Regolamento (UE) 2018/285
Regolamento (UE) 2018/285 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’UE verso la RPDC per recepire nuove misure del Consiglio di sicurezza ONU, in particolare la risoluzione 2397 (2017). Introduce nuovi divieti di importazione ed esportazione su specifiche categorie di merci, rafforza le restrizioni nel settore marittimo e amplia le possibilità di designazione di navi e soggetti collegati. Prevede inoltre deroghe limitate e soggette ad autorizzazione preventiva o a notifica, soprattutto per finalità umanitarie, di sussistenza e diplomatiche. Modifica anche gli allegati del regolamento 2017/1509, includendo nuovi elenchi di prodotti e navi e depennando alcune persone ed entità.
Modifica il regolamento (UE) 2017/1509 rafforzando le misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) in attuazione della risoluzione UNSC 2397 (2017).
Ambito di applicazione
Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità, organismi e navi collegati alla RPDC, nonché a operatori economici e autorità competenti degli Stati membri coinvolti in importazioni, esportazioni, trasferimenti, acquisti, vendite, leasing, noleggio, servizi marittimi, assicurazione/riassicurazione, registrazione navale e altre attività vietate o soggette ad autorizzazione. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con applicazione uniforme in tutti gli Stati membri; riguarda anche operazioni indirette e beni non originari della RPDC o dell’Unione quando espressamente previsto. Sono previste deroghe autorizzative per finalità umanitarie, di sussistenza, diplomatiche, consolari e per attività di organizzazioni internazionali/ONG, nonché per talune operazioni già coperte da contratti scritti precedenti o da approvazioni del comitato per le sanzioni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regime sanzionatorio UE contro la RPDC
Il regolamento adegua il regolamento (UE) 2017/1509 alle nuove misure adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 2397 (2017), in un contesto di progressivo irrigidimento delle sanzioni connesse ai programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea. L’intervento è finalizzato a garantire applicazione uniforme nell’Unione di restrizioni già introdotte a livello ONU e recepite nella disciplina UE.
Ambito e finalità delle misure
Le modifiche incidono soprattutto su importazioni, esportazioni, trasferimenti, servizi marittimi e designazioni di persone, entità e navi. Il regolamento conferma la logica delle misure restrittive: vietare il commercio di beni strategici, ridurre le fonti di introito della RPDC e limitare l’uso del settore marittimo per attività vietate, prevedendo al contempo deroghe limitate per finalità umanitarie, di sussistenza, diplomatiche e consolari.
Divieti di importazione dalla RPDC
L’articolo 16 bis vieta l’importazione, l’acquisto o il trasferimento dalla RPDC dei frutti di mare indicati nell’allegato XI bis, comprendendo pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, anche se non originari della RPDC. È altresì vietato acquistare o trasferire diritti di pesca dalla RPDC.
Divieti sui prodotti petroliferi e petrolio greggio
Il regolamento sostituisce gli articoli 16 quinquies, 16 sexies, 16 septies e 16 octies. È vietata la vendita, fornitura, esportazione o trasferimento alla RPDC di prodotti petroliferi raffinati dell’allegato XI quinquies, anche se non originari dell’Unione. È inoltre vietata la vendita, fornitura, esportazione o trasferimento di petrolio greggio dell’allegato XI sexies, anche se non originario dell’Unione.
Per i prodotti petroliferi raffinati, la deroga è strettamente circoscritta a transazioni destinate esclusivamente a scopi umanitari e richiede che:
- non coinvolgano soggetti collegati ai programmi nucleari o missilistici della RPDC, inclusi quelli elencati negli allegati XIII, XV, XVI e XVII;
- non siano collegate alla generazione di introiti per tali programmi o per altre attività vietate;
- il comitato per le sanzioni non abbia comunicato il raggiungimento del 90% del limite aggregato annuo;
- lo Stato membro notifichi ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume esportato e le informazioni sulle parti della transazione.
Per il petrolio greggio, l’autorizzazione è ammessa solo se la transazione è destinata esclusivamente a scopi umanitari e previa approvazione preventiva, caso per caso, del comitato per le sanzioni.
