Cassazione Penale, Sentenza n. 18600/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del rigetto della richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale (misura alternativa) relativo a condanna a 10 mesi per truffa commessa nel marzo 2018. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto su precedenti e su pregressa ammissione all'affidamento riferibili a un omonimo (Maurizio Grillo, classe 1969), confondendone la storia criminale con quella del ricorrente (classe 1963), circostanza che avrebbe inciso in modo determinante sulla valutazione prognostica.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia fondato il proprio giudizio su presupposti fattuali viziati dalla confusione tra due soggetti omonimi e, quindi, ha annullato l'ordinanza impugnata, nella parte relativa al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta per un nuovo giudizio libero nell'esito e privo del vizio riscontrato. La Corte ha richiamato i criteri di ammissibilità dell'affidamento in prova, sottolineando che la valutazione prognostica deve poggiare su dati corretti e su motivazione adeguata; ha altresì rilevato la rilevanza del parere positivo dell'UEPE del 6/11/2024 nel quadro valutativo.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa alla detenzione con finalità rieducativa; la sua ammissione si fonda su un giudizio prognostico basato sull'osservazione della personalità e della condotta successiva al reato, con la necessità che la misura contribuisca alla rieducazione e prevenga il pericolo di commissione di nuovi reati.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter
Stabilisce limiti di pena e condizioni per l'applicazione delle misure alternative; se non è riscontrato un sufficiente processo di emenda il condannato, nei limiti previsti, può comunque essere ammesso alla detenzione domiciliare purché sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018 e altre)
Consolidato principio che il giudice, ai fini del giudizio prognostico per l'affidamento, deve considerare non solo la natura e la gravità dei reati e i precedenti, ma anche la condotta successiva del condannato; le valutazioni di merito sono sindacabili in Cassazione solo se carenti di motivazione o illogiche.
Massime di principio
- Il giudizio di ammissibilità all'affidamento in prova è prognostico e discrezionale ma deve poggiare su presupposti fattuali corretti: errori di identificazione o confusione tra omonimi possono viziare irrimediabilmente la decisione.
- La documentazione relativa ai precedenti e alla personalità (es. relazione UEPE) va verificata con cura e riferita al corretto soggetto; la presenza di un parere favorevole dell'UEPE è un elemento rilevante ma non determinante in modo esclusivo.
- Se il requisito dell'emenda (avvio del processo rieducativo) non è riscontrato, il giudice può comunque optare per una misura alternativa più contenitiva (es. detenzione domiciliare) purché sia escluso il pericolo di commissione di nuovi reati.
- Le valutazioni di merito sulle misure alternative non sono rimproverabili in Cassazione se adeguatamente motivate; tuttavia la motivazione deve essere basata su fatti veri e verificati.
- In presenza di omonimia o dossier che riportano dati contrastanti, la parte interessata può e deve chiedere l'esatta identificazione e l'acquisizione di documentazione chiarificatrice prima che il giudice formuli la propria prognosi.
- In caso di vizio sostanziale di fatto (es. confusione tra soggetti), la via corretta è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame, libero nell'esito ma senza il difetto istruttorio riscontrato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18435/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18436/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18437/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18439/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18440/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18441/2025 del 16/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →