Cassazione Penale, Ordinanza n. 08933/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per rapina impropria consumata. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il fatto sarebbe stato erroneamente qualificato come rapina impropria consumata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità ex art. 62 n. 4 c.p. e della attenuante della rapina di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024, chiedendone l'applicazione. La Corte rileva che il primo motivo mira in realtà a una rilettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che il secondo è in parte ripetitivo di censure già disattese e in parte nuovo, perché la questione della rapina di lieve entità non era stata dedotta in appello né nelle conclusioni, con conseguente difetto di specificità e rottura della catena devolutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata, perché la Corte territoriale aveva motivato correttamente sulla base delle prove, evidenziando che la violenza era stata esercitata poco dopo la sottrazione della merce per garantirsi l'impunità. Ha inoltre giudicato non specifico il motivo sul mancato riconoscimento del danno lieve ex art. 62 n. 4 c.p., perché già esaminato e disatteso in appello, e ha ritenuto non proponibile per la prima volta in cassazione la doglianza relativa alla attenuante della rapina di lieve entità, non avendo formato oggetto di gravame. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
La valutazione sulla lieve entità del danno va compiuta considerando complessivamente il valore della merce sottratta e i costi necessari per contrastare la condotta; nel caso concreto la circostanza è stata esclusa.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione, salvo quanto espressamente consentito dalla legge.
Corte costituzionale n. 86 del 2024
È richiamata quale fonte dell'attenuante della rapina di lieve entità, ma la relativa questione non è stata ritenuta proponibile in cassazione perché non devoluta in appello.
Massime di principio
- In tema di rapina impropria consumata, la violenza o minaccia posta in essere subito dopo la sottrazione della cosa, al fine di assicurarsi l'impunità o il possesso del bene, consente la qualificazione del fatto come rapina impropria consumata quando la motivazione della sentenza di merito sia logicamente coerente e ancorata alle prove acquisite.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio né la mera riproposizione di censure di fatto, in assenza della specifica indicazione di un travisamento della prova o di un vizio motivazionale effettivamente dedotto.
- La censura è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riprodurre questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- Una questione non dedotta con i motivi di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, perché ciò interrompe la catena devolutiva del giudizio di impugnazione.
- La valutazione della lieve entità del danno ex art. 62 n. 4 c.p. richiede un apprezzamento complessivo del pregiudizio economico, comprensivo non solo del valore del bene sottratto ma anche degli ulteriori costi sopportati per reagire alla condotta.
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