Regolamento (UE) 2018/289
Regolamento (UE) 2018/289 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna nell’ordinamento UE l’IFRS 2 "Pagamenti basati su azioni" recependo le modifiche IASB del 20 giugno 2016. Le novità riguardano soprattutto la contabilizzazione delle condizioni di maturazione, delle operazioni regolate per cassa e dei pagamenti basati su azioni con trattenuta netta per obblighi fiscali. Le imprese devono applicare le modifiche, al più tardi, dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2018 o successivamente.
Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per aggiornare nell'UE l'IFRS 2 "Pagamenti basati su azioni" con le modifiche IASB del giugno 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese soggette alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati nell'Unione europea, in particolare per la contabilizzazione delle operazioni con pagamento basato su azioni ai sensi dell’IFRS 2. Incide sul testo dell’IFRS 2 incluso nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 e impone l’applicazione delle modifiche, al più tardi, dai primi esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2018 o successivamente. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Regolamento (UE) 2018/289: modifica dell’IFRS 2 "Pagamenti basati su azioni"
Il regolamento della Commissione aggiorna il corpus degli IAS/IFRS adottati nell’Unione europea, modificando il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’UE le modifiche all’IFRS 2 pubblicate dallo IASB il 20 giugno 2016. La finalità dichiarata è chiarire la contabilizzazione di alcune fattispecie specifiche di pagamenti basati su azioni, in particolare in tema di maturazione, regolamento per cassa e ritenute fiscali con trattenuta netta.
Contesto e finalità dell’intervento
Dai considerando emerge che la Commissione, dopo consultazione dell’EFRAG, ha ritenuto che le modifiche IASB soddisfacessero i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Lo IASB aveva fissato l’entrata in vigore delle modifiche al 1o gennaio 2018; il regolamento UE adegua quindi il testo dell’IFRS 2 inserito nell’allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008.
Ambito soggettivo e temporale di applicazione
L’articolo 2 impone alle imprese di applicare le modifiche, al più tardi, dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2018 o successivamente. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Condizioni di maturazione nelle operazioni equity-settled
Il paragrafo 19 chiarisce che, nelle assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale, le condizioni di maturazione diverse dalle condizioni di mercato non entrano nella stima del fair value alla data di valutazione. Esse rilevano invece nella determinazione del numero di strumenti da includere nella misurazione dell’operazione, così che il costo rilevato corrisponda solo agli strumenti che effettivamente matureranno. Se il diritto non matura per mancato soddisfacimento di tali condizioni, non si rileva alcun importo per i beni o servizi ricevuti, salvo le eccezioni previste dal principio.
Operazioni regolate per cassa: principi generali
I paragrafi 30-33 ribadiscono che, per le operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, l’entità deve valutare beni o servizi acquisiti e passività al fair value della passività stessa, salvo le specifiche eccezioni previste. La passività deve essere rideterminata a ogni chiusura e alla data di regolamento, con imputazione delle variazioni a conto economico. I servizi prestati dai dipendenti sono rilevati progressivamente man mano che essi maturano il diritto, e la passività viene contabilizzata coerentemente con tale prestazione.
Condizioni di maturazione, di mercato e di non maturazione nelle operazioni cash-settled
I nuovi paragrafi 33A-33D precisano che, anche nelle operazioni regolate per cassa, le condizioni di maturazione diverse dalle condizioni di mercato non modificano il fair value iniziale, ma incidono sul numero di assegnazioni stimate come maturanti. L’entità deve basarsi sulle migliori stime disponibili e rivederle se nuove informazioni indicano scostamenti rispetto alle stime precedenti. Le condizioni di mercato e le condizioni di non maturazione, invece, devono essere incluse nel fair value sia iniziale sia nelle successive rideterminazioni. L’importo cumulativo rilevato alla fine coincide con il pagamento in contanti.