Nuovi divieti su alimentari, macchinari, minerali, legno e navi
Sono introdotti nuovi divieti di importazione, acquisto o trasferimento dalla RPDC per le seguenti categorie:
- prodotti alimentari e agricoli (allegato XI octies);
- macchinari e apparecchi elettrici (allegato XI nonies);
- terre e pietre, comprese magnesite e magnesia (allegato XI decies);
- legno (allegato XI undecies);
- navi (allegato XI duodecies).
La disciplina si applica anche a beni non originari della RPDC quando siano oggetto delle operazioni vietate.
Deroga transitoria per contratti preesistenti
Per i beni sopra indicati, fino al 21 gennaio 2018 le autorità competenti potevano autorizzare importazione, acquisto o trasferimento se l’operazione derivava da un contratto scritto in vigore prima del 22 dicembre 2017. In tal caso lo Stato membro doveva comunicare i dettagli al comitato per le sanzioni entro il 5 febbraio 2018 e informare gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse.
Divieti di esportazione verso la RPDC
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare verso la RPDC macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli elencati nella parte A dell’allegato XI terdecies, anche se non originari dell’Unione. Le categorie merceologiche sono collegate ai codici della nomenclatura combinata richiamati negli allegati, aggiornabili dalla Commissione.
Deroga per pezzi di ricambio aeronautici
Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l’esportazione di pezzi di ricambio necessari alla sicurezza di aeromobili civili della RPDC impiegati nel trasporto commerciale di passeggeri, limitatamente ai modelli elencati nella parte B dell’allegato XII. Anche in questo caso gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.
Restrizioni marittime
Il nuovo articolo 43 amplia significativamente il perimetro delle restrizioni nel settore marittimo. È vietato:
- concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili, o fornire servizi di equipaggio, alla RPDC, a soggetti elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII, ad altre entità della RPDC e a soggetti che abbiano contribuito a violare le UNSCR pertinenti;
- prestare servizi di equipaggio a navi o aeromobili della RPDC;
- possedere, concedere in leasing, gestire, noleggiare, assicurare o fornire servizi di classificazione a navi battenti bandiera della RPDC;
- fornire servizi di classificazione alle navi elencate nell’allegato XVIII;
- presentare o assistere domande di registrazione o mantenimento nel registro di navi possedute, controllate o gestite dalla RPDC o da suoi cittadini, oppure di navi elencate nell’allegato XVIII o rimosse dal registro da un altro Stato ai sensi delle UNSCR 2321 (2016), 2375 (2017) o 2397 (2017);
- prestare servizi di assicurazione o riassicurazione a navi possedute, controllate o gestite dalla RPDC o iscritte nell’allegato XVIII.
L’allegato XVIII elenca le navi che il Consiglio ritiene siano state utilizzate per attività o trasporto di prodotti vietati dalle risoluzioni ONU richiamate.
Deroghe ai divieti marittimi
L’articolo 44 prevede deroghe caso per caso, normalmente subordinate all’approvazione preventiva del comitato per le sanzioni:
- leasing, noleggio o servizi di equipaggio;
- possesso, leasing, gestione, noleggio e servizi di classificazione o associati per navi battenti bandiera RPDC;
- registrazione o mantenimento nel registro di navi possedute, controllate o gestite dalla RPDC o da suoi cittadini;
- servizi di classificazione per navi dell’allegato XVIII;
- registrazione di navi rimosse dal registro da un altro Stato ai sensi del paragrafo 12 della UNSCR 2397 (2017).
Per i servizi di assicurazione o riassicurazione è richiesto un accertamento preventivo del comitato per le sanzioni circa la destinazione esclusiva a scopi di sussistenza o umanitari, con esclusione dell’uso per generare introiti da parte di soggetti della RPDC.
Attività umanitarie, missioni diplomatiche e uffici consolari
L’articolo 45 consente di autorizzare, in deroga alle risoluzioni ONU richiamate, qualsiasi attività ritenuta necessaria per agevolare l’operato di organizzazioni internazionali e ONG impegnate in assistenza e soccorso alla popolazione civile in RPDC, o per altri scopi coerenti con le finalità delle risoluzioni stesse. L’articolo 45 bis introduce una specifica deroga per le attività necessarie al funzionamento di missioni diplomatiche o uffici consolari in RPDC, nonché di organizzazioni internazionali che godono di immunità ai sensi del diritto internazionale.
Aggiornamento degli allegati, riesame e informazioni identificative
La Commissione può modificare diversi allegati e aggiornare i codici della nomenclatura combinata in coerenza con quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dall’UNSC. Il regolamento modifica anche la disciplina dell’articolo 47, prevedendo l’aggiornamento degli allegati XV, XVI, XVII e XVIII quando il Consiglio adotta nuove misure o designa una nave.
Con l’articolo 47 bis si stabilisce che gli allegati XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII devono contenere i motivi dell’inserimento e, se disponibili, le informazioni identificative pertinenti; tali allegati sono riesaminati periodicamente e comunque almeno ogni 12 mesi.
Depennamenti dagli elenchi
L’allegato VII dispone la soppressione di tre persone fisiche e un’entità dall’allegato XV, tra cui PAK Yong-sik, KIM Jong Sik, il Ministero delle forze armate popolari e CHOE Chun-Sik, con conseguente aggiornamento dell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive autonome del Consiglio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovi divieti su prodotti ittici e diritti di pesca
È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i frutti di mare elencati nell’allegato XI bis, anche se non originari della RPDC (art. 16 bis, par. 1). È inoltre vietato acquistare o trasferire diritti di pesca dalla RPDC (art. 16 bis, par. 2).
Prodotti petroliferi raffinati e petrolio greggio
È vietata la vendita, fornitura, esportazione o trasferimento alla RPDC di prodotti petroliferi raffinati elencati nell’allegato XI quinquies, anche se non originari dell’Unione (art. 16 quinquies). È vietata la vendita, fornitura, esportazione o trasferimento alla RPDC di petrolio greggio elencato nell’allegato XI sexies, anche se non originario dell’Unione (art. 16 septies).
Deroghe per i prodotti petroliferi e il petrolio greggio
Per i prodotti petroliferi raffinati, le autorità competenti possono autorizzare operazioni destinate esclusivamente a scopi umanitari solo se: non riguardano soggetti collegati ai programmi nucleari o missilistici della RPDC; non generano introiti per tali programmi; il comitato per le sanzioni non ha comunicato il raggiungimento del 90% del limite aggregato annuo; lo Stato membro notifica ogni 30 giorni al comitato il volume esportato e le informazioni sulle parti (art. 16 sexies). Per il petrolio greggio, l’autorizzazione è possibile solo per scopi umanitari e previa approvazione caso per caso del comitato per le sanzioni ai sensi del par. 4 della UNSCR 2397 (2017) (art. 16 octies, par. 1).
Nuovi divieti di importazione dalla RPDC
Sono vietati importazione, acquisto o trasferimento, direttamente o indirettamente, dalla RPDC di: prodotti alimentari e agricoli (allegato XI octies), macchinari e apparecchi elettrici (allegato XI nonies), terre e pietre comprese magnesite e magnesia (allegato XI decies), legno (allegato XI undecies) e navi (allegato XI duodecies), anche se non originari della RPDC (artt. 16 undecies-16 quindecies).
Deroga transitoria per alcuni prodotti importati
Le autorità competenti possono autorizzare, fino al 21 gennaio 2018, l’importazione, acquisto o trasferimento dei beni di cui agli articoli 16 undecies-16 quindecies se la misura deriva da un contratto scritto in vigore prima del 22 dicembre 2017 e lo Stato membro comunica i dettagli al comitato per le sanzioni entro il 5 febbraio 2018. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse (art. 16 sexdecies).
Nuovo divieto di esportazione di macchinari industriali, veicoli e metalli
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare alla RPDC macchinari industriali, veicoli di trasporto e ghisa, ferro, acciaio e altri metalli elencati nella parte A dell’allegato XI terdecies, anche se non originari dell’Unione (art. 16 septdecies).
Deroga per pezzi di ricambio aeronautici
Le autorità competenti possono autorizzare l’esportazione di pezzi di ricambio necessari per l’impiego in sicurezza di aeromobili civili della RPDC destinati al trasporto commerciale di passeggeri, limitatamente ai modelli indicati nella parte B dell’allegato XII; gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse (art. 16 octodecies).
Restrizioni marittime e servizi connessi
È vietato concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili, o fornire servizi di equipaggio, alla RPDC, a persone/entità elencate negli allegati XIII, XV, XVI o XVII, ad altre entità della RPDC o a soggetti che abbiano contribuito a violare le UNSCR pertinenti; è vietato prestare servizi di equipaggio a navi o aeromobili della RPDC; possedere, noleggiare, gestire, assicurare o classificare navi battenti bandiera RPDC; fornire servizi di classificazione alle navi dell’allegato XVIII; presentare o assistere domande di registrazione/mantenimento nel registro di navi RPDC o iscritte nell’allegato XVIII; prestare servizi di assicurazione o riassicurazione a tali navi (art. 43, par. 1).
Allegato XVIII e designazione delle navi
L’allegato XVIII comprende navi non già elencate nell’allegato XIV che il Consiglio ha motivo di ritenere utilizzate per attività o trasporto di prodotti vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017) (art. 43, par. 2). L’articolo 47 consente al Consiglio di modificare gli allegati XV, XVI, XVII e XVIII quando decide nuove misure o designa una nave ai sensi dell’articolo 43.
Deroghe alle restrizioni marittime
Sono previste autorizzazioni, caso per caso e con approvazione preventiva del comitato per le sanzioni, per leasing/noleggio/servizi di equipaggio, per possesso/gestione/classificazione e servizi associati a navi della RPDC, per registrazione o mantenimento nel registro di navi RPDC o controllate da soggetti RPDC, per servizi di classificazione alle navi dell’allegato XVIII e per la registrazione di una nave rimossa dal registro da un altro Stato ai sensi della UNSCR 2397 (2017). L’assicurazione o riassicurazione può essere autorizzata solo se il comitato accerta che la nave opera esclusivamente per sussistenza o finalità umanitarie (art. 44).
Deroghe per attività umanitarie, ONG, missioni diplomatiche e uffici consolari
Le autorità competenti possono autorizzare qualsiasi attività necessaria per facilitare l’operato di organizzazioni internazionali e ONG impegnate in assistenza e soccorso alla popolazione civile in RPDC, o per altri scopi coerenti con le UNSCR pertinenti, se il comitato per le sanzioni lo ha accertato caso per caso (art. 45). È inoltre prevista una deroga per le attività necessarie al funzionamento di missioni diplomatiche o uffici consolari in RPDC ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, nonché di organizzazioni internazionali con immunità ai sensi del diritto internazionale (art. 45 bis).
Aggiornamento degli allegati e codici doganali
La Commissione è autorizzata a modificare vari allegati e a aggiornare i codici della nomenclatura combinata in base alle decisioni del comitato per le sanzioni o dell’UNSC, in particolare gli allegati II e VI, VII, IX, X, XI, XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies, XI sexies, XI septies, XI octies, XI nonies, XI decies, XI undecies, XI duodecies e XI terdecies (art. 46, lett. b).
Riesame, motivazione e informazioni identificative degli elenchi
Gli allegati XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII devono contenere i motivi dell’inserimento e, se disponibili, le informazioni necessarie per l’identificazione dei soggetti e delle navi interessati. Tali allegati sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi (art. 47 bis).
Esclusione di alcune persone ed entità dagli elenchi
Sono soppresse dall’allegato XV tre persone fisiche e un’entità designati in precedenza, tra cui PAK Yong-sik, KIM Jong Sik, il Ministero delle forze armate popolari e CHOE Chun-Sik, secondo le voci riportate nell’allegato VII del regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 2).
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