Regolamento (UE) 2018/290
Regolamento (UE) 2018/290 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi negli oli e nei grassi vegetali, nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento e negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime UE dei contaminanti alimentari, modificando il regolamento (CE) n. 1881/2006 per fissare nuovi tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi. La misura risponde alle conclusioni scientifiche dell’EFSA circa il rischio per la salute, in particolare per lattanti e bambini nella prima infanzia. Il testo introduce limiti differenziati per categoria di prodotto e prevede un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte già legalmente commercializzate.
Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 introducendo tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi in oli e grassi vegetali, formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, oltre a mantenere i limiti per il 3-MCPD.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e ai prodotti alimentari immessi sul mercato nell’Unione europea rientranti nelle categorie elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, come modificato: proteina vegetale idrolizzata, salsa di soia, oli e grassi vegetali destinati al consumatore finale o come ingredienti, oli e grassi vegetali destinati ad alimenti per bambini e alimenti a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia, formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, in forma in polvere o liquida. È previsto un regime transitorio per gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore, che possono restare in commercio fino al 19 settembre 2018.
Modifica dei tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi e 3-MCPD nei prodotti alimentari
Il regolamento (UE) 2018/290 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 sui contaminanti alimentari, introducendo limiti massimi specifici per i glicidil esteri degli acidi grassi e confermando la disciplina per il 3-MCPD in alcune categorie di prodotti. La scelta normativa si fonda, secondo i considerando, sulle valutazioni scientifiche EFSA e sulla particolare sensibilità dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, per i quali il legislatore adotta limiti più rigorosi.
Contesto scientifico e finalità della misura
Il regolamento richiama il parere scientifico EFSA del maggio 2016 sui rischi connessi alla presenza di 3- e 2-monocloropropandiolo (MCPD), dei relativi esteri degli acidi grassi e dei glicidil esteri degli acidi grassi negli alimenti. In particolare, la Commissione evidenzia che i glicidil esteri sono presenti soprattutto negli oli e grassi vegetali raffinati e che, una volta ingeriti, sono idrolizzati in glicidolo, sostanza ritenuta dall’Autorità genotossica e cancerogena. Sulla base dell’approccio del "margine di esposizione" e del fatto che un MoE inferiore a 25 000 è considerato motivo di preoccupazione, la Commissione ritiene necessario fissare tenori massimi in grado di ridurre il rischio per i consumatori, con speciale attenzione ai gruppi vulnerabili.
Ambito oggettivo e categorie di prodotti interessate
La modifica incide sulla parte 4 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, che viene sostituita con una nuova disciplina intitolata "3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e glicidil esteri degli acidi grassi". Le categorie interessate sono:
- proteina vegetale idrolizzata e salsa di soia, per le quali resta fissato il tenore massimo di 20 μg/kg per il 3-MCPD;
- oli e grassi vegetali immessi sul mercato per il consumatore finale o come ingredienti negli alimenti, per i quali il limite dei glicidil esteri espressi come glicidolo è pari a 1 000 μg/kg;
- oli e grassi vegetali destinati alla produzione di alimenti per bambini e di alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, per i quali il limite scende a 500 μg/kg;
- formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, in forma in polvere o liquida, soggetti a limiti ulteriormente più bassi e a una riduzione programmata nel tempo.
Limiti applicabili alle formule e agli alimenti per lattanti e bambini piccoli
Per i prodotti in polvere, il tenore massimo è fissato a 75 μg/kg fino al 30 giugno 2019 e a 50 μg/kg a decorrere dall’1 luglio 2019. Per i prodotti liquidi, il limite è pari a 10,0 μg/kg fino al 30 giugno 2019 e a 6,0 μg/kg a decorrere dall’1 luglio 2019. Il considerando segnala che tali limiti potrebbero dover essere ulteriormente ridotti e che dovranno essere riesaminati non appena sarà disponibile un metodo di analisi affidabile per rilevare i livelli più rigorosi, così da assicurarne l’effettivo rispetto.
Regime transitorio
Il regolamento riconosce agli operatori del settore alimentare un congruo periodo di adattamento dei processi produttivi. A tal fine, l’articolo 2 consente agli alimenti elencati nell’allegato, se legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento, di restare in commercio fino al 19 settembre 2018. Si tratta di una clausola di salvaguardia per la commercializzazione delle scorte già presenti sul mercato.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne deriva l’immediata rilevanza per gli operatori alimentari che producono, importano o commercializzano i prodotti interessati, nonché per le autorità nazionali di controllo.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento di modifica. La parte 4 dell’allegato è sostituita dalla nuova disciplina su 3-MCPD e glicidil esteri degli acidi grassi.
Tenori massimi per 3-MCPD
Restano fissati i limiti massimi di 20 μg/kg per la proteina vegetale idrolizzata e per la salsa di soia.
Tenori massimi per glicidil esteri degli acidi grassi negli oli e grassi vegetali
I glicidil esteri, espressi come glicidolo, sono soggetti a un limite di 1 000 μg/kg per gli oli e grassi vegetali immessi sul mercato per il consumatore finale o come ingredienti negli alimenti, salvo il caso dei prodotti destinati ai bambini e agli alimenti a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia, per i quali il limite è più severo e pari a 500 μg/kg.
Limiti per formule e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli
Per formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, il limite per i prodotti in polvere è pari a 75 μg/kg fino al 30 giugno 2019 e a 50 μg/kg a decorrere dall’1 luglio 2019. Per i prodotti liquidi il limite è pari a 10,0 μg/kg fino al 30 giugno 2019 e a 6,0 μg/kg a decorrere dall’1 luglio 2019.
Regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato
L’articolo 2 stabilisce che gli alimenti elencati nell’allegato, immessi legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento, possono rimanere in commercio fino al 19 settembre 2018.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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