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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10364/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2006 che contestava maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA e irrogava sanzioni, basato su due processi verbali di constatazione (17/07/2008 e 25/06/2009) e su indagini bancarie su conti della societa e dei soci. La ricorrente deduceva: nullita dell'avviso per mancata allegazione del PVC del 25/06/2009 e carente motivazione; illegittimita per inversione dell'onere della prova rispetto a conti non intestati alla societa; insufficiente prova della riferibilita alle operazioni societarie delle movimentazioni sui conti dei soci (in particolare del socio De Angelis) essendo la societa a ristretta base sociale e con uso promiscuo dei conti; indeducibilita dei costi di ristrutturazione dell'immobile locato; violazione del diritto di difesa per la mancata acquisizione da parte delle banche della documentazione richiesta e per la mancata attivazione da parte del giudice dei poteri istruttori (art. 7 d.lgs. 546/1992).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi (formali e deducibilita dei costi per insufficiente allegazione in cassazione). Ha dichiarato infondati i motivi sostanziali relativi alla riferibilita delle movimentazioni bancarie ai redditi societari e all'applicazione delle presunzioni di cui agli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972: la CTR aveva correttamente ritenuto che la societa stessa aveva ammesso l'utilizzo dei conti dei soci per operazioni societarie, legittimando l'operativita delle presunzioni e lo spostamento dell'onere probatorio sulla contribuente, che non ha fornito prova contraria. Ha altresi ritenuto non viziato il procedimento per la mancata allegazione degli atti istruttori all'avviso, atteso che i PVC e le autorizzazioni erano stati notificati e quindi noti al contribuente. Quanto all'assenza di provvedimenti di esibizione bancaria o di richiesta di approfondimenti, la Corte ha ricordato che l'esercizio dei poteri istruttori e dell'ordine di esibizione e' discrezionale e subordinato a condizioni stringenti e che la ricorrente non ha provato in modo compiuto l'impossibilita assoluta di acquisire i documenti. Conseguentemente la sentenza impugnata e la precedente decisione di primo grado sono confermate. La societa e stata condannata alle spese di lite in cassazione per euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito e resta possibile l'eventuale contributo unificato previsto dall'art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973 art. 42, commi 2 e 3

    Richiamato in relazione alla contestazione formale dell'accertamento e alla presunta necessita di allegazione degli atti istruttori; la Corte ha ritenuto che la preventiva notificazione dei PVC vale a garantire la conoscenza e sostituisce la loro allegazione all'avviso

  • d.P.R. 600/1973 art. 32, comma 1, n. 2

    Presunzione legale che rende i versamenti o importi riscossi su conti riconducibili al contribuente presumibili compensi o ricavi; operativa quando e' dimostrata la disponibilita del conto da parte dell'impresa, con conseguente inversione dell'onere della prova sul contribuente

  • d.P.R. 633/1972 art. 51, comma 2 (nn. 2 e 7 richiamati)

    Richiamata in tema di presunzioni IVA sulle operazioni non giustificate risultanti da conti bancari; la Corte conferma che, se risulta l'uso del conto anche per operazioni societarie, scatta la presunzione e l'onere di giustificazione grava sul contribuente

  • d.P.R. 633/1972 art. 56, comma 5

    Citato tra le norme rilevanti in tema di IVA e presunzioni, con riferimento alla contestazione delle deduzioni e detrazioni IVA

  • d.P.R. 917/1986 (TUIR) art. 75 (oggi art. 109)

    Riferito alla deducibilita delle spese di ristrutturazione dell'immobile locato; la Corte ha osservato che la deducibilita e' subordinata alla prova dell'effettivo sostenimento e della inerenza, onere non adempiuto adeguatamente dalla ricorrente

  • Codice Civile art. 2697

    Richiamato in tema di onere della prova; la pronuncia conferma che, una volta operativa la presunzione legale, grava sul contribuente l'onere di provare che le somme non sono riferibili a reddito societario

  • Codice Civile artt. 2727 e 2729

    Citati in relazione alle regole probatorie e alla valutazione delle prove e presunzioni in giudizio

  • d.lgs. 546/1992 art. 7, comma 2

    Norma che attribuisce al giudice tributario poteri istruttori officiosi; la Corte ricorda che l'esercizio di tali poteri e' discrezionale e condizionato alla prova che la prova sia impossibile o sommamente difficile per la parte

  • Costituzione art. 24

    Richiamato in ordine al diritto di difesa; la Corte considera il bilanciamento tra interesse alla riscossione e diritto di difesa ma ritiene insoddisfacente la prova della impossibilita di acquisire documenti da parte della ricorrente

  • Costituzione art. 111

    Richiamato con riferimento al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione ove la parte non dimostri adeguatamente l'impossibilita di procurarsi gli elementi istruttori

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 art. 7, comma 1

    Principio sulla motivazione 'per relationem' degli atti d'imposizione: la Corte conferma che non e' necessario allegare nuovamente atti che il contribuente ha gia' avuto legalmente in visione

  • CPC artt. 210 e 421 e norme di disciplina (art. 118 e art. 94 disp. att.)

    Richiamati in relazione all'ordine di esibizione di documenti da parte di terzi e alle condizioni per il loro esercizio; la Corte sottolinea la discrezionalita e i limiti dell'ordine di esibizione

  • D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    Disposizione che consente la richiesta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte accerta la sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione

  • Legge 241/1990 art. 24, comma 7

    Richiamata in tema di diritto di accesso agli atti quale strumento che la parte avrebbe potuto utilizzare per acquisire documentazione bancaria

Massime di principio

  • Se risulta che conti intestati a soci sono utilizzati anche per operazioni societarie, si applicano le presunzioni di cui agli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 e l'onere di provare la non riferibilita grava sul contribuente
  • La notifica preventiva di processi verbali o autorizzazioni alle indagini bancarie puo' sostituire la necessità di allegare quei documenti all'avviso di accertamento, purché la conoscenza sia effettiva e provata
  • Il giudice tributario non e' obbligato ad esercitare i poteri istruttori officiosi o ad ordinare l'esibizione di documenti se la parte non dimostra in modo specifico e documentato l'impossibilita o la sommaria difficolta di acquisire quegli elementi con mezzi ordinari
  • La deducibilita di spese (es. ristrutturazione immobile locato) richiede la prova dell'effettivo sostenimento e della inerenza alle attivita di impresa; una mera eccezione in diritto senza prova dei fatti rilevanti rischia l'inammissibilita o il rigetto
  • Non e' richiesta all'amministrazione fiscale la prova diretta che tutte le movimentazioni su conti di terzi siano riconducibili alla societa: e' sufficiente dimostrare la disponibilita e l'uso del conto per attivare la presunzione e spostare l'onere probatorio
  • La semplice allegazione dell'inerzia di banche non esime la parte dall'onere di provare che ha fatto tutto il possibile per ottenere i documenti; vanno documentati gli esiti delle ingiunzioni o altri tentativi concreti di acquisizione
  • In giudizio di cassazione non possono essere sollevate nuove questioni di fatto non adeguatamente dedotte e documentate in grado di merito; i motivi di diritto che implicano fatti devono essere supportati dalla relativa prova processuale

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