Regolamento (UE) 2018/286
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/286 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/286 aggiorna l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509, relativo alle misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea. L'aggiornamento recepisce le modifiche adottate a livello PESC e sostituisce integralmente l'elenco delle navi interessate dalle misure di sequestro o dal divieto di accesso ai porti dell'Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione.
Modifica dell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 con l'aggiornamento dell'elenco delle navi soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, in particolare, alle autorità competenti chiamate ad attuare le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/1509 nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. L'intervento riguarda esclusivamente il settore marittimo e le navi elencate nell'allegato XIV, distinguendo tra navi oggetto di sequestro e navi a cui è vietato l'accesso ai porti nel territorio dell'Unione, secondo quanto stabilito dal comitato per le sanzioni. Non sono previste esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Modifica dell'elenco delle navi soggette a misure restrittive contro la RPDC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/286 interviene nell'ambito del regime sanzionatorio dell'Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, già disciplinato dal regolamento (UE) 2017/1509. Il provvedimento recepisce l'aggiornamento deciso in ambito PESC e sostituisce l'allegato XIV relativo alle navi oggetto di specifiche misure restrittive.
Contesto normativo
Il regolamento richiama il regolamento (UE) 2017/1509, che costituisce la base della disciplina restrittiva verso la RPDC e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 329/2007. Considera inoltre la decisione (PESC) 2018/293 del 26 febbraio 2018, con cui è stata modificata la struttura dell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849, recante l'elenco delle navi designate dal comitato per le sanzioni. In questo quadro, il Consiglio ritiene necessario allineare l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 alla disciplina PESC aggiornata.
Ambito materiale e contenuto dell'allegato
L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 riguarda le navi per le quali il comitato per le sanzioni può stabilire misure quali il sequestro o il divieto di accesso ai porti nel territorio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, e dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera g). Il regolamento di esecuzione sostituisce integralmente tale allegato.
L'allegato è organizzato in due sezioni:
- sezione A: navi oggetto di sequestro;
- sezione B: navi a cui è vietato l'accesso ai porti.
Nel testo pubblicato, la sezione B elenca otto navi con i relativi identificativi, ove disponibili:
- PETREL 8, IMO 9562233, MMSI 620233000;
- HAO FAN 6, IMO 8628597, MMSI 341985000;
- TONG SAN 2, IMO 8937675, MMSI 445539000;
- JIE SHUN, IMO 8518780, MMSI 514569000;
- BILLIONS NO. 18, IMO 9191773;
- UL JI BONG 6, IMO 9114556;
- RUNG RA 2, IMO 9020534;
- RYE SONG GANG 1, IMO 7389704.
Effetti giuridici e applicazione
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato XIV secondo il nuovo testo allegato al regolamento di esecuzione. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri. Per gli operatori portuali, armatori e soggetti coinvolti nella compliance sanzionatoria, il dato rilevante è l'aggiornamento immediatamente vincolante dell'elenco delle navi da sottoporre alle misure previste dal regime UE verso la RPDC.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'allegato XIV è sostituito integralmente e contiene l'elenco delle navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera g), nonché le misure applicabili stabilite dal comitato per le sanzioni.
Aggiornamento dell'elenco delle navi soggette a misure restrittive
L'allegato sostitutivo distingue tra la sezione A, dedicata alle navi oggetto di sequestro, e la sezione B, dedicata alle navi a cui è vietato l'accesso ai porti. Nel testo fornito sono elencate in sezione B otto navi: PETREL 8 (IMO 9562233, MMSI 620233000), HAO FAN 6 (IMO 8628597, MMSI 341985000), TONG SAN 2 (IMO 8937675, MMSI 445539000), JIE SHUN (IMO 8518780, MMSI 514569000), BILLIONS NO. 18 (IMO 9191773), UL JI BONG 6 (IMO 9114556), RUNG RA 2 (IMO 9020534) e RYE SONG GANG 1 (IMO 7389704).
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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