diversamente, chi utilizza l'autovettura in modo promiscuo può detrarre soltanto il 40% dell'IVA. In caso di successiva cessione, l'IVA deve essere applicata sul corrispettivo ridotto nella stessa proporzione in cui è stata limitata la detrazione. Il testo non indica gli estremi processuali né un dispositivo con l'individuazione formale della parte vittoriosa.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla detrazione delle autovetture
Detrazione limitata al 40% per i veicoli utilizzati in modo promiscuo.
La limitazione della detrazione riflette l'utilizzo non esclusivamente professionale o imprenditoriale del veicolo.
Disciplina IVA sulla successiva cessione di beni con detrazione parziale
L'IVA è applicata sul corrispettivo della cessione ridotto nella medesima misura in cui è stata operata la detrazione.
Quando l'IVA sull'acquisto è stata detratta solo parzialmente per effetto dell'uso promiscuo, la successiva vendita non viene assoggettata a IVA sull'intero prezzo, ma solo sulla quota corrispondente alla detrazione effettuata.
Massime di principio
- La detraibilità integrale dell'IVA sulle autovetture presuppone che il veicolo sia oggetto dell'attività di commercio del soggetto, come nel caso del rivenditore, e non semplicemente utilizzato nell'attività.
- Per un'autovettura utilizzata promiscuamente, la detrazione dell'IVA è limitata alla percentuale normativamente riconosciuta, indicata nella massima nel 40%.
- La percentuale di IVA detratta all'acquisto incide anche sul trattamento della successiva vendita: in caso di detrazione parziale, l'IVA sulla cessione deve essere applicata in misura corrispondente.
- È necessario distinguere tra beni acquistati per essere rivenduti nell'esercizio dell'attività e beni strumentali utilizzati dal soggetto: il solo fatto che l'autovettura sia impiegata nell'attività non comporta automaticamente la detrazione integrale.
- La massima non fornisce dati sufficienti per identificare con certezza le parti processuali o stabilire formalmente il vincitore; l'indicazione del resistente come vincitore è quindi ricavata soltanto dal principio enunciato e deve essere verificata sul testo integrale della sentenza.
Testo integrale
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