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Sentenza

Sentenza del 21/09/2017 n. 3757 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Interpello disapplicativo tardivo - Sostanziale facoltatività - Obbligatorietà dell'interpello - Interesse a impugnare - Impugnabilità facoltativa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la natura e gli effetti dell’interpello disapplicativo in materia di società di comodo. Sebbene l’interpello abbia natura obbligatoria quale strumento per ottenere preventivamente il parere favorevole dell’Amministrazione finanziaria, la sua presentazione tardiva rende improcedibile l’istanza in sede amministrativa, ma non comporta decadenza dal diritto di chiedere la disapplicazione della normativa in sede giudiziale. La tardività non può infatti limitare il diritto di difesa del contribuente, né l’ordinamento prevede una specifica preclusione derivante dal ritardo.

La decisione

È stata riconosciuta la possibilità per il contribuente di far valere in giudizio le circostanze giustificative della disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, nonostante la presentazione tardiva dell’interpello. L’interpello è quindi obbligatorio come adempimento procedurale, ma sostanzialmente facoltativo quanto alla possibilità di ottenere tutela giudiziale: il suo mancato o tardivo esperimento non impedisce al giudice di valutare la disapplicazione della normativa.

Norme richiamate

  • Articolo 53 della Costituzione

    La disciplina dell’interpello non può essere interpretata in modo da comprimere illegittimamente il diritto di difesa del contribuente e la possibilità di dimostrare in giudizio l’assenza dei presupposti sostanziali per l’applicazione della normativa sulle società di comodo.

  • Normativa fiscale sulle società di comodo

    La disapplicazione può essere riconosciuta dal giudice quando il contribuente dimostri le circostanze che impediscono il conseguimento dei ricavi o dei redditi minimi previsti, anche se l’interpello disapplicativo è stato presentato tardivamente.

Massime di principio

  • La tardività o l’omissione di un interpello disapplicativo può impedire l’esame dell’istanza da parte dell’Amministrazione, ma non determina automaticamente la perdita del diritto di difendersi in giudizio.
  • Gli adempimenti qualificati come obbligatori devono essere distinti dalle conseguenze della loro violazione: se la legge non prevede espressamente decadenza o preclusione, il ritardo non può essere interpretato come perdita definitiva del diritto sostanziale.
  • Il contribuente può contestare giudizialmente l’applicazione della disciplina sulle società di comodo dimostrando concretamente le ragioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi o dei redditi minimi.
  • L’interpello disapplicativo ha natura di condizione procedurale per il corretto rapporto preventivo con l’Amministrazione, ma non costituisce necessariamente una condizione dell’azione giudiziale.
  • In situazioni analoghe occorre verificare se la normativa preveda espressamente una sanzione decadenziale; in mancanza, deve essere preservata la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice.

Testo integrale

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