Cassazione Civile, Sentenza n. 10381/2025 del 19/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Lazio che aveva parzialmente accolto l'appello della società contro l'avviso di accertamento per l'anno 2007, fondato su indagini bancarie che avevano rilevato versamenti e prelevamenti non giustificati e determinato maggiori ricavi e costi indeducibili. L'Agenzia censura la disapplicazione, da parte della C.T.R., della presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 in relazione ai prelevamenti, ritenendo errata l'estensione alla società della limitazione stabilita dalla Corte costituzionale per i lavoratori autonomi. La società ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, la deducibilità di spese di ristrutturazione dell'immobile locato, l'errata attribuzione alle operazioni societarie delle movimentazioni su conti intestati ai soci, l'omesso esame di fatti decisivi e l'impossibilità provata di ottenere documentazione bancaria dalle banche.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il motivo principale del ricorso dell'Agenzia (violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973), ritenendo erronea l'assimilazione operata dalla C.T.R. tra lavoratori autonomi e società di servizi a ristretta base sociale e confermando che la limitazione sancita dalla Corte costituzionale riguarda soltanto i lavoratori autonomi, non imprese o società. Ha altresì accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società (deducibilità delle spese di manutenzione straordinaria per immobile locato) riconoscendo la giurisprudenza che ammette la deducibilità se le spese sono strumentali e documentate. Sono invece respinti gli altri motivi incidentali relativi a prova e attribuzione delle movimentazioni bancarie, all'ordine di esibizione dei documenti e all'esercizio dei poteri officiosi del giudice, poiché la Corte ritiene che la C.T.R. abbia valutato la riferibilità dei conti dei soci alla società sulla base delle ammissioni e degli elementi prodotti e che le ordinarie facoltà istruttorie non fossero automatiche. La decisione è di cassazione con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 600/1973
riferimento alla parte limitatamente alle parole 'o compensi' (sent. Corte cost. n. 228/2014)
La Corte afferma che la limitazione di operatività della presunzione relativa ai prelevamenti, disposta dalla Corte costituzionale, riguarda solo i lavoratori autonomi e non le imprese o le società; per le società resta applicabile la presunzione che versamenti/prelevamenti ingiustificati siano riconducibili a ricavi di impresa, con conseguente inversione dell'onere della prova.
art. 75 T.U.I.R. (ratione temporis)
La Corte conferma che le spese sostenute per la ristrutturazione di immobili condotti in locazione sono deducibili se risultano strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa e risultano dalla documentazione contabile.
art. 51 d.P.R. 633/1972
Richiamato nella parte relativa all'IVA in correlazione con l'accertamento; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura collegata all'applicazione dell'articolo ove non dimostrata la riferibilità esclusiva delle operazioni alla società.
artt. 2697, 2727, 2729 c.c.
Richiamati con riferimento all'onere della prova; la Corte ribadisce che, una volta dimostrata la disponibilità/uso del conto del socio per operazioni societarie, l'onere di giustificare i movimenti grava sul contribuente.
artt. 24, 53 e 111 Cost.
Richiamati dalla società incensurante per vizi procedurali e violazione del diritto di difesa; la Corte però valuta che, nella fattispecie, non emerga l'impossibilità provata di acquisire documentazione bancaria e che i poteri istruttori non siano automaticamente esercitabili dal giudice senza i presupposti previsti.
art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992
Il potere del giudice di richiedere approfondimenti o documenti è una facoltà eccezionale applicabile solo quando l'assolvimento dell'onere probatorio sia impossibile o sommamente difficile e la parte alleghi e dimostri tale situazione; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non fossero dimostrate in modo sufficiente.
Sentenza Corte Cost. n. 228/2014
esclusione della ragionevolezza della presunzione relativa ai prelevamenti limitatamente alla categoria dei lavoratori autonomi
La Corte suprema interpreta la pronuncia costituzionale come riferita esclusivamente ai lavoratori autonomi e non estendibile alle società o all'imprenditore commerciale.
Circolare Agenzia Entrate n. 25/E del 6/8/2014
Richiamata dall'Agenzia come indicazione dei canoni di ragionevolezza nell'individuazione delle somme rilevanti nelle indagini bancarie (soglie, selezione dei movimenti).
Massime di principio
- La limitazione dell'operatività della presunzione prevista dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 disposta dalla Corte costituzionale con riferimento ai 'prelevamenti' riguarda solo i lavoratori autonomi; per imprese e società la presunzione resta applicabile.
- Se risulta che conti intestati a soci o terzi sono effettivamente utilizzati anche per operazioni societarie, tali conti si considerano parificati a conti della società e scatta la presunzione legale che i versamenti/prelevamenti ingiustificati siano riconducibili alla stessa, con inversione dell'onere della prova a favore dell'amministrazione.
- La prova della riferibilità delle movimentazioni bancarie non richiede che l'amministrazione dimostri che ogni singola operazione sia societaria; è sufficiente che emerga l'effettiva disponibilità/uso del conto da parte dell'impresa e che il contribuente non fornisca giustificazioni convincenti.
- Il giudice non è obbligato ad adottare d'ufficio provvedimenti di esibizione documentale o a richiedere relazioni/approfondimenti all'amministrazione se non sono dimostrati i presupposti (impossibilità o estrema difficoltà a produrre la prova) previsti dalla normativa processuale e dal d.lgs. 546/1992.
- Le spese di ristrutturazione su beni locati possono essere dedotte se sono strumentali all'attività aziendale e risultano da documentazione contabile: la circostanza della locazione non esclude di per sé la deducibilità.
- In una situazione analoga è importante documentare tempestivamente i tentativi di ottenere documentazione bancaria (rigetti, ingiunzioni, esiti) e, se necessario, chiedere specificamente al giudice l'esercizio dei poteri officiosi indicando e provando l'impossibilità di reperire gli elementi probatori autonomamente.
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