Ordinanza n. 1335/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) dell’ordinanza n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificata in data 27/08/2025, con cui il Comune di Piano di Sorrento ha ordinato alla società La Scogliera di -OMISSIS- & C. s.a.s. ed alla MDC s.r.l. “l'immediata SOSPENSIONE delle attività commerciali suddette per un periodo di tre mesi a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, reiterabili di ulteriori tre mesi ai sensi del citato art. 149 L.R. 7/2020, e consequenziale pronuncia di DECADENZA dei seguenti titoli autorizzativi all'esercizio di attività commerciale sulle aree, oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- e, specificamente, della Scia prot. n. -OMISSIS- del 26.6.2013 e ss.mm.ii. per l'attività balneare, della Scia prot. n.-OMISSIS-e ss.mm.ii. per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e relativo subingresso con Scia n. -OMISSIS- (soc. MDC s.r.l.), per carenza di agibilità e legittimità urbanistica/edilizia ed igienico/sanitaria di tutte le strutture aggettanti nelle aree della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-, in seguito alla emissione dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, e quindi per effetto alla inibizione di ogni attività commerciale sul bene in questione”; B) della nota prot. n.-OMISSIS-, notificata in pari data, con cui il Comune di Piano di Sorrento ha respinto le osservazioni, registrate al prot. n. -OMISSIS-, presentate dalla ricorrente in relazione all'avvio del procedimento, prot. n. -OMISSIS- all'esito dell’adozione dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-; C) dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificata in data 24/07/2025, con cui il Comune di Piano di Sorrento ha ordinato alla soc. La Scogliera di -OMISSIS- & C. s.a.s. la completa rimozione di tutte le opere e dell'intero manufatto, occupante la scogliera, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001; D) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, finalizzato all’immediata sospensione delle attività commerciali e conseguenziale pronuncia di decadenza dei titoli autorizzativi all'esercizio delle attività commerciali sulle aree, oggetto dell'ordinanza di demolizione; E) d’ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, non conosciuto dalle ricorrenti, ove lesivo della posizione soggettive delle stesse;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché ordinanza di sospensione delle attività commerciali e decadenza dei titoli autorizzativi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori commerciali)
Prevale il privato
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale che aveva disposto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. 380/2001, nonché il successivo provvedimento di sospensione per tre mesi, eventualmente reiterabile, delle attività commerciali e di decadenza delle SCIA e degli altri titoli autorizzativi relativi alle attività balneare e di somministrazione di alimenti e bevande esercitate su area oggetto di concessione demaniale marittima. Sono stati impugnati anche il rigetto delle osservazioni presentate nell’ambito del procedimento e la comunicazione di avvio del procedimento. In sede cautelare ex art. 58 c.p.a., le ricorrenti hanno dedotto quale fatto nuovo la revoca del sequestro preventivo disposta dal G.I.P. il 4 marzo 2026, intervenuta dopo attività parzialmente ripristinatorie autorizzate dall’autorità penale, sostenendo che, venuto meno il vincolo penale, l’ordinanza di demolizione avrebbe riacquistato piena efficacia. Hanno inoltre rappresentato il grave pregiudizio derivante dalla demolizione delle strutture e dalla sospensione dell’attività commerciale, con perdita della stagione balneare, compromissione dell’organizzazione imprenditoriale, dei rapporti contrattuali e dell’avviamento. Nel corso del giudizio hanno documentato ulteriori interventi di rimozione relativi alle opere indicate ai punti 1 e 2 dell’ordinanza di demolizione. È residuata una contestazione concernente il punto 4 dell’ordinanza, relativo alla chiusura dell’area e alla distribuzione degli spazi mediante tendaggi in materiale plastico e tendaggi retrattili automatizzati. Le ricorrenti hanno manifestato disponibilità a concordare con il Comune modalità di utilizzo dei tendaggi tali da evitare la creazione di volumetria.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare riproposta ai sensi dell’art. 58 c.p.a. nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile prospettato dalle ricorrenti e, nel contemperamento degli interessi e in vista della trattazione del merito a situazione ancora modificabile, ha sospeso interinalmente l’efficacia dell’ordinanza di demolizione e ripristino limitatamente alla parte non ancora ottemperata e dell’ordinanza di sospensione delle attività commerciali e decadenza dei titoli autorizzativi. La sospensione è stata correlata alla necessità di consentire al Comune, previa interlocuzione con le ricorrenti, di individuare le corrette modalità di utilizzo dei tendaggi verticali e orizzontali affinché non costituiscano volumetria. Il TAR ha inoltre disposto un’istruttoria, ordinando al Comune di depositare una relazione documentata sulle difformità contestate al punto 4 dell’ordinanza, precisando il rapporto tra tali difformità e i vari titoli abilitativi, nonché copia integrale dei titoli abilitativi e dei relativi allegati. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 25 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell’ordinanza comunale di demolizione e ripristino delle opere realizzate su area demaniale.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla sospensione delle attività commerciali e alla decadenza dei titoli autorizzativi.
art. 58 c.p.a.
Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta
Consente la riproposizione della domanda cautelare e la richiesta di revoca o modifica della precedente misura in presenza del nuovo fatto costituito dalla revoca del sequestro preventivo e dalle attività di ripristino.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina generale della tutela cautelare collegiale.
art. 149 L.R. 7/2020
Richiamato nell’ordinanza comunale quale base normativa della sospensione delle attività commerciali, eventualmente reiterabile.
Massime di principio
- La domanda cautelare può essere riproposta ai sensi dell’art. 58 c.p.a. quando sopravvenga un fatto nuovo rilevante, quale la cessazione di un vincolo penale che impediva o condizionava l’esecuzione dell’atto amministrativo, unitamente a intervenute attività di ripristino.
- In presenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante sia dall’esecuzione di un ordine di demolizione sia dalla sospensione di un’attività commerciale, il giudice può sospendere interinalmente gli atti limitatamente alle opere non ancora rimosse, preservando la situazione in vista della decisione di merito.
- La tutela cautelare può essere modulata mediante il contemperamento degli interessi e il coordinamento con l’amministrazione, rimettendo a quest’ultima, previa interlocuzione con il privato, l’individuazione delle modalità tecniche di utilizzo delle strutture compatibili con l’assenza di nuova volumetria.
- Quando la contestazione edilizia riguarda difformità rispetto a una pluralità di titoli abilitativi e la loro precisa individuazione è necessaria per decidere il merito, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione documentata e dei titoli abilitativi con i relativi allegati.
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