Regolamento (UE) 2018/281
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/281 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, che disciplina misure restrittive supplementari contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda. L’atto inserisce una nuova persona nell’elenco dei destinatari delle misure, in considerazione della persistente minaccia rappresentata da tali organizzazioni e dai soggetti a esse associati. Si tratta di un provvedimento puntuale di attuazione, immediatamente efficace e obbligatorio in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive supplementari contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda, con l'aggiunta di una persona all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, per il tramite dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi già sottoposti a misure restrittive supplementari contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda. L’intervento riguarda specificamente l’aggiornamento della lista sanzionatoria mediante l’inserimento di un ulteriore soggetto nominativamente individuato. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/281 del Consiglio attua il regolamento (UE) 2016/1686, che istituisce misure restrittive supplementari contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e contro le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati. L’atto è adottato in considerazione della persistente minaccia rappresentata da tali soggetti e mira ad aggiornare l’elenco sanzionatorio contenuto nell’allegato I.
Finalità e contesto
Il Consiglio richiama l’adozione, in data 20 settembre 2016, del regolamento (UE) 2016/1686 e la necessità di adeguarne l’allegato I alla luce della costante minaccia derivante da ISIL (Dàesh) e Al Qaeda. Il provvedimento ha natura strettamente esecutiva: non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma amplia l’elenco delle persone già sottoposte a misure restrittive.
Oggetto dell’intervento
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene aggiunta una persona fisica all’elenco delle persone, entità e organismi destinatari delle misure restrittive.
Soggetto inserito nell’elenco
L’allegato individua il nuovo soggetto come segue:
- Fabien CLAIN, alias Omar;
- data di nascita: 30 gennaio 1978;
- luogo di nascita: Tolosa (Francia);
- cittadinanza: francese;
- passaporto n. 06AP104665, rilasciato il 16 gennaio 2006 e ormai scaduto;
- carta d’identità nazionale n. 150161100206, rilasciata l’8 gennaio 2015 e valida fino al 7 gennaio 2030.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto immediato nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento, con l’inserimento di una nuova persona fisica nell’elenco soggetto a misure restrittive.
Soggetto aggiunto all’allegato I
È inserito Fabien CLAIN, alias Omar; nato il 30 gennaio 1978 a Tolosa (Francia); cittadinanza francese; passaporto n. 06AP104665 rilasciato il 16 gennaio 2006 e scaduto; carta d’identità nazionale n. 150161100206 rilasciata l’8 gennaio 2015 e valida fino al 7 gennaio 2030.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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