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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/291

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/291 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva bifenthrin (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sulla disciplina UE del bifenthrin a seguito della valutazione di informazioni di conferma e di un programma di monitoraggio richiesti nell’ambito dell’approvazione della sostanza attiva. La Commissione ritiene insufficienti i dati forniti per escludere rischi per artropodi non bersaglio e per valutare in modo affidabile il bioaccumulo e la biomagnificazione in ambiente acquatico e terrestre. Per questo restringe ulteriormente l’impiego del bifenthrin ai soli usi insetticidi in serre con struttura permanente e impone agli Stati membri di adeguare le autorizzazioni nazionali entro il 19 giugno 2018. Viene inoltre fissato che l’eventuale periodo di tolleranza non possa andare oltre il 19 giugno 2019.

Modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva bifenthrin, limitandone l’uso autorizzabile ai soli impieghi insetticidi in serre dotate di struttura permanente.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari e agli operatori del settore dei prodotti fitosanitari contenenti bifenthrin. Riguarda in particolare le autorizzazioni già esistenti e le eventuali revoche o modifiche delle stesse, nonché i periodi di tolleranza concessi ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’ambito materiale è quello dei prodotti fitosanitari e della sostanza attiva bifenthrin; l’effetto territoriale è generale nell’Unione, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Il regolamento non disciplina nuove approvazioni, ma rivede le condizioni di una sostanza già approvata.

Modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva bifenthrin

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/291 della Commissione modifica il regime applicabile al bifenthrin nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La Commissione adotta la misura dopo il riesame delle informazioni di conferma e del programma di monitoraggio richiesti al momento dell’approvazione della sostanza attiva, ritenendo non superati taluni profili di rischio per l’ambiente e gli organismi non bersaglio.

Contesto e motivazione del riesame

Il bifenthrin era stato approvato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012, che aveva subordinato l’approvazione alla presentazione di ulteriori dati su due profili principali: la tossicità residua per gli artropodi non bersaglio e il potenziale di nuova colonizzazione, nonché un programma di monitoraggio sul bioaccumulo e sulla biomagnificazione in ambiente acquatico e terrestre. Il richiedente ha trasmesso le informazioni supplementari e i risultati del monitoraggio nei termini previsti, e la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha svolto la relativa valutazione con addenda al progetto di rapporto di valutazione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha quindi pubblicato le relazioni tecniche di supporto alla consultazione con Stati membri e richiedente.

Esito della valutazione scientifica

Dall’esame congiunto del progetto di rapporto, degli addenda e delle relazioni tecniche EFSA, la Commissione ha concluso che i dati non sono sufficienti per dimostrare un’adeguata ricolonizzazione di alcune specie di artropodi non bersaglio nel terreno. Inoltre, il programma di monitoraggio non fornisce certezze sufficienti circa la sua rappresentatività rispetto alle pratiche agricole e dunque non consente una valutazione affidabile del potenziale di bioaccumulo e biomagnificazione in ambiente acquatico e terrestre. La conseguenza regolatoria è una restrizione ulteriore delle condizioni d’impiego.

Nuove condizioni di impiego del bifenthrin

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate e le rispettive condizioni specifiche, viene modificato per la riga relativa al bifenthrin. La nuova formulazione consente soltanto gli usi come insetticida in serre dotate di struttura permanente. In sede di valutazione uniforme ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono inoltre prendere in considerazione il rapporto di riesame sul bifenthrin, in particolare le appendici I e II nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Profili di rischio che richiedono attenzione particolare

Nella valutazione delle autorizzazioni nazionali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a tre aspetti:

  • le emissioni provenienti dalle serre, in particolare acqua di condensazione, acqua di drenaggio, suolo o substrato artificiale, per evitare rischi per gli organismi acquatici e altri organismi non bersaglio;
  • la protezione della popolazione di api impollinatrici espressamente messe nella serra;
  • la protezione degli operatori e dei lavoratori, prevedendo, se del caso, l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di mitigazione del rischio e un’adeguata etichettatura dei prodotti fitosanitari.

Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali

Il regolamento impone agli Stati membri di rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti bifenthrin entro il 19 giugno 2018 al più tardi. Tale termine è rilevante per le eventuali modifiche o revoche delle autorizzazioni già concesse a livello nazionale. La disciplina transitoria mira a consentire l’adeguamento ordinato dei mercati e delle autorizzazioni, senza mantenere oltre il necessario usi non più compatibili con la valutazione di rischio aggiornata.

Periodo di tolleranza

Qualora uno Stato membro conceda un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il periodo deve essere il più breve possibile e non può in ogni caso terminare oltre il 19 giugno 2019. Ciò limita la permanenza sul mercato e l’uso di eventuali scorte dei prodotti interessati dopo la modifica delle autorizzazioni.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica delle condizioni di approvazione del bifenthrin

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per sostituire le disposizioni specifiche relative al bifenthrin. La nuova disciplina consente solo usi come insetticida in serre dotate di struttura permanente.

Motivazione tecnica della restrizione

La Commissione conclude che le informazioni presentate non consentono di dimostrare un’adeguata ricolonizzazione di determinate specie di artropodi non bersaglio nel terreno e non offrono certezze sufficienti sulla rappresentatività del programma di monitoraggio per valutare bioaccumulo e biomagnificazione in ambiente acquatico e terrestre. La restrizione degli usi mira a contenere l’alto rischio individuato.

Adeguamento delle autorizzazioni nazionali

Gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti bifenthrin entro il 19 giugno 2018 al più tardi, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009.

Periodo di tolleranza

Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e terminare entro il 19 giugno 2019 al più tardi.

Prescrizioni tecniche per la valutazione e l’etichettatura

Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto del rapporto di riesame sul bifenthrin, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione alle emissioni dalle serre verso acqua di condensazione, acqua di drenaggio, suolo o substrato artificiale, alla protezione delle api impollinatrici presenti nella serra e alla protezione degli operatori e dei lavoratori, prevedendo se del caso dispositivi di protezione individuale. Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di mitigazione del rischio e un’adeguata etichettatura dei prodotti fitosanitari.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaretutela ambientalesalute e sicurezza sul lavoro

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