Ordinanza n. 15790/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento alla sentenza n. 1401/24 del Tribunale di Torre Annunziata – sez. lavoro entro il termine di giorni 15 nominando fin da ora un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell’amministrazione alla scadenza del predetto termine per provvedere: - alla retrodatazione dell’inquadramento dei ricorrenti nel profilo professionale di funzionario Unep Area III – F1 a far data dal 1° luglio 2019 per i ricorrenti Scognamiglio e de Franchis e a decorrere dall’8 agosto 2018 per il ricorrente Anzalone; - alla liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale per omesso inquadramento delle parti ricorrenti de Franchis e Scognamiglio entro il 30 giugno 2019 e per il ricorrente Anzalone entro l’ 8 agosto 2018 nella III Area Funzionale - profilo funzionale funzionario Unep-F1, nella misura di € 4.874,79 in favore di de Franchis Pasquale, € 4.451,63 in favore di Scognamiglio Marina, € 8.927,37 in favore di Anzalone Giuseppe, oltre interessi legali come per legge oltre al riconoscimento del diritto per i ricorrenti de Franchis e Scognamiglio dell’assegno ad personam previsto dall’art. 15 del Ccnl comparto Ministeri 2006/2009 e dal bando per la riqualificazione del 19 settembre 2016 - punto 9.2, pari a € 13,39 mensili dal 1° luglio 2024 sino all’acquisizione di future fasce economiche;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero della giustizia nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – sezione lavoro, che aveva riconosciuto l'inquadramento dei ricorrenti nel profilo di funzionario UNEP, il risarcimento dei danni e, per due ricorrenti, l'assegno ad personam
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero della giustizia, chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – sezione lavoro. In particolare, hanno domandato la retrodatazione dell'inquadramento nel profilo di funzionario UNEP, Area III-F1, dal 1° luglio 2019 per due ricorrenti e dall'8 agosto 2018 per il terzo; la liquidazione dei danni patrimoniali, rispettivamente pari a € 4.874,79, € 4.451,63 ed € 8.927,37, oltre interessi legali; nonché il riconoscimento, per i primi due, dell'assegno ad personam di € 13,39 mensili dal 1° luglio 2024 sino all'acquisizione di future fasce economiche. Il TAR ha rilevato che non risulta depositata l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza e ha sollevato dubbi sull'ammissibilità del ricorso: il titolo sarebbe stato notificato a indirizzi PEC del Ministero diversi da quello risultante, all'epoca, dal Registro delle pubbliche amministrazioni. La stessa relata indica che gli indirizzi utilizzati erano stati estratti dal registro IPA. Da ciò potrebbe derivare anche la violazione del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso per ottemperanza e ha riservato ogni altra decisione. Ha ordinato ai ricorrenti di depositare l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza azionata, rilasciata dal cancelliere e asseverata conforme all'originale nelle forme richiamate dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. Ha inoltre assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie sulla questione dell'ammissibilità del ricorso, con riguardo alla notificazione del titolo esecutivo agli indirizzi PEC non risultanti dal Registro delle pubbliche amministrazioni e al possibile mancato decorso del termine di 120 giorni. Nessuna statuizione è stata resa sull'ottemperanza, sul commissario ad acta o sulle spese.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato l’assenza in atti della prova del passaggio in giudicato del titolo azionato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il TAR rileva che il giudizio di ottemperanza presuppone un titolo passato in giudicato e che la prova di tale requisito non è presente nel fascicolo.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Rilevato, infatti, che al fascicolo processuale risulta versato unicamente il titolo giudiziario notificato non anche l’attestazione – rilasciata dal cancelliere ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. – di passaggio in giudicato della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza, necessaria ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza deve essere prodotta l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza azionata, rilasciata dal cancelliere.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Ritenuto, pertanto, impregiudicata ogni decisione, di disporre, a carico della parte ricorrente, il deposito della attestazione sopra indicata, corredata di asseverazione di conformità all’originale, nelle forme previste e richiamate dall’art. 136, comma 2-ter c.p.a.
L'attestazione richiesta deve essere depositata con asseverazione di conformità all'originale secondo le forme richiamate dalla disposizione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Conseguentemente, apparirebbe violato il disposto dell’art. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, che preclude l’esecuzione prima del decorso di centoventi giorni dal perfezionamento della notifica del titolo esecutivo.
Nei confronti delle amministrazioni pubbliche l'esecuzione è preclusa prima che siano decorsi 120 giorni dal perfezionamento della notificazione del titolo esecutivo; il TAR ha rilevato in via interlocutoria un possibile mancato rispetto di tale termine.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza deve essere documentato il passaggio in giudicato del titolo azionato mediante l'attestazione rilasciata dal cancelliere; il giudice può ordinare alla parte ricorrente di depositarla, riservando la decisione sulla domanda.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza, la notificazione del titolo esecutivo a un'amministrazione pubblica deve essere verificata con riferimento all'indirizzo risultante dal Registro delle pubbliche amministrazioni; l'utilizzo di indirizzi PEC estratti da un registro diverso può porre una questione sulla regolarità della notificazione e sul decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione.
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