Trattenuta fiscale netta e classificazione dell’operazione
Con i paragrafi 33E-33H viene introdotta una regola specifica per gli accordi in cui l’entità trattiene strumenti rappresentativi di capitale per soddisfare obblighi fiscali del dipendente e trasferisce l’imposta all’autorità fiscale. Se, in assenza di tale meccanismo, l’operazione sarebbe equity-settled, essa rimane classificata integralmente come tale anche in presenza della caratteristica del regolamento netto. Il pagamento effettuato all’amministrazione fiscale è normalmente trattato come riduzione del patrimonio netto per le azioni trattenute; se l’importo trattenuto eccede l’imposta dovuta, l’eccedenza è trattata come cash-settled quando viene corrisposta al dipendente in contanti o altre attività. La deroga non opera quando la legge fiscale non impone alcuna ritenuta o quando le azioni trattenute superano l’imposta dovuta.
Informativa integrativa
Il paragrafo 52, come modificato, impone di fornire ulteriori informazioni quando l’informativa standard non consente di soddisfare i requisiti generali del principio. È richiamato espressamente il caso delle operazioni classificate come equity-settled ai sensi del paragrafo 33F, per le quali l’entità deve indicare, se necessario, una stima dell’importo da versare all’autorità fiscale per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere i futuri flussi finanziari connessi all’accordo.
Disposizioni transitorie
Il paragrafo 59A prevede un’applicazione senza rideterminazione dei periodi precedenti. Le modifiche sui paragrafi 30-31 e 33-33D si applicano alle operazioni non maturate alla data di prima applicazione e a quelle con data di assegnazione coincidente o successiva; per le operazioni non maturate già assegnate in precedenza, la passività deve essere rivalutata e l’effetto va rilevato nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo o in altra componente del patrimonio netto, a seconda dei casi. Le modifiche sui paragrafi 33E-33H e sul paragrafo 52 si applicano alle operazioni non maturate o maturate ma non esercitate alla data di prima applicazione, nonché alle operazioni con assegnazione successiva; in caso di riclassificazione da cash-settled a equity-settled, la passività va trasferita a patrimonio netto.
Applicazione retroattiva facoltativa e data di efficacia dell’IFRS 2 modificato
Il paragrafo 59B consente, in deroga alla regola generale, l’applicazione retroattiva del paragrafo 63D secondo lo IAS 8, ma solo se ciò è possibile senza fare ricorso a informazioni conosciute a posteriori; se scelta, l’applicazione retroattiva deve riguardare tutte le modifiche del pacchetto "Classification and measurement of share-based payment transactions". Il paragrafo 63D conferma che le modifiche introdotte dal pacchetto pubblicato nel giugno 2016 si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2018 o successivamente, con possibilità di applicazione anticipata e obbligo di indicare tale circostanza.
Riclassificazione da cash-settled a equity-settled
I paragrafi B44A-B44C disciplinano il caso in cui un’operazione originariamente regolata per cassa sia modificata in modo da diventare regolata con strumenti rappresentativi di capitale. Dalla data della modifica l’operazione è contabilizzata come equity-settled: il fair value degli strumenti assegnati è misurato alla data della modifica, la passività originaria è eliminata e l’eventuale differenza tra il valore contabile della passività e l’importo di capitale rilevato è imputata immediatamente a conto economico. Se la modifica estende o riduce il periodo di maturazione, tale effetto si riflette nella contabilizzazione; la stessa logica si applica anche quando gli strumenti di capitale sono assegnati come sostituzione per la cancellazione del pagamento regolato per cassa.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’IFRS 2 nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008
L’articolo 1 dispone che l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 "Pagamenti basati su azioni" sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. La Commissione prende atto che le modifiche IASB del 20 giugno 2016 soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Applicazione obbligatoria dal 1o gennaio 2018
L’articolo 2 stabilisce che le imprese devono applicare le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o successivamente. Nelle modifiche all’IFRS 2 è inoltre previsto che l’applicazione anticipata sia consentita e, se effettuata, debba essere indicata.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Condizioni di maturazione nei pagamenti basati su azioni
Il paragrafo 19 chiarisce che, nelle operazioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, le condizioni di maturazione diverse dalle condizioni di mercato non entrano nella stima del fair value alla data di valutazione, ma incidono sul numero di strumenti considerati nella misurazione dell’operazione. Se tali condizioni non sono soddisfatte, non si rileva alcun importo per beni o servizi ricevuti, salvo quanto previsto dal paragrafo 21.
Operazioni regolate per cassa: valutazione e contabilizzazione
I paragrafi 30-33D disciplinano la contabilizzazione delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa. La passività è valutata al fair value, ricalcolato a ogni chiusura e alla data di regolamento, con imputazione delle variazioni a conto economico. I servizi ricevuti e la passività sono rilevati man mano che i dipendenti prestano servizio; le condizioni di maturazione diverse dalle condizioni di mercato non influenzano il fair value, ma il numero di assegnazioni stimate come maturanti.
Condizioni di mercato, condizioni di non maturazione e importo cumulativo
I paragrafi 33C e 33D dispongono che le condizioni di mercato e le condizioni di non maturazione siano considerate nella stima del fair value e nelle successive rideterminazioni. L’importo cumulativo rilevato per beni o servizi ricevuti corrisponde infine al pagamento in contanti.
Ritenuta fiscale netta su strumenti di capitale
I paragrafi 33E-33H introducono una disciplina specifica per le operazioni che prevedono il trattenimento di azioni o strumenti equivalenti per soddisfare obblighi fiscali del dipendente. Se, in assenza di tale caratteristica, l’operazione sarebbe classificata come regolata con strumenti rappresentativi di capitale, essa resta classificata integralmente in tal modo; il pagamento all’autorità fiscale riduce il patrimonio netto salvo l’eventuale eccedenza, che va trattata come operazione regolata per cassa quando pagata al dipendente. La deroga non si applica quando la ritenuta non è imposta dalla legge fiscale o quando le azioni trattenute eccedono l’imposta dovuta.
Informativa integrativa
Il paragrafo 52 richiede ulteriori informazioni quando l’informativa ordinaria non soddisfa i principi previsti dai paragrafi 44, 46 e 50. È citato, in particolare, il caso delle operazioni classificate come regolate con strumenti rappresentativi di capitale ai sensi del paragrafo 33F, per le quali va indicata una stima dell’importo da trasferire all’amministrazione fiscale, se necessario per comprendere i futuri flussi finanziari.
Disposizioni transitorie e prima applicazione
Il paragrafo 59A stabilisce che le modifiche ai paragrafi 30-31, 33-33H e B44A-B44C si applicano senza rideterminazione dei periodi precedenti. Sono previste regole diverse a seconda della natura della modifica e dello stato di maturazione dell’operazione alla data di prima applicazione; per alcune operazioni già non maturate si richiede la rivalutazione della passività e, nei casi di riclassificazione da cash-settled a equity-settled, la riclassificazione del valore contabile della passività nel patrimonio netto. Il paragrafo 59B consente, in alternativa, l’applicazione retroattiva del paragrafo 63D secondo lo IAS 8, ma solo se possibile senza uso di informazioni conosciute a posteriori.
Classificazione di modifiche da regolamento per cassa a regolamento con strumenti di capitale
I paragrafi B44A-B44C disciplinano la contabilizzazione delle modifiche contrattuali che trasformano un’operazione originariamente regolata per cassa in un’operazione regolata con strumenti rappresentativi di capitale. Dalla data della modifica l’operazione è trattata come equity-settled, la passività originaria è eliminata e l’eventuale differenza rispetto al valore di capitale rilevato è imputata immediatamente a conto economico. La disciplina si applica anche se la modifica incide sulla durata del vesting period o avviene dopo tale periodo, e anche nei casi di cancellazione/regolazione sostitutiva con assegnazione di strumenti di capitale.
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